CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18812 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 30.000,00. Nei gradi di merito l'imputato è stato condannato per un furto, aggravato ex art. 625, n. 7), c.p. (per l'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede), per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 18812 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/03/2023 benzina trafugato da due autovetture - l'una di proprietà di AN NA e l'altra di SA GA - in sosta sulla pubblica via. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. Dopo la pronuncia della Corte d'appello, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto precetto normativo, così rideterminando nel minimo il valore giornaliero per la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria nell'importo di Euro 75,00 in luogo di quello di Euro 250,00 precedentemente contemplato dal dall'art. 53. 3. Con requisitoria scritta in data 13 febbraio 2023 il Procuratore Generale, pur ritenendo fondato il ricorso per l'illegalità della pena, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto, a fronte del mutato regime di procedibilità del reato, oggi a querela di parte, questa Corte non potrebbe svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 85, secondo comma, del d.lgs. n. 150 del 2022, peraltro previsti solo per coloro i quali sono soggetti a misure cautelari personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato, stante l'illegalità della pena comminata dalla sentenza impugnata che, nel convertire la pena detentiva irrogata al ZO in pena pecuniaria, ha calcolato la stessa, nel valore minimo di Euro 250,00 al giorno all'epoca contemplato dall'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. In vero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato illegittimo tale precetto normativo laddove lo stesso prevede che il valore giornaliero ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. (ovvero 250,00 euro al giorno) e non può superare dieci volte tale ammontare, anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a 75,00 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p. Peraltro, occorre anche considerare che, successivamente al richiamato intervento della Corte Costituzionale, è stato introdotto nella stessa legge n. 689 del 1981, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 134 del 2021, l'art. 56 -quater, applicabile dalla data del 30 dicembre 2022 anche ai procedimenti pendenti in omaggio al generale principio del favor rei, per il quale ai fini del ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e deve in particolare 2 corrispondere alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Inoltre, specifica il secondo comma della stessa norma, che il giudice, nel determinare la pena pecuniaria, dovrà tenere conto dei parametri di cui all'art. 133-bis c.p. L'esigenza di tali complessive valutazioni impedisce, dunque, a questa Corte di procedere direttamente al ricalcolo della pena pecuniaria, fermo restando che, in assenza di ricorso sul punto, si è ormai formato il giudicato c.d. progressivo sulla penale responsabilità dell'imputato. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte competente a celebrare il giudizio di appello. La Corte competente, considerato che il furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede è divenuto, per effetto della stessa riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, procedibile a querela di parte, che non risulta presentata da nessuna delle persone offese, dovrà inoltre in via preliminare procedere agli incombenti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 30.000,00. Nei gradi di merito l'imputato è stato condannato per un furto, aggravato ex art. 625, n. 7), c.p. (per l'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede), per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 18812 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/03/2023 benzina trafugato da due autovetture - l'una di proprietà di AN NA e l'altra di SA GA - in sosta sulla pubblica via. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. Dopo la pronuncia della Corte d'appello, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto precetto normativo, così rideterminando nel minimo il valore giornaliero per la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria nell'importo di Euro 75,00 in luogo di quello di Euro 250,00 precedentemente contemplato dal dall'art. 53. 3. Con requisitoria scritta in data 13 febbraio 2023 il Procuratore Generale, pur ritenendo fondato il ricorso per l'illegalità della pena, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto, a fronte del mutato regime di procedibilità del reato, oggi a querela di parte, questa Corte non potrebbe svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 85, secondo comma, del d.lgs. n. 150 del 2022, peraltro previsti solo per coloro i quali sono soggetti a misure cautelari personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato, stante l'illegalità della pena comminata dalla sentenza impugnata che, nel convertire la pena detentiva irrogata al ZO in pena pecuniaria, ha calcolato la stessa, nel valore minimo di Euro 250,00 al giorno all'epoca contemplato dall'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. In vero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato illegittimo tale precetto normativo laddove lo stesso prevede che il valore giornaliero ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. (ovvero 250,00 euro al giorno) e non può superare dieci volte tale ammontare, anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a 75,00 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p. Peraltro, occorre anche considerare che, successivamente al richiamato intervento della Corte Costituzionale, è stato introdotto nella stessa legge n. 689 del 1981, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 134 del 2021, l'art. 56 -quater, applicabile dalla data del 30 dicembre 2022 anche ai procedimenti pendenti in omaggio al generale principio del favor rei, per il quale ai fini del ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e deve in particolare 2 corrispondere alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Inoltre, specifica il secondo comma della stessa norma, che il giudice, nel determinare la pena pecuniaria, dovrà tenere conto dei parametri di cui all'art. 133-bis c.p. L'esigenza di tali complessive valutazioni impedisce, dunque, a questa Corte di procedere direttamente al ricalcolo della pena pecuniaria, fermo restando che, in assenza di ricorso sul punto, si è ormai formato il giudicato c.d. progressivo sulla penale responsabilità dell'imputato. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte competente a celebrare il giudizio di appello. La Corte competente, considerato che il furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede è divenuto, per effetto della stessa riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, procedibile a querela di parte, che non risulta presentata da nessuna delle persone offese, dovrà inoltre in via preliminare procedere agli incombenti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente