Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione proposto dallo straniero avverso il provvedimento del tribunale confermativo del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari (rigetto pronunciato dal competente Questore) va notificato al Ministero degli interni in qualità di legittimato passivo in via esclusiva, e non anche (al Questore ed) al Prefetto.
Commentario • 1
- 1. Permesso di soggiorno, parente straniero, convivenza, volontà, minore italianoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
M 0 27 93 /02 R E P U BB L I C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile revoca permesso di composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: soggiorno per motivi dr. Rosario De Musis Presidente familiari ed espulsione. dr. IO Losavio R.G. N. 7942/01Consigliere dr. Giammarco Cappuccio Consigliere Cron.6554 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 29.11.2001 S E NT EN ZA sul ricorso iscritto al n° 7942 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto: DA IK ALMA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Friggeri n. 18, presso l'avy. Sergio Di Nola e rappre- sentata e difesa dall'avv. Silvana Fantini del foro di Torino, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
QUESTURA DI TORINO, in persona del questore, ex lege domiciliato presso 1'Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, corso Stati Uniti 45 e PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto nella sua sede di To- 2442 2001 2 rino, Piazza Castello n. 205. INTIMATE avverso il decreto del Tribunale di Torino del 20 22 gennaio 2001. Udita, all'udienza del 29 novembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Contro il provvedimento del questore di Torino che ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per mo- tivi familiari di IK Alma cittadina albanese, in quanto ella non conviveva con il marito TI GA Al- berto, era proposto ricorso dall'interessata al Tribu- nale di Torino il 2 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 30, 6° comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Il questore e il prefetto di Torino non si costituiva- no e il tribunale, assunto il teste CU IO e sospesa l'escussione di TI GA ER, che aveva affermato essere falso il verbale di sommarie informa- zioni rese da lui alla polizia, circa il fatto che la moglie non viveva con lui ed esercitava la prostitu- zione, rigettava il ricorso della IK con decreto del 22 gennaio 2001, ritenendo conforme all'art. 19, 3 comma 2, lett. c del D.Lgs. 286/98 il rifiuto del rin- novo del permesso di soggiorno da parte della locale Questura. Per la cassazione di questo decreto, ha proposto ri- corso per un motivo la IK e il Questore e il Pre- fetto di Torino non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. L'art. 30, 6° comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sancisce che sul ricorso contro il diniego della Que- stura del permesso di soggiorno per motivi familiari, provvede il pretore del luogo in cui risiede il ricor- rente con procedimento che si svolge "nei modi di cui agli art. 737 e seguenti del codice di procedura civi- le", in deroga alla generale competenza in materia di permessi di soggiorno dei Tribunali amministrativi re- gionali di cui all'art. 6, del citato D.Lgs. Poiché il procedimento dell'art. 30 non va confuso con of con quello speciale di cui all'art. 13 bis del D.Lgs. 286/88, come novellato con il D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113 (nello stesso senso Cass. 7 febbraio 2001 n. 1714) deve escludersi che possa confermarsi l'eccezionale legittimazione sostanziale del prefetto, quale autori- tà "che ha emesso il decreto di espulsione", che nel caso non vi é stato e che è prevista dall'art. 13 bis D.Lgs. 286/88, anche con riferimento alla convalida dei provvedimenti del Questore di cui all'art. 14 che dispongono che lo straniero espulso dal Prefetto sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino. Quando, come nel caso, si impugna il diniego di rinno- vo del permesso di soggiorno per motivi familiari, é da escludere la legittimazione passiva del Questore, privo di autonoma capacità giuridica e personalità, e del Prefetto per l'inapplicabilità degli artt. 13bis e 14 del D.Lgs. 286/98 citato ed unico legittimato passivo può essere il solo Ministero dell'Interno, soggetto con personalità giuridica cui é subordinato e organicamente collegato il Questore, che ha emesso l'atto impugnato;
il difetto di legittimazione sostan- ziale dei due soggetti ai quali é stato notificato il ricorso, rende lo stesso inammissibile. Stante la mancata difesa degli intimati le spese re- stano a carico della ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2001. presidente Rosario be Upmins igliere estensoreIl Consigliere stup CORTE S EMA DI CASSAZIONE Sazione Civite Prin IL CANDEL Cancelleria Deposit Luisa Rassinetti 26 FEB. 2002 Clure A ANDELLERE