Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 29538
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento solo quando sussista una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. pen. Ne discende che l'eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il G.i.p. aveva ritenuto inidonee, per l'affermazione della penale responsabilità, le sole dichiarazioni accusatorie contenute in querela).

Commentario1

  • 1Il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna: il confine tra scelta legittima e abnorme
    Andrea Valentinotti · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2020

    Abstract Il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna è legittimo quando non fondato su ragioni di opportunità. Indice: 1. La questione 2. La soluzione della Corte 3. Osservazioni giuridiche 1. La questione Motivo di gravame è il rigetto, ritenuto abnorme dal ricorrente, della richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero con conseguente restituzione degli atti, motivata dal G.I.P. del Tribunale di merito in ragione dell'errata procedura di quantificazione della pena da irrogare, al netto di circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito. Nel ricorso viene dedotta, come anticipato, l'abnormità del provvedimento “in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 29538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29538
Data del deposito : 27 giugno 2013

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