Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
Il delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2010, n. 21863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21863 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 542
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 33077/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO ZO N. IL 01/04/1965;
avverso la sentenza n. 1986/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cetrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18-5-2009 la Corte di Appello di Firenze confermava a carico di RO CE la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 18-1-2007 con la quale l'imputato era stato condannato quale responsabile del delitto di cui all'art. 495 c.p. (per avere attestato falsamente al funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione dell'ufficio provinciale di Arezzo di non essere in possesso del titolo di licenza della scuola dell'obbligo,al fine di eludere i test scritti per il conseguimento della patente di guida)- compilando e sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 495 c.p., in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76. Sul punto il ricorrente rilevava che la dichiarazione di cui si tratta non era stata resa al pubblico ufficiale, diversamente dalla disposizione del citato art. 495 c.p., che presuppone tale condizione.
Inoltre rilevava che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio era stata resa ai sensi dell'art. 38, del menzionato D.P.R., ossia era stata presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità senza autentica del pubblico ufficiale.
Orbene la difesa evidenziava che pur essendo tale dichiarazione equiparata a quella resa al pubblico ufficiale l'atto di cui si discute non avrebbe carattere di atto pubblico,mancando il presupposto dell'autentica della firma.
In base a tali rilievi riteneva eventualmente ipotizzabile un falso realizzato traendo in inganno il pubblico ufficiale,come descritto nei motivi e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che i motivi di ricorso risultano privi di fondamento.
Invero le argomentazioni inerenti alla inosservanza ed erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 495 c.p., come articolate nei motivi di gravame restano prive di fondamento secondo giurisprudenza di legittimità,essendo le false attestazioni rese in un documento di autocertificazione, destinato al pubblico ufficiale, funzionario del ministero dei trasporti e strumentale al conseguimento della patente di guida.
Va in tal senso menzionata sentenza di questa Corte - Sez. 5^, 15-4- 1998, n. 4426, Glorioso, che concerne la falsa attestazione inerente alle qualità personali.
Nè assume rilevanza il dato che la dichiarazione sostitutiva sia stata presentata unitamente a fotocopia del documento di identità e con sottoscrizione non autenticata da parte del pubblico ufficiale,essendo sufficiente ad integrare la lesione del bene giuridico protetto dall'art. 495 c.p., il dato della destinazione dell'atto con il quale il privato è consapevole di compiere attività di autocertificazione sotto la propria responsabilità, al pubblico funzionario per il perfezionamento della pratica amministrativa di cui si è detto.
Peraltro secondo sentenza di questa Corte - Sez. 5^ - 12-3-1984 n. 2307,il reato si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico.
In conclusione deve pertanto ritenersi privo di fondamento il ricorso,rilevandosi che la motivazione della sentenza resta incensurabile sotto il profilo di legittima applicazione del reato contestato.
La Corte deve quindi rigettare il ricorso,condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010