Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
.65130 A I E 6 5 8 V R 9 . 1 O A N / T Í 4 - / A REPUBBLICA ITALIANA U 3 3 R 2 B I . T . L S R R I L . SEZ ONE TRIBUTA0 1 423 /03 N NOME DEL POPOLO ITALIANO T P A G . . E D B R L A A E LA CORTE SUPREMA DI T AZIONE I A D Oggetto 1 I D R S 3 E 1 E N T E T . Tributaria S A N N I E A M S Bigg.ri Magistrati: E Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 12299/9 Cron. 3097 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Dott. Vitterio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rap Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 22/05/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere c.c. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: : N. 65130 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTCGHESI 12, Dresso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis: ricorrente
contro
AR RT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, } SILVIA PANSIEKI, Jiusta procura in calce;
2002 - controricorrente 2288 avvers la sentenza 7. 31/98 della Commissione -1- tributaria re Jionale di TORINO, depositata il 05/05/98; udita la relaz ore della causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; Cette le conciusion: scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonie ta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale delle Impose Dirette di Casale Monferrato notificava a AN OB lavoratore alle dipendenze della Banca Commerciale Italiana,duc avvisi di accertamento in rettifica del reddito di lavoro dipendente dichiarato per gli anni 1984 e 1985,con recupero di maggiore Irpef £.
1.339.000 per il 1984 e £.1639,000 per il 1985) ed irrogazione delle conseguenti sanzioni. L'accertamento del maggior reddito riguardava degli emolumenti non dichiarati in ciascuno degli anni in contestazione e precisamente complessive £.
3.264.000 per il 1984 e £.
4.128.000 per il 1985),percepiti dal AN in base all'art.51 del CCNL,a titolo di indennità di trasferta( per il solo anno 1984) e di contributo per maggiori canoni di locazione dal medesimo pagati per effetto del trasferimento di sede,disposto d'ufficio. I ricorsi proposti dal AN avverso tali atti impositivi venivano accolti dalla Commission Tributaria di primo grado di Casale Monferrato.com decisione n.334/2 1995,sul rilievo della natura non retributiva delle erogazioni in questione, aventi la sola finalità di risarcimento del danno subito dal dipender te a seguito del trasferimento d'ufficio in altra località e della sopravvenuta necessità, per il medesimo, di corrispondere un canone di locazione superiore a quello corrisposto nella sede di provenienza. L'appello dell'Ufficio avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Picmonte con sentenza n.31/29/98 depositata il 5.5.1998 sulla considerazione della natura puramente risarcitoria - e com: tale non imponibile di tali erogazioni rivolte non ad - arricchire il lavoratore ma unicamente ad evitare la perdita subita dallo stesso con il trasferimento ad altra sede per autonoma determinazione del datore di lavoro. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.48 e 6 DPR 917/1986 e 48 DPR 597/1973;nonché omessa o insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia. Si è costituito e resiste con controricorso il AN. Il resistente in primo luogo eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi con riguardo alle due problematiche( contributo differe ize canone di locazione per entrambi gli anni in contestazione, nor chè indennità di trasferta per il 1984) dibattute nel giudizio. Inoltre,assume la correttezza della impugnata sentenza, che correttamente avrebbe riconosciu o al contributo per differenza canoni di locazione natura reddituale,trattandosi di mera refusione di spese sostenutenon nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Il AN rileva,altiesi, la corretta applicazione da parte del datore di lavoro della disciplina della diaria al dipendente in missione ai sensi dell'art.48 comma terzo DPR 597/1973. operatoPer altro versɔ,sottolinea l'erroneità del richiamo dall'Amministrazione Finanziaria alla disciplina del TUIR ai sensi dell'art.36 DPR 12/1988 : norma, questa che sarebbe invece non applicabile nella specie,riguardando le riprese a tassazione dei redditi h t relativi agli anni 1984 e 1985 e non essendo comunque ravvisabile conformità del comportamento del contribuente (c della Banca,sostituto d'imposta) alle nuove disposizioni del TUIR in materia. -Il AN poi per l'ipotesi in cui sia ritenuta assoggettabile ad irpef l'erogazione di sor ime a titolo di contributo di canoni di locazione - solleva due eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art.48 comma primo DPR 597/1973 in relazione agli artt. 53 comma primo e 3 comma primo della Costituzione. In via subordinata chiede che questa Corte, ai sensi dell'art.384 comma primo cpc e degli artt.8 D.Lgs.vo 546/1992 e 6 comma secondo D.Lgs.vo 472/1997, dichiari l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate per obiettival incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, incertezza resa manifesta dal contrasto giurisprudenziale formatosi sul puntc. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 30.1.2002 ha chiesto ai sensi dell'art.375 cpc l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatez ca. Il controricorrente lia depositato memoria ex art.378 cpc. Motivi della decisione Preliminarmente,deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. Invero,dal tenore letterale e logico dell'atto introduttivo di questo giudizio è dato ricavare che l'Amministrazione Finanziaria ha contestato, in modo specifico, la sentenza della CTR in ordine alla ritenuta non imponibilità sia N del contributo differenza canoni di affitto sia della diaria;
e dal contesto del ricorso si desumono altresì non solo le norme che ad avviso della parte - sarebbero state violate ma anche le ragioni delle relativericorrente contestazioni, formulate con richiami anche a pronuncie di legittimità favorevoli agli ass anti erariali. Risulta pertanto ritualmente osservato il disposto dell'art.366 n.4 cpc : di conseguenza cor e avvertito - l'eccezione de qua deve essere rigettata. Ciò posto,va osse vato che la normativa applicabile nella specie è quella contenuta nell'art. 48 del DPR 597/1973,sia perché trattasi di controversia attinente a redditi redditi di lavoro dipendente conseguiti negli anni 1984 e 1985 in epoca quindi antecedente a quella 1.1.1988) di entrata in - vigore del DPR 917/1986( contenente la nuova disciplina delle imposte sui redditi) - sia perché la retroattività delle disposizioni del TUIR prevista dall'art.36 del DP 42/1988 presuppone l'accertamento di una condotta del contribuente conforme alle disposizioni dello stesso TUIR: conformità che nella specie alla stregua della sentenza impugnata non risulta invece - - essere stata oggett> di ammissione da parte del contribuente o di specifico accertamento in sede di merito. D'altro canto è lo stesso ricorrente che non supporta il proprio assunto in corretti termini di fatto e giuridici, tenuto conto del non conferente riguardo per un verso ad in trasferimento avvenuto nel 1987" e,per l'altro,alla 14 conformità alla muova disciplina delle dichiarazioni fatte dal sostituto d'imposta cioè da parte di un soggetto la BCJ spa,che non è̟né risulta essere stata parte del giudizio. Ciò posto ritiene 1 Collegio che nella sostanza le ragioni di censura al convincimento raggiunto dalla CTR siano fondate. Il ricorrente Ministero delle Finanze richiamandosi anche all'orientamento fatto proprio dalla scntenza n.948/1996 di questa Corte(che si è pronunziata, con riguardo alla indennità di trasferimento corrisposta da una società concessionaria di servizio telefonico ai propri dipendenti,per la assabilità del relativo emolumento;
ndr) assume la - imponibilità sia del contributo erogato per differenza canoni di affitto che della diaria,osservando che trattasi pur sempre di emolumenti percepiti dal lavoratore in diper denza del rapporto di lavoro,sicchè sarebbe da escludere una funzione inder nitaria degli stessi. Va premesso che ai sensi dell'art.48 comma primo DPR 597/1973( norma, va ribadito, applicabile al caso in esame ratione temporis,ex art.136 DPR 917/1986,tra tandosi di redditi conseguiti in data anteriore a quella - 1.1.1988 di entrata in vigore di tale T.U sicchè sotto questo profilo - devono ritenersi privi di rilievo i richiami che il ricorrente fa al disposto dell'art.6 comma secondo e 48 comma quarto del DPR 917/1986) il reddito da lavoro dipendente è costituito da "tutti i compensi cd emolumenti,comunque denominati,percepiti indipendenza del lavoro prestato anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità". Orbene, questa Corte, ha più volte avuto modo di affermare(Cass. Cass, 7703,2611,22 12,2604,tutte del 2000)ed il relativo orientamento,che il Collegio condivido, si è poi consolidato che l'ampia nozione di reddito di - lavoro dipendente fatta propria dal legislatore tributario include, oltre alla retribuzione in sciso stretto e cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, "ogni altra erogazione che nel rapporto di lavoro trovi la propria ragion d'essere e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa"(Cass.2604/2000): ivi compresi quindi i sussidi le indennità con cui il datore di avoro assuma su di sé,in tutto o in parte, gli oneri economici per alloggio, vitto ed altro) che il lavoratore affronti per essere in grado di svolgere l'attività.. Vero è che l'art. 48 DPR 597/1973 cit.introduce al terzo comma delle eccezioni al principio della imponibilità di qualsivoglia compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato prevedendo una parziale esenzione per le indennità di trasferta. Tuttavia, trattandosi di eccezione ad un principio di ordine generale,non è consentito all'inte prete di estendere il beneficio a situazioni - quale quella ora in csamc diverse da quelle legislativamente previste;
nè comunque - può ritenersi l'indennità in esame assimilabile a quella di trasferta,stante la diversità dei relativi presupposti di fatto l'indennità di trasferta costituendo un'crogazione connessa al temporaneo espletamento della prestazione di lavoro fuori del luogo abituale). Analoghe considerazioni sono a farsi con riguardo alle somme erogate dall'Istituto al dipendente AN a titolo di diaria e cioè di rimborso delle spese conseguent. alla ricerca di una nuova dimora o comunque per la بانا 6 prima sistemazione nella nuova dimora),trattandosi di erogazione strutturalmente diversa da quella della indennità di trasferta,come del resto questa Corte ha avuto рій volte modo di affermare( Cass.nn.12578,7703,1842,tutte del 2000),sottolineando,correlativamente, la integrale imponibi ità della “diaria" in questione In realtà, solo in sede di riformulazione dell'art.48 DPR 917/1986(ex art.3 D.Lgs.vo 314/1997 cit.,peraltro con effetti dall'1,1.1998),il legislatorc,ha - ai commi quinto c scttimo ampliato e articolatamente disciplinato le eccezioni alla integrale imponibilità delle crogazione fatte al lavoratore dipendente.Infatti, è stata prevista per quanto qui interessa la parziale - - esenzione per le indennità di trasferimento,di prima sistemazione e quelle equipollenti ( tra le quali,per identità di ratio, devono farsi rientrare il contributo per differenza canoni di locazione nonché la diaria al dipendente trasferito in altra sode). D'altro canto.con riguardo al caso in esame neppure è condivisibile - al fine di ritenere la non imponibilità dei contributi per canoni di locazione - la configurabilità dello stesso contributo sub specie dell'indennizzo di un danno emergente, o del recupero di un costo di produzione del reddito. Ciò, sia perchè le disponibilità occorrenti al lavoratore subordinato per la sistemazione abitativa nella ordinaria sede di lavoro costituiscono spesa propedeutica all'offerta della prestazione lavorativa e non certo un effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa o un danno provocato dal datore di lavoro;
sia perché i relativi esborsi non sono qualificabili come Hi costi di produzione del reddito,trattandosi piuttosto di un comune onere di sostentamento,per quanto connesso al tramutamento della sede di lavoro. A questa stregua ritiene la Corte in conformità all'orientamento di legittimità re: so manifesto sentenze nn. 13482/2001; dalle e 15048,3330,2604, 842; tutte del 2000 che sia anche da escludere il - fondamento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal controricorrente sotto il profilo che le somme erogate a titolo di rimborso differenza canoni di locazione esprimerebbero una capacità contributiva fittizia o che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente, venendosi ad includere in quest'ultimo delle somme aventi natura risarcitoria. -Invero,l'emolumento in questione ha come si è visto - carattere reddituale e non risarcitorio:e,per altro verso,non risulta consentita per il lavoratore autonomo la deducibilità,dall'imponibile irpef,del canone di locazione corrisposto esclusivamente per la propria abitazione. In definitiva,deve affermarsi l'integrale assoggettamento a tassazione, ai fini dell'irpef,ne la normativa anteriore al D.Lgs.vo 314/1997.del contributo per differenza canoni di locazione e per diaria corrisposto dall'istituto banca io al dipendente trasferito ad altra sode. Il ricorso deve essere pertanto accolto e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata. Peraltro,non esser do necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma primo cpc : con 8. rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, per le ragioni tutte díanzi esposte e qui da in endersi integralmente richiamate. In ordine alla richiesta di esclusione delle sanzioni irrogate con l'atto impositivo,va rilevato che essa risulta proposta non ritualmente, per la prima volta, in questa sede di legittimità. Invero la sentenza di appello,conclusiva del relativo giudizio, è stata pronunciata il 7.4 1998, in epoca cioè successiva alla data ( 1.4.1998) di cntrata in vigore del D.Lgs.vo 472/1997,di riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei trit uti. Pertanto, siffatta richiesta ben poteva e dunque doveva essere tempestivamente proposta innanzi al Giudice del merito. La novità della do nanda preclude qualsiasi pronuncia al riguardo. Quanto alle spese dell'intero giudizio, sussistono giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione, avuto anche riguardo alla esistenza di pregressi crientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità( Cass.14006/1999), favorevoli al ricorrente.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo ne merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara compensate lespese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 Il Consigliere estensore app s.
9- IL CANDELLIERA OT Ашовь часоль Amalcy Casang DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi 30 Gr 2003