Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2001, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
ee 66338 REPUBBLICA ITALIANA E 608.1 N NOME DE ROP O I Z A A I AS AZIONE LA COR R R Oggetto T A S Y TRIBUTI IVA I T G 4 OPERAZIONI FITTIZIE U 1 E B 6 B B R 2 I . . L R A L R . T Compos Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D A P . . D E B T L A A R.G.N. 18375/99 E I T N Presidente PAPA Do - E D R 1 S I 3 E S É 1 T N E Consigliere - GRAZIADEI A S N Cron.13230 L M A Re. Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 30/01/01 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO PE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che la difende, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
148 CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE - controricorrente ·- CAMPIONE CIVILE N. 66338' 8 avverso la sentenza n. 177/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GARCEA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. La SP SE spa, rappresentata e di- fesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale del- lo Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Re- gionale di Perugia, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto legittimo e fondato l'avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1991, notificato alla società e da questa impugnato.
1.2. In fatto, l'avviso di rettifica oggetto del contenzioso è stato notificato alla ricorrente in esito ad indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, nei 2 confronti di operatori sospettați di porre in essere operazioni fittizie al fine di evadere l'IVA. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di finanza, la società ricorrente, nel corso dell'anno 1991, ha ac- quistato fittiziamente farina di soia per un imponibile complessivo di lire 6.242.625.00010001 dalla società Intersoja import export srl, facente capo a tale Tosi Giampietro, e l'aveva poi rivenduta, sempre fittizia- mente, ad un prezzo maggiore, alla Agrifin import ex- port srl, in sospensione di imposta, in quanto dichia- ratasi esportatrice abituale, anche questa facente capo al Tosi. Sempre secondo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di finanza, le società facenti capo al Tosi operavano solo fittiziamente allo scopo di consen- tire a società realmente operanti di diventare credi- trice dell'IVA fittiziamente pagata all'atto dell'acquisto e non recuperata alla vendita. Più speci- ficamente, il meccanismo fraudolento ipotizzato dagli inquirenti, con l'avallo della confessione del Tosi, era il seguente: la società "A" (nella specie, Interso- ja import export srl) poneva in essere fittizie opera- zioni di vendita di farina di soia a favore di una so- cietà “B” realmente operante nel settore (nella specie la SP), la quale diveniva creditrice dell'IVA in- dicata nella fattura di vendita della società "A", mai pagata, e poi rivendeva apparentemente (cioè, soltanto ad una terza società "C" (nella specie cartolarmente) la Agrifin import export srl) che si dichiarava esporta- tore abituale, presentava la apposita dichiarazione di intenti e acquistava in sospensione di imposta. In que- sto modo, la società "B", pur non avendo sborsato l'IVA relativa all'acquisto, risultava creditrice, in- debitamente, della somma relativa.
1.3. Lo SP ha impugnato la rettifica deducen- done la illegittimità, in quanto a) fondata sulle dichiarazioni rese dal Tosi in sede penale, benché il relativo giudizio fosse ancora pendente e nonostante il divieto delia prova testimo- niale nel contenzioso tributario;
b) erroneamente l'Ufficio aveva ritenuto inesi- stenti operazioni di compravendita di merci, in deposi- to presso spedizionieri doganali, nonostante la regola- rità della relativa documentazione e dei movimenti fi- nanziari, per il solo fatto che le merci stesse non ri- sultavano fisicamente movimentate;
c) in ogni caso, anche ammesso che effettiva- mente le società facenti capo al Tosi avessero messo in meccanismo fraudolento ipotizzato piedi il dall'Ufficio, non vi era prova della consapevolezza da parte dei responsabili della società ricorrente. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della società. Con la sentenza impugnata, inve- ce, la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, anche a prescindere dalle ammissioni del Tosi, sulla base delle seguenti circostanze di fatto certe, utilizzate ai sensi dell'art. 63 DPR 633/72: a) le merci indicate nelle fatture non sono state mai presenti in alcun magazzino;
b) la società dalla quale la SP ha acqui- stato e quella alla quale ha poi rivenduto le merci erano amministrate (almeno per parte del 1991) dalla entrambe,medesima persona fisica (oltre a fare capo, al Tosi); : la società acquirente (Agrifin import export c) srl) ha riacquistato la merce venduta poco tempo prima dalla collegata Intersoja import export srl, ad un prezzo maggiore di quello pagato dalla SP.
1.4. A sostegno del ricorso la società deduce cin- que motivi, variamente articolati. L'amministrazione finanziaria resiste con controri- corso. La ricorrente ha presentato memoria difensiva ai i sensi dell' art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare privo di fondamento. Preli- minarmente va evidenziato che la ricorrente non conte- 5 sta i fatti accertati dalla Guardia di finanza. Le cen- sure, quindi, riguardano soltanto la interpretazione di tali fatti da parte dell'Ufficio, prima, e dei giudici di merito, poi.
2.2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Commissione Regionale non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni prospettate con i motivi di appello, re- lativamente alla "neutralità" probatoria degli elementi acquisiti dagli organi di controllo. Secondo la ricor- rente, sarebbero rimaste senza risposta le seguenti os- servazioni: a) il fatto che non ci sia stata movimenta- zione di merci non ha alcuna valenza indiziaria, trat- tandosi di transazioni che normalmente avvengono sulla base dei soli documenti;
b) non è provata la consapevo- lezza da parte della SP che la ditta acquirente non avesse i requisiti per rilasciare la "dichiarazione di intenti", quale esportatore abituale;
c) irrilevanza del fatto che la merce sia stata rivenduta dopo pochi giorni, attesa la convenienza giustificata dall'incremento del prezzo;
d) assenza di convenienza per la SP. In realtà, i giudici di appello hanno esaminato gli argomenti prospettati dalla ricorrente, giungendo alla conclusione che le circostanze di fatto accertate, nel loro insieme, formano un quadro indiziario che, comun- que, elide la pretesa originaria "neutralità" di cia- scuna circostanza presa isolatamente. Anche perché, ac- canto ai fatti elencati dalla ricorrente vanno inseri- ti, altri elementi che certamente non hanno una valenza neutrale. E' noto che proprio la pluralità e la con- vergenza degli indizi, fa sì che la lcro originaria am- biguità acquisti valenza probatoria se, come nel caso di specie ricorre anche il carattere della gravità (art. 54, comma 2, DPR 633/72). Nella specie la Commis- sione Regionale, con valutazioni che appaiono immuni da vizi logici, ha evidenziato che gli elementi acquisiti devono essere letti e valutati tenendo conto, oltre che della confessione resa dal Tosi, anche della incon- gruenza del comportamento delle società facenti capo a quest'ultimo, al di fuori di un concerto fraudolento con la SP. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata che non si spiegherebbe perché le due società, appartenenti allo stesso gruppo (amministrate anche dalla stessa persona), avrebbero avuto necessità di interporre tra loro una terza socie- tà che ha lucrato la differenza di prezzo. "Né si può ipotizzare che siano state le mutate condizioni di mer- cato a suggerire il riacquisto da parte della terza so- cietà della merce venduta in precedenza dalla società appartenente al medesimo gruppo: il fatto che le opera- 7 zioni siano state poste in essere a distanza di tempo ravvicinata ed a prezzi di pochissimo divergenti lo esclude senz'altro. Il comportamento diversamente inspiegabile della Intersoja import export s.r.l. e delia Agrifin import export s.r.l. trova, invece, logica spiegazione nella ricostruzione prospettata dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio I.V.A.: l'una doveva iniziare il ciclo delle operazioni fraudolente;
l'altra doveva chiuderlo. Poiché, però, il profitto era quello di conseguire un indebito rimborso, era necessario immettere tra l'una e l'altra una terza società- -per così dire più trasparente e realmente operante nel settore cosicché potesse conseguire il rimborso dell'I.V.A senza destare sospetti;
donde l'intervento della SP" (pp. 8 e 9 della sentenza impugnata).
2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 DPR 633/72 e vizio di motivazione. Assume la ricorrente che le valutazioni dei verba- lizzanti, recepite dai giudici di merito, non sono ri- feribili a "fatti univocamente interpretabili" ed anda- vano criticamente esaminate, atteso che il sistema del- le "filiere", non richiede la presenza fisica della merce nei magazzini. 8 La censura appare infondata sulla base delle consi- derazioni già svolte. La ricorrente non indica quale sarebbe il vizio logico che inficierebbe il ragionamen- to del giudice a quo, sulle cui valutazioni di merito questa Corte non può entrare. L'assunto secondo il qua- le i fatti posti a fondamento della sentenza impugnata, sarebbero privi del requisito di univocità, non è sup- portato da una adeguata analisi critica della ratio de- cidendi. Questa, trova un suo punto di forza nella ri- levata incongruenza del riacquisto della merce da parte di una società del gruppo Tosi, a prezzo maggiorato, senza che sia stata fornita una adeguata giustificazio- ne. La ricorrente, insiste poi sul valore neutro degli elementi acquisiti e posti a fondamento dell'accertamento, ulteriormente svalutati dalla consi- derazione che non aveva alcun interesse a partecipare alla presunta frode, in quanto, comunque aveva versato l'iva sugli acquisti, senza recuperarla al momento del- la vendita. E' evidente, però, che la ricorrente partecipando alla frode lucrava indebitamente un credito di imposta. Infatti, dato per certo che le operazioni erano fitti- zie, è evidente che né il prezzo né l'iva sono stati versati alla società venditrice, sì che, dopo la suc- cessiva vendita fittizia, senza recupero di imposta, la società SP risultava creditrice, indebitamente, dell'iva pagata sugli acquisti e non recuperata all'atto della vendita.
2.4. Con il terzo motivo, viene riproposto, sotto il profilo del vizio di motivazione, il medesimo argo- mento della assenza di interesse a partecipare alla frode, e, quindi, valgono le cose già dette.
2.5. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2729 c.C., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto gli elementi di fatto acquisiti ed utilizzati come indizi, sarebbero privi dei requisiti di gravità precisione e concordanza e che comunque il ragionamento indiziario non poteva essere utilizzato in presenza di una corretta documen- tazione contabile e commerciale. La censura, depurata dei profili di merito, appare infondata per le conside- razioni già svolte sub 2.2. Quanto al rilievo che la regolare tenuta delle scritture contabili non consenti- va il ricorso al ragionamento per presunzioni, si trat- ta di eccezione ancora una volta infondata perché urta contro il preciso disposto dell'art. 54, comma 2, DPR 633/72, secondo il quale le falsità possono essere de- sunte “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti". 10 :
2.6. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente eccepisce, sotto il profilo della violazione degli artt. 2729, comma 2, c.c. e 7, comma 4, d.lgs. 546/92, che nel giudizio tributario non sarebbero utilizzabili le presunzioni, come conseguenza del divieto di assume- re prove testimoniali. L'eccezione, però, non tiene conto della esistenza di norme specifiche, e successi- ve, al codice civile, che prevedono la utilizzabilità delle presunzioni ai fini dell'accertamento tributario. Basti ricordare, ai fini della vicenda processuale in esame, il più volte citato art. 54, comma 2, DPR 633/72. Né tale specifica disposizione (relativa all'accertamento) può considerarsi abrogata implicita- mente dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/92, che disci- plina tutt'altra materia.
2.7. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato e le spese, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese che liquida in lire 12.250.000 (dodicimilioniduecentocinquantamila), di cui lire 12 milioni per onorario, oltre le spese prenotate a debi- to. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. 11 Atensore : Il Consigliere (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC Il Presidente (dr. Enrico Papa) ماندا DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 APR. 2001 SSAZIO NE CA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC SUPER E 6 8 N 9 1 O I / A Z 4 6 I / . A 6 R R 2 N . T A - S R . T I B P . G U . E D L B I L R L E A R D A . T I B D S A A N E I T E T R S 1 3 N I E 1 E A T S . E A N M 12