Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 1
Con riguardo alla disposizione dell'art.4, sesto comma del D.L. 30 ottobre 1987 n. 442 (non convertito in legge, ma seguito dalla legge 28 febbraio 1988 n. 48 - di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 - che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in base al predetto decreto legge non convertito) con cui è stata stabilita, per i casi ivi previsti, la sostituzione della somma aggiuntiva dovuta per l'omesso versamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria con la corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981 n. 102, convertito dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 e successive modificazioni, il credito dell'Istituto previdenziale relativo a detti interessi resta assoggettato al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. non si applica infatti all'obbligazione di interessi che - come nella specie - non abbia scadenza periodica annuale o infrannuale.
Commentario • 1
- 1. La prescrizione dei crediti contributivi e delle somme aggiuntiveAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 2 agosto 2010
La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi. Contributi successivi al 1 gennaio 1996 Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US MO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n.33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n.17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 353/95 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 12/10/95, R.G.N. 1784/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Giuseppe LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 ottobre 1995 il Tribunale di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'obbligo della s.r.l. SA AI di pagare all'INPS varie somme per omissioni contributive relative ai periodi gennaio-dicembre 1982 e novembre 1982-luglio 1987. Per quanto qui ancora rileva, il giudice dell'appello osservava che a seguito del condono intervenuto in corso di causa non erano più dovute le intere sanzioni civili, amministrative e pecuniarie ma solo quelle minori previste dal provvedimento di condono. In relazione a tale credito dell'Istituto, il Tribunale giudicava infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società SA, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 2948 n.4 cod.civ.; le relative somme non potevano essere qualificate come interessi dovuti come prestazione periodica, costituendo invece una sanzione corrispondente ad un accessorio del debito previdenziale, e quindi ad un'obbligazione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Avverso questa sentenza la S.r.l. SA AI propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale l'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione dell'art.4 comma 6 del d.l. 30 ottobre 1987 n.442 e dell'art. 2948 n.4 cod.civ., nonché difetto di motivazione, sostenendosi che con la prima norma richiamata il legislatore, nel disciplinare gli effetti del condono fruito dalla società, non si è limitato a disporre la riduzione delle sanzioni civili ad un tasso pari agli interessi, ma ha operato la trasformazione e sostituzione della sanzione civile con gli interessi. A seguito della novazione legale del titolo di credito, si è modificato anche il regime prescrizionale, in quanto il credito stesso ha cessato di essere un accessorio facente parte del credito principale, ed ha acquisito natura autonoma, restando così soggetto al distinto termine prescrizionale di cui all'art.2948 n.4 cod.proc.civ.
Il motivo è infondato. L'art. 4, sesto comma del d.l. 30 ottobre 1987 n.442 (non convertito in legge, ma seguito dalla legge 28 febbraio 1988 n.48- di conversione con modificazioni del d.l. 30 dicembre 1987 n.536- con cui si prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in base al predetto decreto non convertito) dispone che "per i soggetti che provvedano entro il 30 novembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma primo, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto- legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni,
entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi". La Corte osserva che il rilievo della trasformazione della sanzione civile in debito per interessi e dell'autonomia di quest'ultimo rispetto all'obbligazione principale non può essere considerato decisivo ai fini della individuazione del regime prescrizionale applicabile. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n.4 cod.civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce, infatti, alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato di periodicità;
conseguentemente, detto regime non si applica all'obbligazione di interessi che non abbia scadenza periodica annuale o infrannuale (giurisprudenza costante, a partire da Cass. 11 gennaio 1986 n. 103;
cfr. Cass. 3 settembre 1993 n. 9295, 3 febbraio 1994 n. 1110, 6 marzo 1998 n. 2498). Nella specie, tale presupposto non può essere ravvisato, perché la norma considerata fa indubbiamente riferimento ad una somma da versare in unica soluzione, per il pagamento della quale non è prevista alcuna scadenza periodica.
Il corrispondente credito dell'ente previdenziale resta pertanto assoggettato al termine prescrizionale decennale previsto in via generale dall'art.2946 cod.civ. Il ricorso deve essere respinto, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in lire 14.000 oltre lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 1999