Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2571
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Sentenza 22 febbraio 2002

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IL ricorso per cassazione presentato dallo straniero avverso il decreto dell'A.G. di conferma del provvedimento del Questore di rigetto dell'istanza di ricongiungimento con i familiari deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al Ministro dell'Interno (unico soggetto legittimato a resistere in sede di giudizio di legittimità), e non anche (come nella specie) al Questore, all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed al Prefetto, benché territorialmente competenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2571
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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