Sentenza 26 giugno 2017
Massime • 1
In tema di furto d'uso, l'uso momentaneo che caratterizza la fattispecie tipica deve essere conforme alla natura e alla destinazione della cosa sottratta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di furto d'auto in relazione alla sottrazione di targhe automobilistiche da un'autovettura per il tempo necessario a duplicarle illecitamente, con successiva loro riapposizione sul veicolo).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2017, n. 42048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42048 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2017 |
Testo completo
42048-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/06/2017 Carlo Zaza Presidente - Sent. n. sez. - 1746/2017 Eduardo De Gregorio Rosa Pezzullo REGISTRO GENERALE N.43237/2016 Andrea Fidanzia Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN GI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14/07/2016 la Corte di Appello di OM, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di OM del 14/10/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO in ordine al reato di furto aggravato di targhe di cui al capo 2B), riqualificato come furto d'uso, per difetto di querela, confermando l'affermazione di responsabilità di LA AN e IO GI per i reati di tentato furto all'interno della Banca Carige, ag. Di OM (capo 1), ricettazione di un'autovettura Chevrolet Matiz rubata a TO NA MA (capo 2A), e contraffazione delle targhe rubate all'autovettura Chevrolet Matiz di TR IA (capo 2C).
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di OM, deducendo la violazione di legge: lamenta che la riqualificazione del fatto contestato al capo 2B) in termini di mero furto d'uso sia errata, poiché la sottrazione era funzionale alla commissione di un altro grave reato, poiché gli imputati intendevano servirsi delle targhe rubate per ottenerne degli illeciti duplicati.
3. Ricorre per cassazione, altresì, il difensore di LA AN e IO GI, Avv. Marco Lucentini, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata nei confronti di LA AN, avendo la sentenza richiamato soltanto i precedenti del condannato, senza la valutazione della maggior pericolosità richiesta dalle Sezioni Unite.
3.2. Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della partecipazione dell'IO al reato di ricettazione contestato al capo 2A), in quanto basata solo su alcune conversazioni tra il condannato ed il coimputato, tuttavia intercorse successivamente alla sottrazione ed all'acquisto del veicolo da parte di altro soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LA AN è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838), non ricorre il vizio di omessa motivazione dedotto, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente motivato sulla rinnovata, attuale e dimostrata pericolosità se 2 sociale di un soggetto incline alla violazione del precetto penale ed insensibile all'effetto deterrente della pena (p. 6 della sentenza impugnata), emergente dalle modalità della condotta, consistita nella programmazione di una rapina in banca con la tecnica del "buco".
2. Il ricorso di IO GI è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per difetto di specificità, risolvendosi nella riproposizione delle medesime censure proposte con l'atto di appello, e motivatamente respinte dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456). Mentre il ricorso sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio mediante un richiamo arbitrario e parcellizzato delle intercettazioni telefoniche intercorse tra IO ed altri coimputati successivamente al furto del veicolo, finalizzato a sostenere la inconfigurabilità di un concorso morale nel reato di ricettazione dell'autovettura Chevrolet Matiz sottratta a TO NA MA, la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità su una valutazione complessiva degli elementi di prova, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che fu proprio IO ad incaricare il correo LA di 'reperire' un'autovettura necessaria per l'esecuzione della rapina programmata, e che quest'ultimo comunicò al primo il compenso da corrispondere a colui che aveva provveduto al furto del veicolo;
elementi, peraltro, corroborati altresì dalle confessioni rese dagli stessi imputati, IO e LA, puntualmente richiamate dalla Corte territoriale. Una motivazione, dunque, immune da censure nella qualificazione della condotta di IO in termini di concorso nel reato di ricettazione del veicolo, posto in essere quale determinatore e 'mandante' dell'illecito.
3. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato. La sentenza impugnata, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha, infatti, riqualificato la sottrazione delle targhe dell'autovettura Chevrolet Matiz di TR IA nel reato di furto d'uso, in quanto il prelievo sarebbe avvenuto solo per il tempo necessario ad effettuare la riproduzione delle stesse, che venivano successivamente riposizionate sul veicolo. L'interpretazione sostenuta dalla Corte territoriale è errata. Invero, il furto d'uso si distingue rispetto alla fattispecie criminosa del furto per i due elementi strutturali dello scopo esclusivo di far uso comune momentaneo della cosa sottratta e della immediata restituzione della cosa utilizzata (ex multis, Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 4 3 184695: "Per la configurabilità del furto d'uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della "res" sottratta;
l'altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l'uso, deve essere effettuata"). Ebbene, anche in dottrina è pacifico che l'uso momentaneo che deve caratterizzare l'ipotesi minore di furto deve essere conforme alla natura o alla destinazione della cosa sottratta. Sicchè, nel caso delle targhe certificazioni amministrative per la identificazione del veicolo sul quale sono apposte ed al quale sono amministrativamente abbinate, in quanto ne attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (ex multis, Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014, dep. 2015, Gentile, Rv. 263101) -, non è ipotizzabile un uso momentaneo, che sia conforme alla destinazione giuridica delle stesse, nella condotta di installazione su un diverso veicolo, ovvero, come nel caso in esame, nella condotta propedeutica di illecita duplicazione dei supporti (c.d. 'clonazione').
4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del furto delle targhe di cui al capo 2B), ed alla conseguente declaratoria di improcedibilità per tale reato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di OM per nuovo esame. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di IO GI e LA AN consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del furto delle targhe di cui al capo 2B), ed alla conseguente declaratoria di improcedibilità per tale reato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di OM per nuovo esame. SR 4 Dichiara inammissibili i ricorsi di IO GI e LA AN, che condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in OM il 26/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi CarloCarlo Zaza Giuseppe Riccard DEPOSITATA IN CATS ILGAM addl .15 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO Carmen Lazzig Q4 мн 5