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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 14812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14812 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di HA AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/12/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND LE;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Angelo Staniscia, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 1° dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AL HA in relazione al reato di cui agli artt. 110- 628 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14812 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale si sarebbe limitato a valorizzare «una mera sommatoria di coincidenze temporali e di inferenze logiche non necessitate», in una valutazione parcellizzata degli elementi raccolti che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive dirette a offrire valide interpretazioni alternative ai diversi elementi di prova. In particolare, la conservazione dei cellulari delle vittime nel bauletto dello scooter dell’indagato confliggerebbe con la sua presunta professionalità e comunque nulla dimostrerebbe in concreto, in difetto di tracce biologiche o papillari riconducibili ad HA;
chiunque, in effetti, avrebbe potuto depositare i telefoni nel motociclo e la tardività con cui è stata redatta l’annotazione di polizia giudiziaria sul punto ha impedito ogni utile verifica della difesa. Analogamente, non potrebbero definirsi dirimenti le conversazioni, di contenuto ambiguo, e le immagini rinvenute sul cellulare del ricorrente, giustificabili anche dal contenzioso esistente tra SH e le persone offese;
in ogni caso, le modalità di estrazione dei dati non sarebbero state adeguatamente precisate, e ciò assumerebbe particolare significato in relazione alle chat di Signal, non provenienti direttamente dall’applicazione, «ma da screenshot rinvenuti nella galleria immagini». Del pari, risulterebbero inconsistenti le deduzioni derivanti dai tabulati telefonici, che evidenzierebbero soltanto la presenza di HA e di Di MA vicino alla casa del primo e lo spegnimento del cellulare del ricorrente per soli sette minuti in ora astrattamente compatibile con la commissione del delitto (evidentemente protrattasi per un tempo assai superiore). Neutri probatoriamente dovrebbero ritenersi anche gli acquisti effettuati presso TH (con pagamento tracciabile e concernenti indumenti assai diffusi nella stagione fredda), le ricerche su Google Maps (attività comunissima, come la successiva cancellazione della cronologia), la mera compatibilità fisica (riferibile a un numero indeterminato di soggetti) e l’accento meridionale con cui si sarebbero espressi i rapinatori (del tutto estraneo all’indagato, nato e vissuto a Roma). 2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ugualmente incongrue apparirebbero le ragioni poste dai giudici del merito alla base della prognosi di reiterazione: il violento modus operandi nulla dimostrerebbe, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del corretto 3 comportamento tenuto dal ricorrente dopo la notifica dell’avviso orale;
i precedenti penali, solo genericamente richiamati, non ricomprenderebbero altri delitti di rapina a mano armata;
la presunta professionalità della condotta sarebbe smentita dai plurimi comportamenti maldestri che, in ipotesi, avrebbero lasciato tracce rilevanti poi rinvenute dagli inquirenti. Inoltre, sarebbero stati completamente trascurati gli effetti positivi del sereno radicamento territoriale e familiare. 2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura. Difetterebbe ogni proporzionalità nella misura applicata, giustificata con argomenti stereotipati, laddove, anche tenuto conto della disponibilità della compagna a ospitarlo nella propria abitazione, analoga efficacia avrebbe dovuto riconoscersi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovo apprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta, comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati. 2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto il Giudice per le indagini preliminari, ha proceduto, sulla scorta dell’amplissimo compendio indiziario agli atti, prima a ricostruire la dinamica della rapina e i suoi antefatti (affidamento dei gioielli a MA IA RE da parte di SA SH, in una sorta di informale “conto vendita”; lite tra le due donne – e i rispettivi compagni AN LL e NZ RM – a causa della non ancora avvenuta monetizzazione, con rifiuto della restituzione dei preziosi e minacce in caso di mancato versamento del prezzo;
ingresso di tre uomini travisati nell’abitazione delle persone offese, che hanno aperto la porta usando le chiavi, hanno legato e bendato le persone offese, le hanno costrette a rivelare dove erano custoditi i gioielli e ad aprire la cassaforte e poi si sono impossessati anche di altri oggetti delle vittime, tra cui i cellulari e i notebook) e poi a descrivere la dinamica investigativa (gli operanti, nella nottata seguente, sono stati avvisati da LL che la geolocalizzazione del suo cellulare ne aveva evidenziato la posizione attuale sotto casa di HA;
i due telefoni, avvolti nella carta stagnola presa a casa delle 4 vittime, sono stati rinvenuti all’interno del motociclo dell’indagato, insieme a un paio di guanti analoghi a quelli utilizzati da uno dei rapinatori;
dal telefonino di quest’ultimo è stata immediatamente estratta una copia forense, che ha permesso di rinvenire non solo comunicazioni con cui RM trasmetteva foto dettagliate dei gioielli, del computer e dell’appartamento delle persone offese, dando indicazioni sul dove recuperarne una chiave;
altri contatti con l’amico Di MA dimostravano che i due, materiali esecutori del delitto con un terzo soggetto non identificato, si erano incontrati nei pressi dell’abitazione di HA;
quest’ultimo aveva comunicato alla propria compagna che sarebbe stato “in riunione” per le due ore successive e in effetti per diversi minuti il telefono era stato spento, per poi essere riacceso al fine di contattare RM;
gli indirizzi della casa delle vittime e del luogo di recupero delle chiavi erano stati oggetto di ricerche informatiche da parte dell’indagato, che, il giorno della rapina, aveva comprato un passamontagna e dei guanti neri, accessori in effetti utilizzati anche dai rapinatori). Tutte le deduzioni difensive, poi reiterate anche in questa sede, sono state puntualmente disattese con ampio corredo motivazionale, che in generale sottolinea la mancanza di collegamenti delle tesi alternative con la concreta provvista indiziaria (data anche il legittimo avvalimento della facoltà di non rispondere), e chiarisce poi come le modalità di rinvenimento dei telefoni e dei guanti siano state descritte solo successivamente in una formale annotazione, su richiesta orale del Pubblico Ministero, ma che il materiale svolgimento delle attività investigative era stato – ritualmente e per tempo – già compendiato nel verbale di perquisizione e sequestro;
inoltre, la figura di uno dei soggetti raffigurati nei fotogrammi della videosorveglianza, interpretati anche grazie al racconto di LL, era conciliabile con la struttura fisica dell’indagato (con analoghe compatibilità per gli altri còrrei). Il rapinatore che aveva imprecato in napoletano doveva essere verosimilmente identificato nel terzo concorrente ancora ignoto;
non è stato ritenuto decisivo il riferimento a un generico accento meridionale fatto sentire dagli altri due. 2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del 5 giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv. 281019-01). 2.3. In punto di diritto, deve solo osservarsi come nessuna compressione del diritto di difesa e, comunque, nessuna causa di nullità o inutilizzabilità derivino dal lasso temporale intercorso tra il rinvenimento della refurtiva e l’annotazione di polizia giudiziaria e dalla mancata minuziosa specificazione delle modalità di realizzazione della copia forense. 2.3.1. La documentazione dell’attività di indagine è disciplinata diversamente in relazione alle singole tipologie di atti. In generale, ai sensi dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente (con il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 115 disp. att. cod. proc. pen.), tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. La redazione delle annotazioni, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente (Sez. 5, n. 16929 del 01/02/2023, Autore, Rv. 284654-01). La lettera d) del secondo comma della medesima disposizione prevede, invece, una diversa e più accurata 6 modalità di redazione («verbale») per le operazioni di perquisizione e sequestro, oltretutto soggette a rigorosi termini per la convalida, in ragione della loro invasività rispetto a situazioni costituzionalmente tutelate. 2.3.2. L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali. Di conseguenza, né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti – ciò che nel caso di specie non è stato minimamente dedotto (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477-01; Sez. 5, n. 27918 del 28/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-01). 3. Il secondo e il terzo motivo risultano parimenti fattuali e, altresì, generici, in quanto fondati su una lettura parziale dell’ordinanza impugnata. 3.1. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppure non il tipo di reato o la sua astratta gravità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974-01). Risulta, pertanto, incensurabile in questa sede l’apparato motivazionale che fonda congruamente il pericolo di reiterazione di reati analoghi sulle brutali modalità commissive (con minaccia di violente rappresaglie anche in caso di denuncia), sulla muscolare professionalità dimostrata nella pianificazione e nella conduzione dell’azione criminosa (che non equivale a perfetta conoscenza delle 7 tecniche di indagine) e sulla personalità antisociale dell’indagato (desumibile dai numerosissimi precedenti della medesima indole e dagli stabili rapporti con pregiudicati). 3.2. Dalle considerazioni che precedono, che escludono completamente una previsione di spontanea ottemperanza alle prescrizioni che accompagnano misure autocustodiali, discende anche l’impossibilità di applicare una misura extramuraria, anche tenuto conto della mancata documentazione relativa al dedotto regolare contesto lavorativo e al mancato effetto deterrente delle precedenti plurime condanne. 4. Il ricorso, concludendo, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’8 aprile 2026. Il Consigliere estensore ND LE Il Presidente PI ES D’ST
udita la relazione svolta dal Consigliere ND LE;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Angelo Staniscia, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 1° dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AL HA in relazione al reato di cui agli artt. 110- 628 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14812 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale si sarebbe limitato a valorizzare «una mera sommatoria di coincidenze temporali e di inferenze logiche non necessitate», in una valutazione parcellizzata degli elementi raccolti che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive dirette a offrire valide interpretazioni alternative ai diversi elementi di prova. In particolare, la conservazione dei cellulari delle vittime nel bauletto dello scooter dell’indagato confliggerebbe con la sua presunta professionalità e comunque nulla dimostrerebbe in concreto, in difetto di tracce biologiche o papillari riconducibili ad HA;
chiunque, in effetti, avrebbe potuto depositare i telefoni nel motociclo e la tardività con cui è stata redatta l’annotazione di polizia giudiziaria sul punto ha impedito ogni utile verifica della difesa. Analogamente, non potrebbero definirsi dirimenti le conversazioni, di contenuto ambiguo, e le immagini rinvenute sul cellulare del ricorrente, giustificabili anche dal contenzioso esistente tra SH e le persone offese;
in ogni caso, le modalità di estrazione dei dati non sarebbero state adeguatamente precisate, e ciò assumerebbe particolare significato in relazione alle chat di Signal, non provenienti direttamente dall’applicazione, «ma da screenshot rinvenuti nella galleria immagini». Del pari, risulterebbero inconsistenti le deduzioni derivanti dai tabulati telefonici, che evidenzierebbero soltanto la presenza di HA e di Di MA vicino alla casa del primo e lo spegnimento del cellulare del ricorrente per soli sette minuti in ora astrattamente compatibile con la commissione del delitto (evidentemente protrattasi per un tempo assai superiore). Neutri probatoriamente dovrebbero ritenersi anche gli acquisti effettuati presso TH (con pagamento tracciabile e concernenti indumenti assai diffusi nella stagione fredda), le ricerche su Google Maps (attività comunissima, come la successiva cancellazione della cronologia), la mera compatibilità fisica (riferibile a un numero indeterminato di soggetti) e l’accento meridionale con cui si sarebbero espressi i rapinatori (del tutto estraneo all’indagato, nato e vissuto a Roma). 2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ugualmente incongrue apparirebbero le ragioni poste dai giudici del merito alla base della prognosi di reiterazione: il violento modus operandi nulla dimostrerebbe, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del corretto 3 comportamento tenuto dal ricorrente dopo la notifica dell’avviso orale;
i precedenti penali, solo genericamente richiamati, non ricomprenderebbero altri delitti di rapina a mano armata;
la presunta professionalità della condotta sarebbe smentita dai plurimi comportamenti maldestri che, in ipotesi, avrebbero lasciato tracce rilevanti poi rinvenute dagli inquirenti. Inoltre, sarebbero stati completamente trascurati gli effetti positivi del sereno radicamento territoriale e familiare. 2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura. Difetterebbe ogni proporzionalità nella misura applicata, giustificata con argomenti stereotipati, laddove, anche tenuto conto della disponibilità della compagna a ospitarlo nella propria abitazione, analoga efficacia avrebbe dovuto riconoscersi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovo apprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta, comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati. 2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto il Giudice per le indagini preliminari, ha proceduto, sulla scorta dell’amplissimo compendio indiziario agli atti, prima a ricostruire la dinamica della rapina e i suoi antefatti (affidamento dei gioielli a MA IA RE da parte di SA SH, in una sorta di informale “conto vendita”; lite tra le due donne – e i rispettivi compagni AN LL e NZ RM – a causa della non ancora avvenuta monetizzazione, con rifiuto della restituzione dei preziosi e minacce in caso di mancato versamento del prezzo;
ingresso di tre uomini travisati nell’abitazione delle persone offese, che hanno aperto la porta usando le chiavi, hanno legato e bendato le persone offese, le hanno costrette a rivelare dove erano custoditi i gioielli e ad aprire la cassaforte e poi si sono impossessati anche di altri oggetti delle vittime, tra cui i cellulari e i notebook) e poi a descrivere la dinamica investigativa (gli operanti, nella nottata seguente, sono stati avvisati da LL che la geolocalizzazione del suo cellulare ne aveva evidenziato la posizione attuale sotto casa di HA;
i due telefoni, avvolti nella carta stagnola presa a casa delle 4 vittime, sono stati rinvenuti all’interno del motociclo dell’indagato, insieme a un paio di guanti analoghi a quelli utilizzati da uno dei rapinatori;
dal telefonino di quest’ultimo è stata immediatamente estratta una copia forense, che ha permesso di rinvenire non solo comunicazioni con cui RM trasmetteva foto dettagliate dei gioielli, del computer e dell’appartamento delle persone offese, dando indicazioni sul dove recuperarne una chiave;
altri contatti con l’amico Di MA dimostravano che i due, materiali esecutori del delitto con un terzo soggetto non identificato, si erano incontrati nei pressi dell’abitazione di HA;
quest’ultimo aveva comunicato alla propria compagna che sarebbe stato “in riunione” per le due ore successive e in effetti per diversi minuti il telefono era stato spento, per poi essere riacceso al fine di contattare RM;
gli indirizzi della casa delle vittime e del luogo di recupero delle chiavi erano stati oggetto di ricerche informatiche da parte dell’indagato, che, il giorno della rapina, aveva comprato un passamontagna e dei guanti neri, accessori in effetti utilizzati anche dai rapinatori). Tutte le deduzioni difensive, poi reiterate anche in questa sede, sono state puntualmente disattese con ampio corredo motivazionale, che in generale sottolinea la mancanza di collegamenti delle tesi alternative con la concreta provvista indiziaria (data anche il legittimo avvalimento della facoltà di non rispondere), e chiarisce poi come le modalità di rinvenimento dei telefoni e dei guanti siano state descritte solo successivamente in una formale annotazione, su richiesta orale del Pubblico Ministero, ma che il materiale svolgimento delle attività investigative era stato – ritualmente e per tempo – già compendiato nel verbale di perquisizione e sequestro;
inoltre, la figura di uno dei soggetti raffigurati nei fotogrammi della videosorveglianza, interpretati anche grazie al racconto di LL, era conciliabile con la struttura fisica dell’indagato (con analoghe compatibilità per gli altri còrrei). Il rapinatore che aveva imprecato in napoletano doveva essere verosimilmente identificato nel terzo concorrente ancora ignoto;
non è stato ritenuto decisivo il riferimento a un generico accento meridionale fatto sentire dagli altri due. 2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del 5 giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv. 281019-01). 2.3. In punto di diritto, deve solo osservarsi come nessuna compressione del diritto di difesa e, comunque, nessuna causa di nullità o inutilizzabilità derivino dal lasso temporale intercorso tra il rinvenimento della refurtiva e l’annotazione di polizia giudiziaria e dalla mancata minuziosa specificazione delle modalità di realizzazione della copia forense. 2.3.1. La documentazione dell’attività di indagine è disciplinata diversamente in relazione alle singole tipologie di atti. In generale, ai sensi dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente (con il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 115 disp. att. cod. proc. pen.), tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. La redazione delle annotazioni, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente (Sez. 5, n. 16929 del 01/02/2023, Autore, Rv. 284654-01). La lettera d) del secondo comma della medesima disposizione prevede, invece, una diversa e più accurata 6 modalità di redazione («verbale») per le operazioni di perquisizione e sequestro, oltretutto soggette a rigorosi termini per la convalida, in ragione della loro invasività rispetto a situazioni costituzionalmente tutelate. 2.3.2. L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali. Di conseguenza, né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti – ciò che nel caso di specie non è stato minimamente dedotto (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477-01; Sez. 5, n. 27918 del 28/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-01). 3. Il secondo e il terzo motivo risultano parimenti fattuali e, altresì, generici, in quanto fondati su una lettura parziale dell’ordinanza impugnata. 3.1. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppure non il tipo di reato o la sua astratta gravità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974-01). Risulta, pertanto, incensurabile in questa sede l’apparato motivazionale che fonda congruamente il pericolo di reiterazione di reati analoghi sulle brutali modalità commissive (con minaccia di violente rappresaglie anche in caso di denuncia), sulla muscolare professionalità dimostrata nella pianificazione e nella conduzione dell’azione criminosa (che non equivale a perfetta conoscenza delle 7 tecniche di indagine) e sulla personalità antisociale dell’indagato (desumibile dai numerosissimi precedenti della medesima indole e dagli stabili rapporti con pregiudicati). 3.2. Dalle considerazioni che precedono, che escludono completamente una previsione di spontanea ottemperanza alle prescrizioni che accompagnano misure autocustodiali, discende anche l’impossibilità di applicare una misura extramuraria, anche tenuto conto della mancata documentazione relativa al dedotto regolare contesto lavorativo e al mancato effetto deterrente delle precedenti plurime condanne. 4. Il ricorso, concludendo, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’8 aprile 2026. Il Consigliere estensore ND LE Il Presidente PI ES D’ST