Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 14812
CASS
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecita un nuovo apprezzamento della rilevanza degli indizi. Ha inoltre ritenuto il motivo infondato, spiegando che il Tribunale ha ricostruito la dinamica della rapina e la dinamica investigativa sulla base di un ampio compendio indiziario, disattendendo le deduzioni difensive. Ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti o l'apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Ha inoltre precisato che per l'adozione di una misura cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità e che la documentazione dell'attività di indagine, inclusa l'estrazione di dati informatici, non comporta nullità o inutilizzabilità anche se effettuata successivamente.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su una lettura parziale dell'ordinanza e su una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Ha affermato che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte, anche se risalenti, e dai criteri dell'art. 133 c.p. Ha ritenuto incensurabile l'apparato motivazionale che fonda il pericolo di reiterazione sulle modalità commissive, sulla professionalità dimostrata e sulla personalità antisociale dell'indagato.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su una lettura parziale dell'ordinanza e su una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Ha affermato che dalle considerazioni che escludono una previsione di spontanea ottemperanza alle prescrizioni discende l'impossibilità di applicare una misura extramuraria, anche considerando la mancata documentazione relativa al contesto lavorativo e l'assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 14812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14812
    Data del deposito : 23 aprile 2026

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