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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 14699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14699 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS BE nata a [...] il [...] UL TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE ME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA LE Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Carlo Viva, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e alle memorie depositate a mezzo pec e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 giugno 2024, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto RT TO e AT LI responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14699 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 13/01/2026 2 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. 2.1. Con i primi due motivi, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita di un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o ogni altra circostanza dell’azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Eccepiscono altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita da un terzo alla metà allorché il colpevole, prima del giudizio abbia spontaneamente restituito al proprietario il bene oggetto del furto. Quanto alla prima questione, già prospettata avanti ai giudici di merito e da questi dichiarata manifestamente infondata, i ricorrenti rilevano che le considerazioni da essi svolte devono ritenersi superate alla luce delle recenti sentenze con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di ricettazione (sentenza n. 120 del 2023), rapina (sentenza n. 86 del 2024) e pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024) in ragione della mancata previsione di una circostanza che consenta di adeguare la pena alla gravità del fatto concreto. Quanto alla rilevanza di tale questione, i ricorrenti osservano che essa non è esclusa dal fatto che essi hanno entrambi goduto dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato, nonché delle attenuanti generiche, non essendo ciò sufficiente ad eliminare la sproporzione della pretesa punitiva. Con riguardo alla seconda questione, concernente l’art. 625-bis cod. pen., i ricorrenti deducono l’incostituzionalità della disposizione nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita da un terzo alla metà anche nel caso in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia restituito il bene oggetto di furto. L’art. 625- bis premia chi consenta l’individuazione del ricettatore, anche senza che la refurtiva venga ritrovata e invece non premia l’agente che la restituisca al proprietario e rende materialmente impossibile per l’autore del furto che non abbia ceduto a terzi il bene di poter godere del beneficio sanzionatorio. Anche tale questione sarebbe rilevante atteso che il suo accoglimento consentirebbe ad entrambi gli imputati di godere del più favorevole trattamento sanzionatorio, avendo la TO restituito, anche a nome del figlio, i beni sottratti alla proprietaria. 2.2. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione laddove, in contrasto con le emergenze probatorie, la sentenza impugnata ha ritenuto non credibile la versione dei fatti riferita dagli imputati che avevano affermato che essi conoscevano la persona offesa e che avevano preso i suoi vasi per farne un uso momentaneo. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la persona offesa, fin 3 dalle indagini preliminari, aveva dichiarato di voler ritirare la denuncia, come ribadito anche in dibattimento, in ragione del fatto che aveva saputo che l’autrice del gesto era la TO, sua ex alunna. 2.3. Il quarto motivo deduce vizio di violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. pur in assenza dell’elemento soggettivo, attesa la mancanza della volontà degli imputati di trarre profitto, avendo essi asportato i vasi al fine di fare una sorpresa alla proprietaria. 2.4. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata dalla difesa, di riqualificare il fatto contestato nella fattispecie meno grave del furto d’uso con conseguente declaratoria di improcedibilità per intervenuta rimessione della querela. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 4. Con memoria in data 11 marzo 2025, i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure di legittimità costituzionale, evidenziando come nelle more del giudizio, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 624-bis cod. pen. proponendo censure analoghe a quelle prospettate dagli imputati con il ricorso. 5. Con memoria depositata in data 17 dicembre 2025, i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno di entrambe le questioni di illegittimità costituzionale prospettate con i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede una riduzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità, prospettata dai ricorrenti in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamente infondata. Nelle more del presente giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 2025, ha dichiarato infondata tale questione di costituzionalità. Il giudice delle leggi ha ritenuto non irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 624-bis in ragione della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata 4 dall’autore di un simile reato». Ha inoltre affermato che, attesi i termini definiti con cui è descritta la condotta incriminata, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate, tali da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità. La Consulta ha altresì affermato che, a differenza dei reati di rapina ed estorsione, nella fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., non si riscontra quella «particolare latitudine della fattispecie tipica» che caratterizza le altre due figure di reato e che ha giustificato l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità. Diversamente, nel furto in abitazione «assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è», fermi restando in ogni caso i poteri del giudice di adeguare il trattamento sanzionatorio alle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto della possibilità che la gravità della lesione alla sfera privata della vittima si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue attività personali. 3. Il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Tale disposizione, introdotta dall’art. 2, comma 4, l. n. 128 del 2001, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale in relazione ai reati di furto e di furto in abitazione per l’ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi e di coloro che hanno acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si sono intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare. La ratio della disposizione è quella di riconoscere un trattamento premiale in favore di coloro che si dissociano dalla rete criminale, incentivando tali condotte. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in esame, è necessario che il colpevole fornisca un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta e che l’utilità e concretezza di tale contributo è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850 – 01). Tali essendo il contenuto e le finalità di tale previsione normativa, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti, dal momento che la scelta del legislatore di circoscrivere l’ambito applicativo della circostanza attenuante a determinate condotte costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile. 4. Il terzo motivo è infondato. 5 I ricorrenti propongono doglianze eminentemente di fatto, le quali sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte gli imputati non denunciano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio ed in particolare sulla rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e la volontà dalla stessa manifestata di rimettere la querela non appena aveva saputo che la TO era una sua ex alunna. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5. Analoghe conclusioni valgono anche con riguardo al quarto motivo. Con motivazione logica e coerente, con la quale i ricorrenti neppure si confrontano, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, escludendo che l’apprensione dei vasi dal giardino della persona offesa fosse motivata dalla volontà di prepararle una sorpresa in vista delle feste natalizie, atteso che TO e TT si conoscevano appena, le giare erano state restituite solo dopo che le festività erano trascorse e allorquando tale restituzione era avvenuta, esse non si presentavano in alcun modo addobbate. La doglianza deve pertanto essere rigettata. 6. Il quinto motivo è infondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, il furto d'uso si distingue rispetto alla fattispecie criminosa del furto comune per i due elementi strutturali dello scopo esclusivo di far uso momentaneo della cosa sottratta e della 6 immediata restituzione della cosa utilizzata (ex multis, Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695; Sez. 5, n. 42048 del 26/06/2017, P.g. in proc. Angiolosanto, Rv. 271425 – 01, in motivazione). È inoltre pacifico che l'uso momentaneo che deve caratterizzare l'ipotesi minore di furto deve essere conforme alla natura o alla destinazione della cosa sottratta. Nel caso in esame, è stato accertato che la restituzione delle giare sottratte alla persona offesa è avvenuta mesi dopo la loro sottrazione (posta in essere il 30 ottobre 2020), sicché è certo che non ricorrevano i presupposti per la riqualificazione della condotta posta in essere dagli imputati nella fattispecie di cui all’art. 626, n. 1) cod. pen. Tale circostanza è stata specificamente rilevata dalla sentenza impugnata, la quale ha in tal modo implicitamente desunto l’impossibilità di configurare nella fattispecie l’ipotesi del furto d’uso. 7. Alla luce delle precedenti considerazioni i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P Q M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME RA OS AN CC
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE ME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA LE Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Carlo Viva, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e alle memorie depositate a mezzo pec e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 giugno 2024, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto RT TO e AT LI responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14699 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 13/01/2026 2 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. 2.1. Con i primi due motivi, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita di un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o ogni altra circostanza dell’azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Eccepiscono altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita da un terzo alla metà allorché il colpevole, prima del giudizio abbia spontaneamente restituito al proprietario il bene oggetto del furto. Quanto alla prima questione, già prospettata avanti ai giudici di merito e da questi dichiarata manifestamente infondata, i ricorrenti rilevano che le considerazioni da essi svolte devono ritenersi superate alla luce delle recenti sentenze con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di ricettazione (sentenza n. 120 del 2023), rapina (sentenza n. 86 del 2024) e pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024) in ragione della mancata previsione di una circostanza che consenta di adeguare la pena alla gravità del fatto concreto. Quanto alla rilevanza di tale questione, i ricorrenti osservano che essa non è esclusa dal fatto che essi hanno entrambi goduto dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato, nonché delle attenuanti generiche, non essendo ciò sufficiente ad eliminare la sproporzione della pretesa punitiva. Con riguardo alla seconda questione, concernente l’art. 625-bis cod. pen., i ricorrenti deducono l’incostituzionalità della disposizione nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita da un terzo alla metà anche nel caso in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia restituito il bene oggetto di furto. L’art. 625- bis premia chi consenta l’individuazione del ricettatore, anche senza che la refurtiva venga ritrovata e invece non premia l’agente che la restituisca al proprietario e rende materialmente impossibile per l’autore del furto che non abbia ceduto a terzi il bene di poter godere del beneficio sanzionatorio. Anche tale questione sarebbe rilevante atteso che il suo accoglimento consentirebbe ad entrambi gli imputati di godere del più favorevole trattamento sanzionatorio, avendo la TO restituito, anche a nome del figlio, i beni sottratti alla proprietaria. 2.2. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione laddove, in contrasto con le emergenze probatorie, la sentenza impugnata ha ritenuto non credibile la versione dei fatti riferita dagli imputati che avevano affermato che essi conoscevano la persona offesa e che avevano preso i suoi vasi per farne un uso momentaneo. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la persona offesa, fin 3 dalle indagini preliminari, aveva dichiarato di voler ritirare la denuncia, come ribadito anche in dibattimento, in ragione del fatto che aveva saputo che l’autrice del gesto era la TO, sua ex alunna. 2.3. Il quarto motivo deduce vizio di violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. pur in assenza dell’elemento soggettivo, attesa la mancanza della volontà degli imputati di trarre profitto, avendo essi asportato i vasi al fine di fare una sorpresa alla proprietaria. 2.4. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata dalla difesa, di riqualificare il fatto contestato nella fattispecie meno grave del furto d’uso con conseguente declaratoria di improcedibilità per intervenuta rimessione della querela. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 4. Con memoria in data 11 marzo 2025, i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure di legittimità costituzionale, evidenziando come nelle more del giudizio, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 624-bis cod. pen. proponendo censure analoghe a quelle prospettate dagli imputati con il ricorso. 5. Con memoria depositata in data 17 dicembre 2025, i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno di entrambe le questioni di illegittimità costituzionale prospettate con i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede una riduzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità, prospettata dai ricorrenti in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamente infondata. Nelle more del presente giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 2025, ha dichiarato infondata tale questione di costituzionalità. Il giudice delle leggi ha ritenuto non irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 624-bis in ragione della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata 4 dall’autore di un simile reato». Ha inoltre affermato che, attesi i termini definiti con cui è descritta la condotta incriminata, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate, tali da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità. La Consulta ha altresì affermato che, a differenza dei reati di rapina ed estorsione, nella fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., non si riscontra quella «particolare latitudine della fattispecie tipica» che caratterizza le altre due figure di reato e che ha giustificato l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità. Diversamente, nel furto in abitazione «assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è», fermi restando in ogni caso i poteri del giudice di adeguare il trattamento sanzionatorio alle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto della possibilità che la gravità della lesione alla sfera privata della vittima si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue attività personali. 3. Il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Tale disposizione, introdotta dall’art. 2, comma 4, l. n. 128 del 2001, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale in relazione ai reati di furto e di furto in abitazione per l’ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi e di coloro che hanno acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si sono intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare. La ratio della disposizione è quella di riconoscere un trattamento premiale in favore di coloro che si dissociano dalla rete criminale, incentivando tali condotte. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in esame, è necessario che il colpevole fornisca un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta e che l’utilità e concretezza di tale contributo è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850 – 01). Tali essendo il contenuto e le finalità di tale previsione normativa, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti, dal momento che la scelta del legislatore di circoscrivere l’ambito applicativo della circostanza attenuante a determinate condotte costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile. 4. Il terzo motivo è infondato. 5 I ricorrenti propongono doglianze eminentemente di fatto, le quali sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte gli imputati non denunciano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio ed in particolare sulla rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e la volontà dalla stessa manifestata di rimettere la querela non appena aveva saputo che la TO era una sua ex alunna. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5. Analoghe conclusioni valgono anche con riguardo al quarto motivo. Con motivazione logica e coerente, con la quale i ricorrenti neppure si confrontano, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, escludendo che l’apprensione dei vasi dal giardino della persona offesa fosse motivata dalla volontà di prepararle una sorpresa in vista delle feste natalizie, atteso che TO e TT si conoscevano appena, le giare erano state restituite solo dopo che le festività erano trascorse e allorquando tale restituzione era avvenuta, esse non si presentavano in alcun modo addobbate. La doglianza deve pertanto essere rigettata. 6. Il quinto motivo è infondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, il furto d'uso si distingue rispetto alla fattispecie criminosa del furto comune per i due elementi strutturali dello scopo esclusivo di far uso momentaneo della cosa sottratta e della 6 immediata restituzione della cosa utilizzata (ex multis, Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695; Sez. 5, n. 42048 del 26/06/2017, P.g. in proc. Angiolosanto, Rv. 271425 – 01, in motivazione). È inoltre pacifico che l'uso momentaneo che deve caratterizzare l'ipotesi minore di furto deve essere conforme alla natura o alla destinazione della cosa sottratta. Nel caso in esame, è stato accertato che la restituzione delle giare sottratte alla persona offesa è avvenuta mesi dopo la loro sottrazione (posta in essere il 30 ottobre 2020), sicché è certo che non ricorrevano i presupposti per la riqualificazione della condotta posta in essere dagli imputati nella fattispecie di cui all’art. 626, n. 1) cod. pen. Tale circostanza è stata specificamente rilevata dalla sentenza impugnata, la quale ha in tal modo implicitamente desunto l’impossibilità di configurare nella fattispecie l’ipotesi del furto d’uso. 7. Alla luce delle precedenti considerazioni i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P Q M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME RA OS AN CC