Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., l'offerta di denaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2010, n. 44497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44497 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/12/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2091
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 13090/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \R LV, N. IL *25/05/1936*;
avverso la sentenza n. 10388/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 13/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Battisti Flavio che si è riportato alle conclusioni del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza, con la quale il Tribunale di Mondovì aveva dichiarato \R VI colpevole dei reati di tentativo di turbativa d'asta ex artt. 56 e 353 c.p. (capo a), e di calunnia ex art. 368 c.p. (capo b), dal quale escludeva l'attribuzione del reato di minaccia e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno alla parte civile, rideterminava in misura inferiore la pena inflitta in primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche, concedeva i doppi benefici di legge e confermava nel resto l'impugnata sentenza. La vicenda scaturiva dalla vendita all'incanto di un immobile di proprietà di NI BE, locato alla di lui moglie, \\ AN e costituente dimora famigliare, per una pesante situazione debitoria del proprietario, aggiudicata all'imputato, unico offerente. Senonché a seguito dell'offerta tramite la \\\ del sesto ad opera dei coniugi, che non volevano trasferirsi altrove, il \R\, dopo avere concordato a mezzo del suo tecnico di fiducia geom. TA un incontro con il NI\, proponeva a costui di rinunciare all'aumento del sesto, dietro compenso della somma di Euro 6.000,00, ovvero di rifondere al \R\ le spese, pari alla somma offerta. Il NI\, che, fiutando l'imbroglio, aveva provveduto a registrare il colloquio, decideva di non accettare la richiesta e nel contempo convocava il \R\ e il suo consulente presso lo studio del notaio, che procedeva all'asta, e alla presenza dei predetti chiedeva alla collaboratrice dello studio di sospendere l'asta, facendo presente di avere ricevuto offerta di danaro da parte dell'aggiudicatario e denunciava il fatto alla Guardia di Finanza, nel frattempo sopraggiunta, la quale informava il Procuratore della Repubblica, che provvedeva a sospendere la procedura. Seguiva da parte del \R\ analoga denuncia, formalizzata in data 3/10/2003, nella quale accusava il NI\ di aver turbato la regolarità dell'incanto e addossando a quest'ultimo la condotta illecita, da lui posta in essere nei confronti del denunciato.
In motivazione la Corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda, così come operata in prime cure e faceva propri i rilievi e le osservazioni del giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando il contenuto della registrazione del colloquio, intercorso tra il \R\ e il NI\, sollecitato dal TA, il testimoniale escusso, che a suo avviso accreditavano la chiara volontà del \R\ non solo di alterare il libero svolgimento della gara per l'aggiudicazione del bene, ma anche di accusare con la denuncia presentata in data 3/10/2003 ingiustamente il NI\, attribuendo a quest'ultimo l'offerta di danaro che, era invece partita da lui.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento denuncia con il primo motivo la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento al capo a) censurando la ricostruzione del fatto, fondato unicamente sulla trascrizione della cassetta, della quale era stato travisato il contenuto, e la contraddittorietà della motivazione, laddove aveva ritenuto indifferente per la configurabilità del reato che la frase pronunciata dal \R\ "ora saprò come regolarmi" avesse o meno avuto una portata intimidatoria, e aveva omesso di considerare che non vi erano elementi per ipotizzare l'uso della violenza o minaccia o l'offerta di doni o promesse, richiesti dalla norma incriminatrice. Nel comportamento propositivo dell'imputato, ad avviso della difesa, non restava che un'attività prodromica, inidonea a dar luogo al tentativo, qualificabile tutt'al più come istigazione a commettere un reato non punibile ex art. 115 c.p.. In ogni caso la proposta, non accettata, era reciprocamente indirizzata all'astensione a presentare ulteriori offerte, ipotesi questa sussumibile nella forma tentata del reato di cui all'art. 354 c.p., di natura omissiva propria, per il quale non poteva ritenersi configurabile il tentativo.
Con il secondo motivo lamenta i medesimi vizi di legittimità in riferimento al capo b), sostenendo che l'affermazione della colpevolezza si fondava essenzialmente sulla deposizione della parte offesa, che aveva assunto anche la figura di imputato in procedimento Connesso ex art. 210 c.p., nonché parte civile, onde si esigeva il necessario rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni e nell'apprezzamento delle circostanze di fatto, che invece erano state ritenute del tutto irrilevanti. Non si era tenuto conto del contenuto della denuncia-querela dell'imputato, nella quale emergeva in tutta la sua evidenza la lamentela in ordine alla turbativa d'asta da parte del NI\, già in precedenza riferita agli agenti della Guardia di Finanza intervenuti nello studio notarile. Mancavano ad avviso della difesa gli elementi costitutivi del reato contestato, posto che era assolutamente inconciliabile escludere il reato di minaccia e viceversa ritenere conclamato il reato di turbativa d'asta e ciò anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cui sussistenza era stata ritenuta attraverso un illogico apparato argomentativo. Il ricorso è inammissibile.
La censura di cui al primo motivo, laddove contesta la registrazione e la trascrizione della conversazione intercorsa tra il NI\, il TA e il \R\, che rappresenta la prova documentale fondante il reato di cui al capo a), non è riconducibile al catalogo dei casi di ricorsi disciplinati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del cit.art., comma 3, intesa a stigmatizzare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, sulla quale ha già risposto il giudice del gravame, osservando che l'imputato non ebbe mai a contestare che l'incontro a tre ci fu, che la conversazione fu registrata e trascritta e che i passi esaminati non fossero frutto di aggiustamenti o manomissioni, di guisa che il fatto che la trascrizione sia avvenuta su di una copia dell'originale non mette in discussione la genuinità della prova.
La medesima censura è manifestamente infondata laddove pone in discussione la qualificazione giuridica del fatto, correttamente inquadrato nella fattispecie criminosa di cui agli artt. 56 e 353 c.p., in linea con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui correttamente applicato, per cui l'offerta di danaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, costituisce, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta, tentativo di turbativa di pubblico incanto (Cass. Sez. 6, 20/2-20/5/1976 n. 6264 Rv. 133612; 8/5-17/7/1998 n. 8443 Rv.212223). Nè è possibile alcuna confusione con l'altra ipotesi criminosa di cui al successivo art.354 c.p., che, come ha già posto in evidenza la Corte territoriale,
costituisce ipotesi singolare di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti, che il legislatore, in deroga alle norme stabilite dall'art. 110 c.p. e ss., ha configurato come ipotesi speciale e autonoma di reato, per non lasciare dubbi in ordine alla punibilità di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, e al bisogno di punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo (Cass.Sez. 6, 13/11/97-23/1/98 n. 911 Rv.210634). Nel caso in esame, contrassegnato dal rilancio dell'offerta da parte della A\, non era in gioco l'astensione della gara, ma l'interposizione di una condotta dell'imputato, diretta ad impedire la libera manifestazione delle offerte, che è garanzia dell'ottimizzazione del risultato in termini economici, cui tende l'asta. Solo se la RO avesse accettato l'offerta di ritirarsi dall'asta, sarebbe incorsa nell'addebito di cui all'art. 354 c.p., addebito, che invece non si attaglia alla condotta tenuta dall'imputato, così come non si attaglia l'altra ipotesi ventilata dalla difesa dell'istigazione a commettere un reato ex art. 115 c.p., essendo al contrario evidente la prova del mancato accoglimento della proposta dell'imputato; ogni altra considerazione della difesa attiene al merito dell'imputazione, e, come tale, sfugge al controllo del giudice di legittimità.
Stessa sorte merita anche la censura di cui al secondo motivo, che da un lato involge l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione della prova, nel caso in esame correttamente esercitato, valorizzando non solo le deposizioni delle parti offese, ma anche degli altri testi presenti, che attestavano univocamente che l'imputato manifestò l'intenzione di sporgere denunzia contro il NI\, solo dopo che era venuto a sapere dell'intenzione di quest'ultimo di denunciarlo, perché in possesso della registrazione dell'incontro, e che la denuncia fu presentata non subito ma dopo qualche giorno, operando una precisa, quanto falsa descrizione della condotta del NI\, condivisibilmente ritenuta dai giudici del merito dimostrativa di una condotta ritorsiva in risposta alla precedente denuncia del predetto. In essa il \R\ non si è limitato a descrivere la condotta del NI\ al momento dell'accesso allo studio notarile, ma, cosciente di avere in precedenza tenuto la condotta intesa a turbare la gara per la vendita all'incanto dell'immobile del NI\, accusa quest'ultimo di avere con il descritto comportamento influito sul corretto svolgimento della gara.
Correttamente quindi sono stati ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi della calunnia, reato specificamente di natura di pericolo, che è integrato anche dalla semplice insinuazione, a carico di chi si sa innocente, di fatti dai quali possa desumersi l'esistenza di un reato e che quindi siano oggettivamente idonei a provocare il promovimento di un processo penale a carico dell'incolpato (ex multis Cass.Sez. 6, 10/12/1987-17/12/1988 n. 12655 Rv.180006).
Nessuna contraddizione può poi ravvisarsi nella esclusione del reato presupposto di minaccia, non idonea ad assumere alcun riflesso scriminante sull'altro reato presupposto del tentativo di turbativa d'asta.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010