Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In presenza di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna, ancora soggetta ad opposizione, l'autorità giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di valutazione previsti dall'art. 17, comma quarto, L. 22 aprile 2005, n. 69, per le sentenze irrevocabili, con conseguente esclusione di ogni sindacato in ordine alle modalità di acquisizione delle prove poste a base della condanna, salve le tassative ipotesi di cui all'art. 18 della stessa legge; al contempo, tuttavia, l'autorità giudiziaria deve parificare il mandato di arresto europeo a quello processuale e, conseguentemente, apporre la condizione prevista per il cittadino ed il residente dall'art. 19, comma primo, lett. c), della citata legge, al fine di consentire al consegnando di avere un nuovo grado di merito nello Stato emittente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
3949/ 1 6 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GIOVANNI CONTI Dott. - Consigliere - 124 N. Dott. MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 6/2016 - Consigliere - Dott. EMILIA ANNA GIORDANO Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AU N. IL 07/04/1952 avverso la sentenza n. 18/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 27/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIOVANNI Di L chu EO he concluso la inammimibilité de реч ricorso Udit i difensor Avv.; ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2015 la Corte d'appello di Catanzaro ha disposto la consegna alle Autorità belghe del cittadino italiano IC LA, in forza del m.a.e. emesso dalla Procura di Anversa in data 1° settembre 2015 per i reati di uso di atto falso ed evasione fiscale e contributiva, oggetto di una sentenza esecutiva emessa il 12 marzo 2015 dal Tribunale di primo grado di Anversa, che lo condannava per quei fatti alla pena di anni tre di reclusione a seguito di un processo svoltosi in contumacia. La Corte d'appello, inoltre, ha disposto, a norma dell'art. 19, lett. c), della I. n. 69/2005, la clausola del reinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta dalle Autorità dello Stato richiedente.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IC, che ha dedotto vizi di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine agli artt. 6, primo comma, lett. c), 18, primo comma, lett. r), 17, quarto comma e 19, primo comma, lett. c), della I. n. 69/2005, per avere la Corte d'appello ritenuto che il m.a.e. emesso il 1° settembre 2015 avesse ad oggetto un provvedimento cautelare e fosse pertanto di natura processuale, quando lo stesso, invece, afferisce ad una sentenza esecutiva, ossia quella emessa dal Tribunale di primo grado di Anversa il 12 marzo 2015. La Corte distrettuale, pertanto, pur riconoscendo che il m.a.e. aveva ad oggetto una sentenza esecutiva, ne ha ravvisato al contempo il carattere processuale, confondendo i rimedi processuali apprestati dall'ordinamento belga in tema di sentenza provvisoriamente esecutiva emessa in absentia, con un titolo cautelare interno in realtà inesistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. La natura esecutiva della sentenza emessa dalle Autorità belghe (come espressamente indicato nello stesso m.a.e.) rende irrilevante che la stessa sia ancora impugnabile, posto che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, conferisce rilevanza alla sola esecutività, non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione giudiziaria finalizzato alla consegna delle persone ли 1 ricercate tra gli Stati membri dell'U.E. (Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, dep. 23/01/2012, Rv. 251787). Al riguardo, invero, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare situazioni ibride, in cui la sentenza di condanna, come precisato dalle Autorità richiedenti nel caso in esame, ha certamente natura esecutiva ma, essendo stata pronunziata in contumacia dell'imputato, risulta ancora soggetta ad opposizione secondo l'ordinamento processuale dello Stato di emissione. In tali situazioni, e con espresso riferimento ad evenienze procedimentali del tutto analoghe a quella oggetto del presente ricorso, si è stabilito che l'Autorità giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di valutazione previsti dalla su citata disposizione di cui all'art. 17, quarto comma, per le sentenze irrevocabili (Sez. 6, n. 6920 del 13/02/2015, Rv. 262621; Sez. 6, n. 26026 del 13/06/2008, Rv. 240347). Orbene, diversamente dalla valutazione che le Autorità di esecuzione sono chiamate ad effettuare in relazione al m.a.e. di natura processuale, la citata previsione normativa non contempla alcun sindacato da parte del Giudice italiano, atteso che, al di fuori delle tassative ipotesi regolate dall'art. 18 della I. n. 69 del 2005, non compete allo Stato di esecuzione alcuna valutazione sulle modalità di acquisizione delle prove poste alla base della sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Rv. 245450). Al riguardo, tuttavia, giova rilevare come, all'assenza di poteri di valutazione del materiale probatorio posto alla base anche di decisioni assunte in absentia, faccia da idoneo contrappeso la previsione dell'art. 19, lett. a), I. n. 69/2005, che impone alla Corte d'appello di disporre la consegna del ricercato all'Autorità giudiziaria richiedente alla condizione della rinnovazione del giudizio secondo la normativa propria dello Stato di emissione, sempre che l'ordinamento straniero, come espressamente precisato dalle Autorità belghe nel m.a.e. in oggetto, non contempli di per sè la facoltà, per la persona condannata in absentia, di richiedere un nuovo giudizio nel momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della decisione: in tali evenienze, la consegna non deve essere esplicitamente subordinata all'apposizione della suddetta condizione (Sez. 6, n. 45523 del 20/12/2010, Rv. 248967).
3. Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia tener conto, nel caso in esame, dell'interesse del consegnando a non rinunciare alla possibilità di ottenere un nuovo grado di merito nello Stato membro emittente: tale è, giustappunto, la ragione per cui il mandato viene parificato dallo Stato di esecuzione ad un mandato di arresto europeo processuale, con l'apposizione Ли 2 ar come è avvenuto nella specie della speciale condizione prevista in favore del cittadino e del residente dall'art. 19, lett. c), della su citata I. n. 69/2005 (cfr. Corte di giustizia, sent. 21/10/2010, C-306/09, I.B.). A tale quadro di principii si è uniformata la decisione impugnata, ove si consideri: a) che nell'ordinamento belga, in caso di sentenza resa in contumacia, l'interessato viene informato del suo diritto ad una procedura di opposizione, ovvero ad una procedura di appello, che può portare ad una revisione della originaria pronuncia sulla base dell'assunzione di nuovi mezzi di prova e di una nuova trattazione nel merito;
b) che il contenuto del m.a.e., come puntualmente spiegato dalla Corte territoriale, offre, in tal senso, un'espressa indicazione del quadro delle garanzie processuali in favore della persona condannata in contumacia, precisandone le prescrizioni formali, i termini e le modalità. In tal senso, il caso in esame differisce da altro nel quale questa Suprema Corte ha stabilito la natura esecutiva di un m.a.e., basato su una sentenza di condanna emessa in Francia dal giudice di secondo grado ed impugnabile soltanto con un gravame straordinario limitato alle sole questioni di diritto, annullando di conseguenza la statuizione concernente la consegna del cittadino, a norma dell'art. 18, primo comma, lett. r), della legge n. 69/2005 (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Cinque, Rv. 248689).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 22, quinto comma, della I. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 26 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Giovanni Conti dr. Gaetano De Amicis Ho DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 GEN 2016 PREMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Pier Esposito O T N R E O C