Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1082
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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Le nuove norme poste, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 ( e confluite poi nell'art. 13 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ) a regolare l'espulsione amministrativa dello straniero, hanno innovato la materia dei rimedi giurisdizionali avverso le espulsioni ordinarie ( non politiche ) e si sono tradotte nella sottoposizione alla cognizione camerale del Pretore delle misure di espulsione. Più in particolare, mentre il preesistente regime posto dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, abrogati dall'art. 46, lett. e) della legge n. 40/98, prevedeva la "giustiziabilità" innanzi al T.A.R. di tutti i provvedimenti di espulsione, sì da delineare un sistema di controlli del tutto interno alla giurisdizione amministrativa e come tale non sottoponibile al ricorso straordinario ex art. 111, secondo comma, della Carta Costituzionale, nel nuovo sistema di cui al citato art. 11,è stata mantenuta al sindacato della giurisdizione amministrativa del T.A.R. del Lazio (comma undicesimo) la valutazione della sola legittimità dell'espulsione disposta dal Ministro per ragioni di ordine pubblico o sicurezza (comma primo), mentre il sindacato sulla validità dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi di cui alle lettere a), b), c) del comma secondo ( sintetizzabili nelle tre ipotesi de : lo straniero entrato clandestinamente; lo straniero carente del titolo per soggiornare; lo straniero "pericoloso" o sospetto di appartenenza mafiosa ) è stato affidato (al pari di quello sui provvedimenti con i quali il Questore - ex art. 12, commi primo, secondo, terzo e quarto - nei casi d'impossibilità di respingimento o espulsione immediata dello straniero, dispone il trattenimento temporaneo dello straniero in centri di permanenza )in via esclusiva al pretore nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. (commi ottavo, nono, decimo). Ferma la non riconducibilità di una tale cognizione - che investe la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi - all'ambito della mera "giurisdizione volontaria", tuttavia, mentre nei casi dei provvedimenti su citati del Questore, il sindacato del Pretore si conclude con decreti di convalida o di proroga della misura assunta dall'autorità amministrativa, i quali sono immediatamente ricorribili in Cassazione, nel caso dei provvedimenti di espulsione del Prefetto, la decisione pretorile - invece - è suscettibile previamente di reclamo ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. ( norma richiamata con il rinvio contenuto nel citato comma 9 dell'art. 11, agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. ), e solo all'esito - pertanto - si rende instaurabile, nei confronti della pronuncia assunta dal Tribunale in sede di reclamo, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'Art. 111 della Carta Costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1082
    Data del deposito : 9 febbraio 1999

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