Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 1
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura ma semplicemente il dovere, da parte del predetto Tribunale, di valutare gli atti trasmessi e, qualora li ritenga insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, di annullare l'ordinanza impugnata con le conseguenze di legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ritiene che nessuna conseguenza debba derivare dalla mancata trasmissione al Tribunale del riesame di due annotazioni di polizia giudiziaria dalle quali il G.I.P. avrebbe desunto, anche se non in via esclusiva, la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione della fattispecie criminosa addebitata all'imputato, avendo, comunque, il Tribunale dimostrato di poter decidere allo stato degli atti. Contrasto segnalato con rel. n. 136 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2003, n. 34348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34348 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Coco Giovanni Silvio Presidente
Dott. Tuccio Giuseppe Consigliere
Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere
Dott. Galbiati Ruggero Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IO, nato il [...];
avverso ordinanza del 30 ottobre 2002, Trib. Libertà di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Perna La Torre Ernesto;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Iannelli con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 30 ottobre 2002 il Tribunale del Riesame di Palermo confermava - in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c cod. proc. pen. - il provvedimento del Gip in sede in data 4 ottobre 2002 applicativo delle misure coercitive della custodia in carcere nei confronti di RO IO, indagato in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tipo hashish, con l'aggravante di essere l'indagato il promotore e l'organizzatore del sodalizio e di concorso in continuato acquisto ed illecita detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish.
Ricorre per Cassazione il RO, che deduce:
1) Violazione di cui all'art. 606 lett. E cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125 - 273 - 292 cod. proc. pen.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla individuazione del quadro indiziario per entrambe le fattispecie delittuose contestate.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base di una motivazione che non solo si appalesa puramente assertiva, senza che sia stato compiuto un concreto apprezzamento delle risultanze processuali ed una rilettura critica di essa, ma anche si estrinseca in argomentazioni illogiche, in particolar modo con riferimento alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, e all'asserito ruolo apicale ricoperto da esso RO, all'ingente quantità di sostanza stupefacente spacciata. Il Tribunale, inoltre, non ha valutato specifici elementi favorevoli all'indagato prospettati nella memoria difensiva ed in sede di udienza camerale, relativi all'insussistenza delle esigenze cautelari, quali il tempo trascorso dalla commissione del reato e l'insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione delle fattispecie associative che il Gip ha, tra l'altro, desunto da due annotazioni di P.G. datate marzo ed aprile 2002 non trasmesse al Tribunale del riesame e la cui valutazione si rendeva necessaria al fine di giustificare l'assenza dell'attualità di tale pericolo in considerazione del tempus commissi delicti.
2) Violazione di cui all'art. 606 lett. E cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine alle esigenze di cautela e quindi alla corretta applicazione dell'art. 294 cod. proc. pen.
considerato che
il pericolo di reiterazione deve desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato, mentre il Tribunale ha valutato esclusivamente le modalità del fatto.
Il ricorso è infondato.
È necessario premettere che, in relazione alla natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.
Va ulteriormente precisato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali, contatti continui tra spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione di compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. (Cass. Sez. VI, 1613/2001 rv. 10781). Ciò premesso, occorre rilevare che il Tribunale ha desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dai risultati delle indagini di P.G. di Castelvetrano, confortate dai risultati delle intercettazioni telefoniche che avevano disvelato l'esistenza di una fitta rete di collegamenti tra vari soggetti, tra i quali IS AE, RO IO, RO AN, MA PI AS, LL TR - BI IE dedite allo smistamento di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, tipo hashish nel periodo tra novembre 2000 ed ottobre 2001. Ed al riguardo ha puntualmente richiamato il contenuto delle più significative conversazioni intercorse tra i predetti nel corso delle quali, facendo anche ricorso al linguaggio criptico, si discuteva di modalità di trasporto, entità della fornitura, qualità, prezzo dello stupefacente commerciato, con la individuazione nell'abitazione del IS quale uno dei centri di smistamento, tutte denotanti una stabilità di rapporti ed una comunione di interessi tra gli interlocutori, tra i quali emergeva la figura del ricorrente in considerazione del fatto che egli impartiva direttive ed aveva sempre la possibilità di trovare soggetti da utilizzare per il trasporto delle droghe nonché di approvvigionamenti della stessa. Ciò posto, nel caso di specie deve osservarsi come lo sviluppo della motivazione si connota di approfondimento critico e rigore argomentativo, dato che l'affermata gravità degli indizi trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato attraverso passaggi logici dotati delle indispensabili certezze.
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base del rilievo che al Tribunale del riesame non sono stati trasmessi, come sostenuto dal ricorrente, tutti gli atti presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, in quanto, in tale caso, il predetto organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata con le conseguenze di legge. Ipotesi, come è evidente, che il Tribunale ha ritenuto non essersi verificata nel caso in esame, avendo dimostrato di poter compiutamente decidere sulla base degli atti trasmessi. Parimenti risulta corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte riguardante l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c cod. proc. pen.. Invero il Tribunale ha sottolineato che sia le modalità del fatto, come sviluppatosi nell'ambito della vicenda criminosa alla quale ha partecipato il ricorrente, sia la personalità evidenziata dal RO, di soggetto che ha svolto con continuità ed in posizione apicale attività delittuosa e che appare avere fitti rapporti con il mondo criminale impegnato nel commercio illegale dello stupefacente, sono elementi di giudizio che fanno ritenere concreto il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per le quali si procede da parte dell'indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis legge 8 agosto 1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 AGOSTO 2003.