CASS
Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 50733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50733 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER AT, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50733 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 1° marzo 2007, divenuta successivamente irrevocabile, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di RR UR in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione dedita al narcotraffico, e con essa la confisca, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente, di un fondo, sito in agro di Cavallino, di cui l'imputato non aveva giustificato la provenienza e di cui risultava titolare - per interposta persona fisica, quella del coniuge, AT ER - in valore sproporzionato al proprio reddito e alla propria attività economica. Con istanza 9 marzo 2022 ER adiva la medesima Corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, per ottenere la revoca ex tunc della statuizione ablatoria, sul presupposto dell'inesistenza della fittizia intestazione e della derivazione lecita del denaro da lei utilizzato per l'acquisto. La provvista le sarebbe stata fornita dal fratello CI, a ricompensa di servigi ricevuti. La donazione indiretta dell'immobile sarebbe avvenuta all'insaputa degli altri congiunti. Il giudice adito, con l'ordinanza in epigrafe indicata, pronunciava in contraddittorio sul merito dell'istanza (a seguito di opposizione avverso l'iniziale declaratoria di inammissibilità, adottata senza formalità) e la respingeva, ritenendo non adeguatamente dimostrate le circostanze di fatto addotte a suo sostegno. 2. AT ER ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La prova della donazione indiretta sarebbe chiaramente emersa nel procedimento, avendo l'interessata prodotto, dopo essere riuscita a rinvenirla, la documentazione di incasso di una polizza assicurativa, accesa dal fratello CI e riscattata il giorno dell'acquisto immobiliare allo scopo di finanziarlo, accompagnata dalle dichiarazioni dello stesso CI (raccolte ai sensi degli artt. 391-bis ss. cod. proc. pen.) che ricostruivano i temini dell'intera operazione economica. La Corte di merito, da un lato, avrebbe ritenuto insufficiente la documentazione e compiacenti le dichiarazioni, dall'altro, e contraddittoriamente, avrebbe affermato che l'istante avrebbe dovuto per altra via provare l'acquisto lecito del fondo con risorse proprie, senza indicare quale potessero essere le modalità probatorie alternative astrattamente valide e senza impegnarsi in un'eventuale, sempre possibile, istruttoria officiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Per consolidata giurisprudenza, il terzo inciso dal provvedimento di confisca estesa, di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che non abbia partecipato al giudizio di cognizione, svoltosi anteriormente all'entrata in vigore del comma 1-quinques dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21), può tutelare la sua posizione sostanziale, dopo la formazione del giudicato, proponendo incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, di Sumnno, Rv. 276957- 01; Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Bossi, Rv. 274242-01; Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Calì, Rv. 257599-01). Il titolare formale del bene è soggetto su cui grava, in sede di incidente, il dovere di allegare circostanze di fatto, che appaiano in grado di contrastare l'accertamento passato in giudicato e di convalidare la coincidenza tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie, o comunque diverse da quelle provenienti dal soggetto condannato, comprovando dunque la "realtà" dell'acquisto del bene (in termini, con riferimento alla confisca di prevenzione, Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528-01, § 2.3 del Considerato in diritto). Il titolare formale, che impieghi per l'acquisto disponibilità economiche proprie, è infatti immune da provvedimento di confisca, perché tale condizione (la titolarità effettiva, e non apparente, della posizione dominicale, conseguita a titolo oneroso) dissolve il nesso di riferibilità del bene alla persona che ha commesso il reato qualificato. In tal caso, la confisca, intesa come strumento di inibizione della pericolosità "trasferita" al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua genesi illecita, non avrebbe più ragion d'essere; il bene rappresenta una proiezione della pericolosità del soggetto condannato solo se, e in quanto, immobilizzi ricchezze correlate alle attività contra legem del soggetto stesso, entrando nel suo patrimonio occulto, e non se le risorse finanziarie impiegate risalgano veramente a terze persone. 2. La ricorrente, intestataria del bene confiscato, conformemente a tale impostazione si è rivolta al giudice dell'esecuzione, allegando la provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto del fondo già confiscato in danno del coniuge, autore del reato-spia di cui all'art. 12-sexies, cit.; provvista che risalirebbe ad altro suo familiare e che sarebbe stata a lei ceduta a titolo di donazione remuneratoria. La Corte di appello si è fatta carico di tale prospettazione difensiva, che ha disatteso con congrue argomentazioni. 3 Essa ha evidenziato il debole valore indiziario attribuibile al coevo riscatto della polizza assicurativa e la prevalenza di ragioni logiche a sostegno dell'artificiosità della ricostruzione proposta. In tale ultimo senso depongono, effettivamente, sia il mancato obiettivo riscontro delle ragioni che avrebbero dovuto sostenere l'esistenza dell'atto di liberalità da parte del fratello della ricorrente, sia la tardività della corrispondente deduzione, in uno con l'implausibilità della spiegazione in proposito addotta (il fortuito rinvenimento del certificato del riscatto della polizza). Nel dare il giusto peso a tali ultime circostanze, l'ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna contraddizione. Né è chiaro quale dovesse essere l'ambito dell'istruttoria officiosa, di cui il ricorso lamenta la mancata effettuazione. La decisione adottata consegue, così, all'insuperata valutazione di fittizietà dell'intestazione formale del bene già oggetto di confisca estesa, restando esente da criticità rilevabili in questa sede. 3. Il ricorso è respinto alla stregua delle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50733 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 1° marzo 2007, divenuta successivamente irrevocabile, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di RR UR in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione dedita al narcotraffico, e con essa la confisca, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente, di un fondo, sito in agro di Cavallino, di cui l'imputato non aveva giustificato la provenienza e di cui risultava titolare - per interposta persona fisica, quella del coniuge, AT ER - in valore sproporzionato al proprio reddito e alla propria attività economica. Con istanza 9 marzo 2022 ER adiva la medesima Corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, per ottenere la revoca ex tunc della statuizione ablatoria, sul presupposto dell'inesistenza della fittizia intestazione e della derivazione lecita del denaro da lei utilizzato per l'acquisto. La provvista le sarebbe stata fornita dal fratello CI, a ricompensa di servigi ricevuti. La donazione indiretta dell'immobile sarebbe avvenuta all'insaputa degli altri congiunti. Il giudice adito, con l'ordinanza in epigrafe indicata, pronunciava in contraddittorio sul merito dell'istanza (a seguito di opposizione avverso l'iniziale declaratoria di inammissibilità, adottata senza formalità) e la respingeva, ritenendo non adeguatamente dimostrate le circostanze di fatto addotte a suo sostegno. 2. AT ER ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La prova della donazione indiretta sarebbe chiaramente emersa nel procedimento, avendo l'interessata prodotto, dopo essere riuscita a rinvenirla, la documentazione di incasso di una polizza assicurativa, accesa dal fratello CI e riscattata il giorno dell'acquisto immobiliare allo scopo di finanziarlo, accompagnata dalle dichiarazioni dello stesso CI (raccolte ai sensi degli artt. 391-bis ss. cod. proc. pen.) che ricostruivano i temini dell'intera operazione economica. La Corte di merito, da un lato, avrebbe ritenuto insufficiente la documentazione e compiacenti le dichiarazioni, dall'altro, e contraddittoriamente, avrebbe affermato che l'istante avrebbe dovuto per altra via provare l'acquisto lecito del fondo con risorse proprie, senza indicare quale potessero essere le modalità probatorie alternative astrattamente valide e senza impegnarsi in un'eventuale, sempre possibile, istruttoria officiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Per consolidata giurisprudenza, il terzo inciso dal provvedimento di confisca estesa, di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che non abbia partecipato al giudizio di cognizione, svoltosi anteriormente all'entrata in vigore del comma 1-quinques dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21), può tutelare la sua posizione sostanziale, dopo la formazione del giudicato, proponendo incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, di Sumnno, Rv. 276957- 01; Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Bossi, Rv. 274242-01; Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Calì, Rv. 257599-01). Il titolare formale del bene è soggetto su cui grava, in sede di incidente, il dovere di allegare circostanze di fatto, che appaiano in grado di contrastare l'accertamento passato in giudicato e di convalidare la coincidenza tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie, o comunque diverse da quelle provenienti dal soggetto condannato, comprovando dunque la "realtà" dell'acquisto del bene (in termini, con riferimento alla confisca di prevenzione, Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528-01, § 2.3 del Considerato in diritto). Il titolare formale, che impieghi per l'acquisto disponibilità economiche proprie, è infatti immune da provvedimento di confisca, perché tale condizione (la titolarità effettiva, e non apparente, della posizione dominicale, conseguita a titolo oneroso) dissolve il nesso di riferibilità del bene alla persona che ha commesso il reato qualificato. In tal caso, la confisca, intesa come strumento di inibizione della pericolosità "trasferita" al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua genesi illecita, non avrebbe più ragion d'essere; il bene rappresenta una proiezione della pericolosità del soggetto condannato solo se, e in quanto, immobilizzi ricchezze correlate alle attività contra legem del soggetto stesso, entrando nel suo patrimonio occulto, e non se le risorse finanziarie impiegate risalgano veramente a terze persone. 2. La ricorrente, intestataria del bene confiscato, conformemente a tale impostazione si è rivolta al giudice dell'esecuzione, allegando la provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto del fondo già confiscato in danno del coniuge, autore del reato-spia di cui all'art. 12-sexies, cit.; provvista che risalirebbe ad altro suo familiare e che sarebbe stata a lei ceduta a titolo di donazione remuneratoria. La Corte di appello si è fatta carico di tale prospettazione difensiva, che ha disatteso con congrue argomentazioni. 3 Essa ha evidenziato il debole valore indiziario attribuibile al coevo riscatto della polizza assicurativa e la prevalenza di ragioni logiche a sostegno dell'artificiosità della ricostruzione proposta. In tale ultimo senso depongono, effettivamente, sia il mancato obiettivo riscontro delle ragioni che avrebbero dovuto sostenere l'esistenza dell'atto di liberalità da parte del fratello della ricorrente, sia la tardività della corrispondente deduzione, in uno con l'implausibilità della spiegazione in proposito addotta (il fortuito rinvenimento del certificato del riscatto della polizza). Nel dare il giusto peso a tali ultime circostanze, l'ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna contraddizione. Né è chiaro quale dovesse essere l'ambito dell'istruttoria officiosa, di cui il ricorso lamenta la mancata effettuazione. La decisione adottata consegue, così, all'insuperata valutazione di fittizietà dell'intestazione formale del bene già oggetto di confisca estesa, restando esente da criticità rilevabili in questa sede. 3. Il ricorso è respinto alla stregua delle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/10/2023