Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
Il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2012, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 12/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2272
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 27784/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Bologna;
avverso la sentenza pronunciata in data 08/08/2011 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia;
nei confronti di:
UA ME nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO
1. In data 21/03/2007, il P.M. presso il Tribunale di Reggio Emilia richiedeva al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto penale di Euro 2.394,00 nei confronti di UA ME imputato dei delitti di cui all'art. 483 cod. pen. ("per avere, al fine di commettere il delitto di cui alla lett. b) dichiarato falsamente, in una autocertificazione fatta ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, di essere cittadino dell'Unione Europea") e art. 640 c.p., commi 1 e 2, n. 1 ("per essersi, in violazione della legge finanziaria 2006 che prevede un contributo di 1.000,00 Euro per ogni neonato figlio di cittadini italiani e comunitari, procurato l'ingiusto profitto di tale somma, con corrispondente danno allo Stato, mediante il seguente raggiro: nell'autocertificazione prodotta alle Poste spa dichiarava, contrariamente al vero, di avere tale nazionalità").
2. Con sentenza pronunciata in data 08/08/2011, il giudice per le indagini preliminari assolveva l'imputato, ex artt. 129 e 530 cod. proc. pen. perché i fatti non sussistono.
Rilevava il giudice per le indagini preliminari che il comportamento tenuto dall'imputato "non integra il reato di truffa poiché non vi è stata nessuna induzione in errore posto che al momento della richiesta erano certe le generalità del richiedente e altrettanto certo che non avesse la cittadinanza ne' italiana ne' di altro membro dell'Unione Europea. Manca, quindi, un elemento costitutivo della fattispecie poiché è evidente che nessuno è stato tratta in inganno ma, se si è pagato il contributo, lo si è pagato sapendo perfettamente che non era dovuto. L'altro reato ipotizzato dal p.m, è il falso ideologico di cui all'art. 483 cod. pen.. La dichiarazione di avere cittadinanza italiana o comunitaria era certamente falsa, ma è anche vero che non aveva alcuna concreta idoneità ingannatoria e, dunque, nessuna capacità di offendere il bene giuridico tutelato della norma, perle stesse ragioni esposte sopra".
3. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Bologna deducendo violazione di legge sotto i seguenti profili:
3.1. perché la sentenza di proscioglimento non può essere pronunciata ex art. 530 cod. proc. pen., comma 2: nel caso di specie, invece, il giudice per le indagini preliminari, nonostante l'ampia formula assolutoria, in realtà, aveva effettuato una valutazione di insufficienza della prova che, in sede di richiesta di decreto penale, non gli competeva;
3.2. perché il giudice per le indagini preliminari non aveva considerato che il bene giuridico tutelato dall'art. 483 cod. pen. è proprio la fede pubblica che, nel caso concreto, era stato palesemente violato "specie a mente del fatto che le autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità, sono state volute dal nostro legislatore allo scopo di snellire gli iter burocratici, altrimenti eccessivamente gravosi proprio per il cittadino". D'altra parte, l'attività ingannatola era stata commessa ed era configurabile proprio attraverso la suddetta falsa attestazione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In punto di stretto diritto, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si ritiene di dovere dare continuità, "nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 459 c.p.p., comma 3 il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.. Tuttavia, in tal caso, la sentenza di proscioglimento può essere pronunciata solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 che si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata la prova (Cass. Sez. Un. n. 18 del 25/10/1995, rv. 202375; Cass. sez. 1 n. 3787 del 31/3/1994, rv. 198713)": Cass. 38599/2005 riv 232950; Cass. 4186/2007 riv 238431.
È vero che, nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di proscioglimento con formula piena ma, in realtà, ove appena la si legga cum grano salis, è facile accorgersi che il giudice ha fatto ricorso ad argomenti del tutto apodittici e privi di alcun riscontro probatorio riguardo alla pretesa insussistenza sia del reato di truffa che del reato di falso. La sentenza, poi, omette ogni minima valutazione in ordine a due importanti problematiche giuridiche che hanno un'immediata incidenza sull'esito del processo.
Innanzitutto, non considera che, come ha correttamente rilevato il P.G. ricorrente, il bene giuridico tutelato dall'art. 483 cod. pen. è proprio la fede pubblica: resta, quindi, poco comprensibile l'affermazione del giudice per le indagini preliminari secondo il quale la falsa dichiarazione sottoscritta dall'imputato "non aveva alcuna concreta idoneità ingannatoria e, dunque, nessuna capacità di offendere il bene giuridico tutelato della norma, per le stesse ragioni esposte sopra".
In secondo luogo, quanto al reato di truffa, il giudice ha omesso ogni considerazione in ordine alla complessa problematica dei rapporti fra l'art. 316 ter cod. pen. e l'art. 640 cod. pen.: sul punto, cfr Cass. 45422/2008 riv 242302 (che, in una fattispecie proprio di indebita percezione del contributo per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, ha ravvisato sussistere la condotta fraudolenta dell'imputato che aveva falsamente attestato di possedere la cittadinanza italiana) nonché, SSUU 16568/2007 riv 23592; SS.UU. 7537/2010 riv 249104. In altri conclusivi termini, il proscioglimento, sotto il profilo fattuale, è privo di qualsiasi riscontro probatorio in quanto le affermazioni del giudice sono meramente assertorie;
sotto il profilo giuridico, è carente perché non spiega le ragioni per le quali la condotta tenuta dall'imputato non possa integrare gli estremi del contestato reato di truffa o, in subordine, quello di cui all'art.316 ter cod. pen.: da ciò consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA La sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2013