CASS
Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2024, n. 15959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15959 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 10902/2018 proposto da: -ricorrente- OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO Civile Sent. Sez. L Num. 15959 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 07/06/2024 2 -controricorrente- avverso la sentenza n. 132/2017 della Corte d’Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, pubblicata in data 03.04.2017, N.R.G. 371/2012; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI nella pubblica udienza del 8.05.2024; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato PAOLA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS (Gestione ex INPDAP) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CO BA, aveva condannato l’Istituto a corrispondere al medesimo le differenze di retribuzione tra il trattamento percepito e quello previsto per la posizione economica C4 nel periodo dal 1° marzo 2003 al novembre 2006, nonché la somma di € 5460,00 a titolo di compenso per la partecipazione a 42 sedute di commissione di gara di appalto, oltre alle spese di lite. 2. La Corte territoriale ha evidenziato che il giudizio era stato instaurato in data 3.9.2008 (e dunque in epoca anteriore alla riforma dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, a decorrere dal 4.7.2009), che la sentenza impugnata, pubblicata in data 31.3.2001, non era risultata notificata ai procuratori dell’INPS (ex INPDAP) costituiti nel giudizio di 3 primo grado, e che l’atto di appello era stato depositato in cancelleria in data 29.5.2012, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. 3.
Considerato che
per le cause di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, ha ritenuto che al momento della proposizione del gravame la sentenza impugnata fosse già passata in giudicato, in quanto erano decorsi circa un anno e due mesi dalla sua pubblicazione, mentre il termine ultimo per impugnare era scaduto il 31 marzo 2012. 4. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. CO BA ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Istituto addebita alla sentenza impugnata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 e 328 cod. proc. civ., in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello ha omesso di considerare che l’INPDAP è stato soppresso dal 1.1.2012 (oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in fata 31.3.2011) e che le relative funzioni sono state attribuite all’INPS, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP ai sensi della legge n. 214/2011 (la quale ha convertito il d.l. n. 201/2011). Deduce che prima della riforma operata dalla legge n. 69/2009, quando il termine “lungo” per impugnare ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. era pari ad un anno, il verificarsi di uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, determinava una proroga di ulteriori sei mesi dal giorno dell’evento; evidenzia pertanto che il termine per impugnare era stato prorogato di sei mesi dal 1° gennaio 2012 e che scadeva dunque il 1° luglio 2012. 4 Sostiene che la proroga semestrale prevista dall’art. 328, comma terzo, cod. proc. civ. ha continuato ad operare anche dopo la riforma dell’art. 327 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo, l’Istituto addebita alla sentenza impugnata la violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare del comma 2, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. Evidenzia che la declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce error in procedendo ed invoca il principio iura novit curia;
torna a sostenere che a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 31.3.2011 e la soppressione dell’INPDAP con decorrenza dal 1.1.2012, ovvero dopo sei mesi dalla pubblicazione, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS (succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso), il termine per impugnare era stato prorogato di sei mesi dal 1.1.2012 e scadeva in data 1.7.2012. Afferma che la soppressione ex lege di un ente pubblico ed il trasferimento delle sue funzioni ad altro ente costituiscono elementi idonei a determinare l’interruzione del processo. 3. Il ricorso è infondato, in quanto le censure si basano sull’erroneo presupposto che si sia verificato un evento interruttivo. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte, nell’esaminare il fenomeno successorio da Equitalia all’Agenzia delle Entrate- Riscossione, hanno ritenuto che la continuità sostanziale nell’esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione da parte del nuovo ente pubblico economico (Agenzia delle Entrate – Riscossione, strumentale di Agenzia delle Entrate) si riverberi anche sul piano processuale, senza dunque che il fenomeno legato al trasferimento del munus publicum comporti la necessità di interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. (Cass. SU sentenza n. 15911/2021). Tale pronuncia ha evidenziato tanto il subentro di Agenzia delle Entrate a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, quanto il trasferimento all’ente pubblico di nuova istituzione 5 del personale delle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dalla data del trasferimento;
pur nel quadro di una successione in universum ius, ha pertanto ritenuto la sussistenza di un trasferimento nel munus publicum riferito all’attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, nell’ambito di un assetto organizzativo ritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficacia, oltre che d’imparzialità, nell’ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondo l’art. 97 Cost., l’azione della pubblica amministrazione. La medesima pronuncia ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la successione nel munus costituisce un fenomeno di natura pubblicistica, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della titolarità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, e senza che quindi maturino i presupposti per aversi evento interruttivo ai sensi dell’art. 79, secondo comma, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), che rinvia alla disciplina dell’interruzione del processo, secondo le norme del codice di procedura civile (ha richiamato, tra le tante, Cons. Stato sez. 6, 3 luglio 2014, n. 3369, proprio relativa alla successione dell’INPS all’INPDAP). In precedenza, questa Corte aveva chiarito (Cass. n. 10991/2020) che il mutamento di competenze corrispondente ad mero riassetto di un apparato organizzativo tra enti è configurabile come una semplice “successione nel munus”, “quale fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra Amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo” (vedi, per tutte: Cons. Stato Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3369). 6 Alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite e delle altre pronunce citate, devono ritenersi superati i principi espressi in una fattispecie analoga alla presente dall’ordinanza n. 12285/2020 di questa Corte, secondo cui con la soppressione dell'INPDAP e il passaggio delle funzioni all'INPS si sarebbe verificata una successione a titolo universale dei rapporti che facevano capo all'ente soppresso, evento che avrebbe configurato un'ipotesi interruttiva del tutto parificabile a quella della morte della persona fisica e, di conseguenza, avendo l'INPDAP cessato le sue funzioni a far data dal 1 gennaio 2012, nei confronti dell'ente subentrante dovrebbe ritenersi applicabile la proroga di sei mesi prevista dall'art. 328 co.3 cod. proc. civ. 5. La sentenza impugnata, che non ha dato conto di alcun evento interruttivo, è dunque conforme ai suindicati principi. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. 7 Così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2024.
udito l'avvocato PAOLA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS (Gestione ex INPDAP) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CO BA, aveva condannato l’Istituto a corrispondere al medesimo le differenze di retribuzione tra il trattamento percepito e quello previsto per la posizione economica C4 nel periodo dal 1° marzo 2003 al novembre 2006, nonché la somma di € 5460,00 a titolo di compenso per la partecipazione a 42 sedute di commissione di gara di appalto, oltre alle spese di lite. 2. La Corte territoriale ha evidenziato che il giudizio era stato instaurato in data 3.9.2008 (e dunque in epoca anteriore alla riforma dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, a decorrere dal 4.7.2009), che la sentenza impugnata, pubblicata in data 31.3.2001, non era risultata notificata ai procuratori dell’INPS (ex INPDAP) costituiti nel giudizio di 3 primo grado, e che l’atto di appello era stato depositato in cancelleria in data 29.5.2012, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. 3.
Considerato che
per le cause di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, ha ritenuto che al momento della proposizione del gravame la sentenza impugnata fosse già passata in giudicato, in quanto erano decorsi circa un anno e due mesi dalla sua pubblicazione, mentre il termine ultimo per impugnare era scaduto il 31 marzo 2012. 4. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. CO BA ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Istituto addebita alla sentenza impugnata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 e 328 cod. proc. civ., in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello ha omesso di considerare che l’INPDAP è stato soppresso dal 1.1.2012 (oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in fata 31.3.2011) e che le relative funzioni sono state attribuite all’INPS, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP ai sensi della legge n. 214/2011 (la quale ha convertito il d.l. n. 201/2011). Deduce che prima della riforma operata dalla legge n. 69/2009, quando il termine “lungo” per impugnare ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. era pari ad un anno, il verificarsi di uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, determinava una proroga di ulteriori sei mesi dal giorno dell’evento; evidenzia pertanto che il termine per impugnare era stato prorogato di sei mesi dal 1° gennaio 2012 e che scadeva dunque il 1° luglio 2012. 4 Sostiene che la proroga semestrale prevista dall’art. 328, comma terzo, cod. proc. civ. ha continuato ad operare anche dopo la riforma dell’art. 327 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo, l’Istituto addebita alla sentenza impugnata la violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare del comma 2, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. Evidenzia che la declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce error in procedendo ed invoca il principio iura novit curia;
torna a sostenere che a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 31.3.2011 e la soppressione dell’INPDAP con decorrenza dal 1.1.2012, ovvero dopo sei mesi dalla pubblicazione, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS (succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso), il termine per impugnare era stato prorogato di sei mesi dal 1.1.2012 e scadeva in data 1.7.2012. Afferma che la soppressione ex lege di un ente pubblico ed il trasferimento delle sue funzioni ad altro ente costituiscono elementi idonei a determinare l’interruzione del processo. 3. Il ricorso è infondato, in quanto le censure si basano sull’erroneo presupposto che si sia verificato un evento interruttivo. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte, nell’esaminare il fenomeno successorio da Equitalia all’Agenzia delle Entrate- Riscossione, hanno ritenuto che la continuità sostanziale nell’esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione da parte del nuovo ente pubblico economico (Agenzia delle Entrate – Riscossione, strumentale di Agenzia delle Entrate) si riverberi anche sul piano processuale, senza dunque che il fenomeno legato al trasferimento del munus publicum comporti la necessità di interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. (Cass. SU sentenza n. 15911/2021). Tale pronuncia ha evidenziato tanto il subentro di Agenzia delle Entrate a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, quanto il trasferimento all’ente pubblico di nuova istituzione 5 del personale delle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dalla data del trasferimento;
pur nel quadro di una successione in universum ius, ha pertanto ritenuto la sussistenza di un trasferimento nel munus publicum riferito all’attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, nell’ambito di un assetto organizzativo ritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficacia, oltre che d’imparzialità, nell’ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondo l’art. 97 Cost., l’azione della pubblica amministrazione. La medesima pronuncia ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la successione nel munus costituisce un fenomeno di natura pubblicistica, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della titolarità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, e senza che quindi maturino i presupposti per aversi evento interruttivo ai sensi dell’art. 79, secondo comma, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), che rinvia alla disciplina dell’interruzione del processo, secondo le norme del codice di procedura civile (ha richiamato, tra le tante, Cons. Stato sez. 6, 3 luglio 2014, n. 3369, proprio relativa alla successione dell’INPS all’INPDAP). In precedenza, questa Corte aveva chiarito (Cass. n. 10991/2020) che il mutamento di competenze corrispondente ad mero riassetto di un apparato organizzativo tra enti è configurabile come una semplice “successione nel munus”, “quale fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra Amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo” (vedi, per tutte: Cons. Stato Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3369). 6 Alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite e delle altre pronunce citate, devono ritenersi superati i principi espressi in una fattispecie analoga alla presente dall’ordinanza n. 12285/2020 di questa Corte, secondo cui con la soppressione dell'INPDAP e il passaggio delle funzioni all'INPS si sarebbe verificata una successione a titolo universale dei rapporti che facevano capo all'ente soppresso, evento che avrebbe configurato un'ipotesi interruttiva del tutto parificabile a quella della morte della persona fisica e, di conseguenza, avendo l'INPDAP cessato le sue funzioni a far data dal 1 gennaio 2012, nei confronti dell'ente subentrante dovrebbe ritenersi applicabile la proroga di sei mesi prevista dall'art. 328 co.3 cod. proc. civ. 5. La sentenza impugnata, che non ha dato conto di alcun evento interruttivo, è dunque conforme ai suindicati principi. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. 7 Così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2024.