Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2003, n. 34348
CASS
Sentenza 7 maggio 2003

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La mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura ma semplicemente il dovere, da parte del predetto Tribunale, di valutare gli atti trasmessi e, qualora li ritenga insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, di annullare l'ordinanza impugnata con le conseguenze di legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ritiene che nessuna conseguenza debba derivare dalla mancata trasmissione al Tribunale del riesame di due annotazioni di polizia giudiziaria dalle quali il G.I.P. avrebbe desunto, anche se non in via esclusiva, la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione della fattispecie criminosa addebitata all'imputato, avendo, comunque, il Tribunale dimostrato di poter decidere allo stato degli atti. Contrasto segnalato con rel. n. 136 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2003, n. 34348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34348
    Data del deposito : 7 maggio 2003

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