Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14755 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPO ITAI ANG14755 / 03 LA CORTE SUPR MA ICASSAZIONE Oggetto Zisoluzione SEZIONE PRIMA CIVILE contraunale e Janni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 17277/00 Cron. 28863 CRISCUOLO - Rel. Consigliere Dott. Alessandro Rep. 3529 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Ud.18/02/03Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere RORDORF Consigliere Dott. Renato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE DI SAN PIETRO 45, presso l'avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
-
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FRASCATI, in persona del Sindaco po tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE CAVE 55, presso 1'Avvocato LILIANA CURTILLI, e difeso dall'avvocato CARLO CAMPETI, rappresentato 2003 giusta procura in calce al controricorso;
-1- ге 425 controricorrente - avverso la sentenza n. 2668/99 della Corte d'Appello २७ di ROMA, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CAMPEGIANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato RICCI, con delega, che ha il chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per h. il rigetto del ricorso. E -2- се R.A.S.I. 3 Svolgimento del processo -Con citazione notificata il 4 luglio 1987 R.A.S.I. s.r.l. riassumendo una causa già promossa davanti al Tribunale di Velletri, poi dichiaratosi incompetente per territorio - convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Comune di Frascati, esponendo che il servizio per la rimozione di autoveicoli in sosta d'intralcio o abbandonati, affidato dall'ente territoriale alla detta società con contratto di appalto in data 24 aprile 1985, già dal luglio 1986 era venuto a mancare perché le autorità competenti avevano negato in modo sistematico e quotidiano l'apporto dei vigili urbani. Chiese, pertanto, che fosse pronunziata la risoluzione del contratto de quo, con le statuizioni conseguenti. Il convenuto si costituì, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo, in riconvenzionale, domanda per la risoluzione dello stesso contratto e per i danni. Addusse, in particolare, che la società non era in grado di rispettare gli obblighi contrattuali, in quanto le attrezzature e il luogo di rimessaggio erano stati oggetto di sequestro penale per irregolarità ipotizzate che essa avrebbe compiuto. Espletata una prova testimoniale il Tribunale adito, con sentenza depositata il 15 febbraio 1993, rigettò entrambe le domanda e compensò le spese del giudizio. н Il Tribunale osservò che, con il contratto di appalto, il Comune aveva affidato alla società il servizio di rimozione degli autoveicoli in sosta vietata o abbandonati, per la durata di tre anni rinnovabile in mancanza di disdetta, in base ad un corrispettivo pattuito con riferimento alle somme dovute dal contravventore ad eccezione delle sanzioni amministrative. Dalla prova testimoniale era emerso che effettivamente, per un certo periodo (a far tempo dal luglio 1986), il Comune non si era servito della società per la rimozione degli autoveicoli, ma tale circostanza, svincolata dalla prova della concreta sussistenza dei presupposti cui era connessa la rimozione dei mezzi, non dimostrava l'asserito inadempimento. Invero, a parte ogni rilievo sul fatto che la società, in base al contratto, non aveva diritto ad ottenere dal Comune l'assistenza dei vigili urbani, l'attività istituzionale di costoro era correlata ad un interesse pubblico, al cui efficace perseguimento (in presenza dei presupposti di legge) l'appaltatrice contribuiva per l'attività materiale di rimozione, in base al contratto indicato. Pertanto la prova dell'inadempimento ascritto al Comune avrebbe dovuto riguardare la sussistenza di tali presupposti, oppure la circostanza che l'ente si era servito di terzi per il servizio già affidato a R.A.S.I. s.r.l. Ne derivava l'infondatezza della domanda proposta da quest'ultima, anche sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto la situazione allegata (mancanza di auto се 5 da rimuovere o inattività del servizio da parte di vigili urbani, di volta in volta destinati ad altri compiti istituzionali) ineriva alla normale alea del contratto, esulando comunque dall'ambito degli avvenimenti straordinari e imprevedibili. Anche la domanda riconvenzionale andava respinta, perché del tutto carente di prova. R.A.S.I. s.r.l. propose appello e il Comune si costituì per resistere al gravame, chiedendo la conferma della pronunzia impugnata. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 21 settembre 1999, rigettò l'impugnazione e compensò le spese del grado. La Corte di merito esaminò per prima la censura, con la quale l'appellante lamentava che soltanto con la comparsa conclusionale il Comune avesse messo in discussione il proprio obbligo di predisporre quanto necessario per l'esecuzione dell'appalto, e la respinse osservando che stabilire quali fossero gli obblighi contrattuali del committente era questione relativa alla fondatezza della domanda della società, fondatezza che il Tribunale era tenuto a verificare anche d'ufficio. Essa rilevò poi che, essendo escluso che il Comune, nell'espletamento del servizio, si fosse avvalso delle prestazioni di terzi, l'appellante non poteva dolersi delle modalità con le quali l'ente territoriale aveva esercitato le potestà connesse con le funzioni di polizia locale, né del fatto che vigili urbani fossero 14 6 stati destinati a servizio diverso dalla rimozione degli autoveicoli soggetti a tale misura, essendo certo che il contratto non obbligava il Comune ad effettuare un certo numero di operazioni di polizia municipale e neppure a mantenere il divieto cui la rimozione dei veicoli era condizionata. In tal senso disponeva l'art. 2 del contratto 24 aprile 1985, secondo il quale - essendosi stabilite le zone cittadine di attivazione del servizio mediante il richiamo ad una data planimetria era fatto salvo "per il Comune di - apportarvi insindacabilmente tutte le modifiche nel tempo necessarie in relazione alle esigenze locali" (e tale clausola ampliava l'afea del contratto). La Corte aggiunse, peraltro, che essa condivideva l'argomento del Tribunale, secondo cui l'eventuale inadempimento da parte del Comune sarebbe stato ravvisabile soltanto in caso di accertate situazioni contravvenzionali, nelle quali l'intervento di polizia stradale fosse stato omesso in modo colpevole. Né andava trascurato il rilievo che la contrazione degli interventi fosse il naturale effetto dell'istituzione del servizio, diretto a scoraggiare gli eventuali trasgressori. In ogni caso, si doveva escludere che la relativa prova fosse acquisibile con il semplice elenco delle contravvenzioni elevate per divieto di sosta nelle zone all'epoca destinate alla rimozione, perché la contravvenzione non dimostrava di per sé che la rimozione, condizionata anche ad altri fattori, fosse stata colpevolmente omessa. 7 Secondo la Corte d'appello, inoltre, si doveva escludere che il contratto, così interpretato, portasse ad individuare una condizione meramente potestativa, perché esso escludeva che si potessero attuare rimozioni non affidate alla società, mentre gli altri presupposti di fatto non dipendevano dal Comune nella sua 13 qualità di committente nell'ambito di un contratto di diritto privato, bensì da situazioni alle quali tale veste era estranea. Infine, non era addotto alcun elemento idoneo a giustificare l'addebito al Comune di una responsabilità precontrattuale (poco comprensibile in presenza di un contratto concluso e, secondo la stessa appellante, regolarmente eseguito per oltre un anno). Né vi erano elementi per ritenere che i fatti lamentati dalla società fossero riconducibili all'intento del committente di sottrarsi all'esecuzione del contratto. Contro la suddetta sentenza R.A.S.I. s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Il Comune di Frascati ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente in memoria eccepisce l'inammissibilità del 1.- controricorso per omessa esposizione del fatto. L'eccezione non è fondata. Come questa Corte ha già chiarito, la disposizione dell'art. 370 c. p. c., secondo cui al controricorso si applicano le norme di cui agli fly artt. 365 e 366 c. p. c., è osservata anche quando il controricorso 8 non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata o alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito (Cass., 7 giugno 2000, n. 7707; 15 dicembre 1999, n. 14070; 9 settembre 1997, n. 8746; S. U., 4 febbraio 1997, n. 1049). Nel caso in esame, il controricorso si apre con un richiamo esplicito al ricorso proposto dalla società, richiamo concernente l'intero contenuto di tale atto e, quindi, anche l'esposizione della vicenda in esso narrata. E si deve aggiungere che gli argomenti esposti nel controricorso consentono comunque una sufficiente cognizione dei fatti di causa. Quanto all'ulteriore profilo d'inammissibilità addotto in memoria, secondo cui il controricorso sarebbe “direttamente e quasi esclusivamente dedicato al fatto” senza alcun riferimento alle norme di diritto, si deve replicare che esso è diretto a confutare le censure proposte dalla ricorrente, onde il riferimento non può che essere alle norme giuridiche (sostanziali e processuali) invocate dalla medesima ricorrente. - Quest'ultima, con il primo mezzo di cassazione, denunzia 2. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo relativo alla predisposizione dei mezzi (per l'esecuzione LG del contratto), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civile. La Corte territoriale, da un lato, avrebbe dato per scontato che il mancato servizio fosse una scelta consentita alla P.A. e, dall'altro, non avrebbe rilevato che, per contratto, il Comune si era obbligato (per espressa disposizione del sindaco) a dare la previa assistenza dei vigili urbani e che non era consentito a priori decidere diversamente (cioè obliterare nei fatti l'accertamento delle violazioni e le conseguenti rimozioni). La ricorrente, quindi, richiama gli atti preparatori alla stipula del contratto (delibera d'istituzione del servizio e di affidamento di esso alla R.A.S.I., delibera di autorizzazione al deposito dei veicoli rimossi, delibera di approvazione delle polizze assicurative, ordinanza di perimetrazione delle aree soggette a rimozione e disposizioni per l'esecuzione). Con tale ordinanza il sindaco avrebbe dato incarico agli ufficiali e agli agenti preposti ai servizi di polizia stradale di far osservare il provvedimento. Sarebbe stato provato, però, che da un'iniziale assegnazione al servizio di rimozione di due vigili al giorno si sarebbe passati ad una sostanziale disapplicazione dell'ordine o, meglio, ad una modifica dello stesso con sostanziale abolizione del servizio (testi Neri e Bussaglia). Su tale aspetto (decisivo) i giudici del merito avrebbero concluso che la circostanza non sarebbe stata idonea a configurare un на inadempimento, perché il Comune, e per esso i vigili, sarebbero 10 stati liberi di elevare o meno contravvenzioni pure in presenza di violazioni, ma la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria. Non sarebbe coerente affermare che il Comune sarebbe stato libero di decidere se perseguire o meno le violazioni, pure in presenza della citata ordinanza sindacale, e poi sostenere che al riguardo sarebbe mancata la prova delle violazioni non perseguite. Il ragionamento sarebbe, quanto meno, illogico. O il Comune, e per esso i vigili, era obbligato a perseguire le violazioni sul territorio, e soltanto successivamente avrebbe assunto rilievo la circostanza relativa alla sussistenza (nel periodo) delle violazioni da reprimere;
oppure tale obbligo non sussisteva, e quindi l'accertamento se in quel periodo vi fossero state violazioni non avrebbe rilievo. Con il secondo mezzo di cassazione, poi, la ricorrente adduce violazione o falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, ai sensi dell'art. 1362 c. c., e in relazione agli artt. 1355 (condizione meramente potestativa) e 1467 c. c. (eccessiva onerosità sopravvenuta), in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile. L'art. 2 del contratto si riferirebbe alla perimetrazione delle aree soggette a rimozione e non al servizio in sé nelle aree medesime. на i. 11 L'errata interpretazione, da un lato, avrebbe portato a ritenere legittima l'inosservanza, da parte del Comune, dell'obbligo di predisporre i mezzi necessari per il servizio (assegnazione di vigili urbani) e, dall'altro, avrebbe fatto ritenere non meramente potestativa la condizione della rimozione, conseguente all'omesso accertamento della violazione. L'alea contrattuale sarebbe stata ravvisabile non nella predisposizione dei mezzi ma nel numero delle rimozioni da effettuare, che potevano obiettivamente variare. Infatti, nel caso di specie contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza - impugnata la rimozione dei veicoli sarebbe venuta meno nei programmi dell'amministrazione comunale che, di propria iniziativa, avrebbe revocato una disposizione ineludibile per l'effettuazione del servizio (cioè l'assegnazione dei vigili all'espletamento dello stesso). Se così non fosse, si sarebbe in presenza di un'onerosità sopravvenuta per la società: la quale, da un lato, sarebbe rimasta obbligata a predisporre i mezzi necessari per effettuare il servizio (24 ore al giorno), come stabilito dall'art. 5 del contratto, mentre, dall'altro, non avrebbe potuto pretendere la controprestazione. L'alea del contratto, quindi, non si sarebbe potuta trovare nell'assegnazione dei vigili necessari per predisporre il servizio, ma soltanto nel numero delle rimozioni effettuate a seguito della sorveglianza sul territorio. fly 12 -I due motivi che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati. La sentenza impugnata non ha affermato che il Comune (e, per esso, i vigili) sarebbe stato libero di elevare 0 meno contravvenzioni, pur in presenza di violazioni. Ha invece, preso le mosse dai (diversi) rilievi che le modalità con cui l'ente 1 territoriale esercitava le potestà relative ai compiti di polizia locale restavano nella discrezionalità dell'ente medesimo (il quale, dunque, poteva stabilire che uno o più vigili fossero destinati, da una certa epoca in poi, a servizio diverso dalla rimozione degli autoveicoli), che il contratto non obbligava il Comune "ad un certo numero di operazioni di polizia municipale del tipo ivi ipotizzato" e che anzi l'ente, in base all'art. 2 del contratto 24 aprile 1985, conservava il potere di modificare, in relazione alle esigenze locali, le zone cittadine di attivazione del servizio. In altri termini, ha interpretato il contratto nel senso che esso non obbligava il Comune a compiere (o far compiere all'impresa appaltatrice) un certo numero di operazioni in un arco di tempo determinato. In questo quadro coerentemente si colloca il rilievo ulteriore che un inadempimento del Comune sarebbe stato ravvisabile, ma soltanto "nel caso di accertate concrete situazioni contravvenzionali in cui l'intervento di polizia stradale sia stato colpevolmente omesso". lly 13 Questa interpretazione non è illogica, né contraddittoria. Infatti, l'istituzione e l'appalto del servizio di rimozione non comportavano che l'ente dovesse, in via necessaria e permanente, destinare dei vigili urbani a quel servizio in qualsiasi momento, proprio perché – come accertato in fatto dalla sentenza impugnata - il contratto non obbligava il Comune ad un certo numero di operazioni di polizia municipale del tipo in esso contemplato, sicché l'ente predetto, nella discrezionale valutazione delle esigenze di polizia locale, ben poteva operare scelte di segno diverso in ordine all'impiego dei vigili. La Corte territoriale non ha affatto escluso che un inadempimento del Comune fosse ravvisabile, ma lo ha ancorato all'accertamento in concreto dei presupposti (cioè delle violazioni), in base ai quali la rimozione dei veicoli andava eseguita, in ciò evidentemente ravvisando il vincolo contrattuale;
ed ha ritenuto che tale prova non fosse stata acquisita. In presenza di questo percorso argomentativo, sufficientemente motivato e non viziato sul piano logico, la denunziata violazione dell'art. 1362 c.c. risulta generica, perché non individua quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato (tra le più recenti: Cass., 22 agosto 2002, n. 12366; 21 marzo 2002, n. 4090). Per il resto, la ricorrente si limita ad opporre alla suddetta interpretazione una diversa lettura delle clausole contrattuali, senza però riportare il contenuto di tali clausole (in guisa da consentire a questa Corte di ply - 14 verificare la congruità del ragionamento seguito dai giudici del merito), così ponendosi in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Quanto all'assunto, secondo cui l'interpretazione accolta dalla Corte di merito porterebbe ad individuare una condizione meramente potestativa, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha posto in luce che il contratto obbligava il Comune a non disporre rimozioni non affidate alla società, mentre "gli altri presupposti di fatto non dipendono dal Comune nella sua qualità di committente nell'ambito di un contratto di diritto privato, bensì da situazioni alle quali tale veste è manifestamente estranea" (sentenza pag. 10). Ciò significa che la Corte di appello non ha considerato collegabili alla mera volontà dell'ente le scelte relative al concreto impiego dei vigili nel perseguimento delle esigenze (di ordine pubblico) proprie del servizio di polizia urbana, ritenendole invece espressione di discrezionalità amministrativa, non incisa o limitata dalle clausole contrattuali;
e questo accertamento, coerente con il quadro ermeneutico ricostruito dai giudici del merito, si risolve in un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità. Infine, il riferimento all'eccessiva onerosità sopravvenuta si risolve in una doglianza inammissibile. Infatti,sul punto la sentenza del Tribunale si era pronunziata ed aveva escluso il fondamento dell'allegazione, “essendo evidente Fla A 15 che la descritta situazione (di mancanza di auto da rimuovere ovvero anche di inattività del servizio da parte di vigili urbani, di volta in volta destinati ad altri compiti istituzionali) inerisce alla normale alea del contratto (ex art. 1469 cod. civ.), esulando comunque, in concreto, dall'ambito degli avvenimenti straordinari e imprevedibili (ex art. 1467 cod. civ.)". Con l'atto di appello la R.A.S.I., nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe di tale atto, chiese la risoluzione del contratto "per inadempimento del committente Comune e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta, dipendente dal comportamento omissivo del Comune..." ma nei cinque motivi del gravame non mosse " alcuna censura alla suddetta pronuncia del Tribunale che, con specifica motivazione, aveva giudicato la domanda non fondata anche sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Ne deriva che sul punto si è formato il giudicato interno, in quanto il mero richiamo (contenuto nell'epigrafe dell'atto di appello) all'onerosità sopravvenuta, non corredato da specifica censura (art. 342 c.p.c.), non era idoneo ad integrare un valido motivo d'impugnazione. La questione, quindi, in questa sede è preclusa. Con il terzo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civile. Sostiene che la fondatezza della domanda sarebbe rimasta acclarata in corso di causa, "secondo la denunciata omessa dy 16 apprestazione dei mezzi necessari”, sicché non avrebbe potuto trovare ingresso una contestazione tardiva al riguardo. La Corte di merito avrebbe escluso l'addotto vizio in procedendo ritenendo che l'accertamento in ordine alla sussistenza (o meno) dell'obbligo per il Comune di fornire l'assistenza dei vigili urbani rientrasse nel dovere del giudice di esaminare la fondatezza della domanda proposta dalla società. Ma l'argomento non potrebbe essere condiviso perché l'ente territoriale, nelle difese svolte in regolare contraddittorio, mai avrebbe addotto alcunché circa la sussistenza di quell'obbligo, onde l'esame del punto trattato soltanto in comparsa conclusionale avrebbe costituito violazione delle norme richiamate in rubrica. Neppure questa censura è fondata. La società appellante, con il secondo motivo del gravame, aveva addotto che il Comune, in primo grado, soltanto con la comparsa conclusionale avrebbe sollevato dubbi circa il proprio obbligo di apprestare quanto necessario per l'esecuzione del contratto, mentre in precedenza non avrebbe mosso alcun rilievo al riguardo. Ma come risulta dalla sentenza del Tribunale e - dall'atto di appello (atti che questa Corte può esaminare direttamente essendo addotto un error in procedendo), nonché dalla sentenza in questa sede impugnata - l'ente territoriale aveva contestato l'intera domanda, chiedendone il rigetto. In presenza di tale contestazione, mossa fin dall'instaurarsi del contraddittorio, il Ни 17 giudice aveva il dovere di esaminare il titolo (asseritamente) costitutivo della pretesa azionata, al fine di verificare l'esistenza del diritto (condizione dell'azione) e l'ambito applicativo di esso. La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi e si rivela, pertanto, corretta anche in parte qua. -Con il quarto motivo la ricorrente denunziando violazione dell'art 213 c.p.c. e vizio della sentenza impugnata perché contraddittoria critica l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'accertamento del numero delle violazioni contestate (senza rimozione) non avrebbe portato ad individuare un inadempimento colpevole del Comune, perché la rimozione sarebbe condizionata anche da altri fattori. Tali fattori non potrebbero che essere direttamente dipendenti dalla volontà della P.A., la quale avrebbe deciso di non fornire più l'assistenza dei vigili urbani o, meglio, avrebbe disatteso l'ordinanza sindacale che imponeva l'esecuzione delle norme sulla rimozione nelle zone indicate. Sarebbe poi contraddittorio sostenere, da un lato, la mancanza di prove sull'effettività delle violazioni non seguite da rimozione e, dall'altro, affermare che detta prova, acquisibile soltanto ex officio, non sarebbe stata utile o decisiva. Il motivo non è fondato. La Corte territoriale ha esaminato l'istanza ex art. 213 c. p. c., formulata dall'appellante, ed ha osservato che la prova ply dell'inadempimento del Comune (colpevole omissione 18 d'interventi dovuti di polizia stradale) non si sarebbe potuta acquisire, in modo concludente, con il semplice elenco delle contravvenzioni elevate per divieto di sosta nelle zone allora destinate alla rimozione, perché il fatto della contravvenzione non t sarebbe bastato per dimostrare l'omissione colpevole della rimozione, essendo questa condizionata anche ad altri fattori. Tale ragionamento è coerente con l'interpretazione del contratto fatta propria dalla Corte di merito (di cui si è trattato nell'esame dei primi due motivi); ed è corretto anche in punto di diritto. Infatti, ai sensi dell'art. 115, comma sesto, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (recante il T.U. delle norme sulla circolazione stradale, all'epoca vigente), un veicolo lasciato in divieto di sosta nelle circostanze dalla norma medesima previste poteva essere rimosso e portato alla depositeria comunale, se però costituiva "grave intralcio o pericolo per la circolazione". Pertanto, non sussisteva alcun automatismo tra sosta in zona di divieto rimozione, essendo altresì necessaria a tal fine una valutazione affidata agli organi di polizia circa l'esistenza di un grave intralcio o pericolo per la circolazione. Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata, circa la non concludenza di un semplice elenco delle contravvenzioni elevate per divieto di sosta al fine di dimostrare un inadempimento colpevole del Comune, si rivela corretta. Con il quinto mezzo di cassazione la ricorrente denunzia falsa 19 applicazione degli artt. 1337 e 1175 c.c., nonché difetto di motivazione. Il Comune sarebbe deliberatamente venuto meno agli impegni assunti, per di più sanciti da un ordine svincolato dalla discrezionalità, quale sarebbe stato quello rivolto ai soggetti previsti dall'art. 137 del codice della strada allora in vigore. Il motivo risulta del tutto generico e, in sostanza, ripropone in via di estrema sintesi le doglianze già formulate con i primi due motivi del ricorso in ordine all'asserito inadempimento del Comune, sicché si deve rinviare alle considerazioni svolte nell'esame di essi. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Tuttavia si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Presidente ee A w CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime S Civile ** anconeriaDepost s AT1/2003 Anded Bianch il IL CANCELLIERECANCE