Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento solo quando sussista una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. pen. Ne discende che l'eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il G.i.p. aveva ritenuto inidonee, per l'affermazione della penale responsabilità, le sole dichiarazioni accusatorie contenute in querela).
Commentario • 1
- 1. Il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna: il confine tra scelta legittima e abnormeAndrea Valentinotti · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2020
Abstract Il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna è legittimo quando non fondato su ragioni di opportunità. Indice: 1. La questione 2. La soluzione della Corte 3. Osservazioni giuridiche 1. La questione Motivo di gravame è il rigetto, ritenuto abnorme dal ricorrente, della richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero con conseguente restituzione degli atti, motivata dal G.I.P. del Tribunale di merito in ragione dell'errata procedura di quantificazione della pena da irrogare, al netto di circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito. Nel ricorso viene dedotta, come anticipato, l'abnormità del provvedimento “in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 29538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29538 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 1078
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 16147/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
P.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2256/2010 GIP TRIBUNALE di BARI, del 17/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore di Bari per il prosieguo.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17.9.2012 il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di P.G. Imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., pronunziava sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di bari denunziando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità detta motivazione per l'apodittica affermazione del primo giudice della insufficienza della querela della persona offesa a fondare la responsabilità, allargando in accettabilmente il principio della rigorosa valutazione delle accuse provenienti dalla p.o. e sostituendosi anche ad eventuali ma non rinvenibili giustificazioni dell'Imputato.
3. Il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al P.M per il prosieguo.
4. Il ricorso è fondato.
5. In punto di diritto, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1631 dei 12/12/2012 Rv. 254449 Pg in proc. Rouane) "nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 459 c.p.p., comma 3 il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.. Tuttavia, in tal caso, fa sentenza di proscioglimento può essere pronunciata solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 che si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata la prova (Cass. Sez. Un. n. 18 del 25/10/1995, rv. 202375;
Cass. sez. 1 n. 3787 del 31/3/1994, rv. 198713)": Cass. 38599/2005 riv 232950; Cass. 4186/2007 riv 238431).
6. La sentenza assolutoria impugnata si fonda sulla ritenuta inidoneità delle sole accuse della p.o. contenute nella querela a giustificare l'affermazione di responsabilità.
7. Ma una siffatta motivazione esula dall'obbligo di immediata declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p. e, in particolare, dall'ambito della dichiarata insussistenza del fatto, posto che un principio di prova era rinvenibile nelle accuse della donna al marito di essersi sottratto a qualsiasi contribuzione in favore del figlio minore dopo la separazione. In altri termini è del tutto ingiustificato ed erroneo parificare la ritenuta inadeguatezza del grado probatorio richiesto per la affermazione di responsabilità ai presupposti che presiedono all'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.. 8. Si tratta, pertanto, di un caso in cui la eventuale necessità di approfondimento della prova avrebbe dovuto determinare, ai sensi dell'art. 459 c.p., comma 3, la restituzione degli atti al P.M. perché proseguisse con le forme ordinarie ma giammai l'Ingiustificata negazione di qualsiasi fondamento probatorio dell'accusa.
9. Deve, quindi, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Bari per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013