Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
IL ricorso per cassazione presentato dallo straniero avverso il decreto dell'A.G. di conferma del provvedimento del Questore di rigetto dell'istanza di ricongiungimento con i familiari deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al Ministro dell'Interno (unico soggetto legittimato a resistere in sede di giudizio di legittimità), e non anche (come nella specie) al Questore, all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed al Prefetto, benché territorialmente competenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE FR CR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato TERESINA MACRÌ, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO SPALLINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
QUESTURA DI TORINO, PREFETTURA DI TORINO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di TORINO, depositato il 02/03/01;
2434 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 1^ marzo 2001 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto dal cittadino statunitense AL RI RN avverso il provvedimento del Questore di Torino in data 15 dicembre 2000 che aveva rigettato l'istanza del predetto diretta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, osservando che in base alle dichiarazioni rese ai carabinieri dalla moglie e dal figlio doveva escludersi una convivenza dell'RN con detti congiunti, e che non rilevava ai fini del decidere la prospettata sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l'RN deducendo cinque motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Esso invero è stato notificato al Questore di Torino, all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed al Prefetto di Torino, e non al Ministro dell'Interno, unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione, quale autorità amministrativa competente al vertice, in difetto di una attribuzione esclusiva ed espressa di capacità processuale autonoma al questore che ha emesso provvedimento, come quella riconosciuta nell'art. 13 bis del t.u. n. 286 del 1998 al prefetto limitatamente al ricorso avverso il decreto di espulsione (v. in tal senso, in analoga fattispecie, Cass. 2000 n. 9793, in motiv.).
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, in difetto di costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002