Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2009, n. 21155
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Sentenza 29 aprile 2009

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In tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. (Fattispecie in cui il relativo dispositivo è stato letto e tradotto in udienza all'estradando, che ha partecipato a tutti atti gli della procedura camerale, assistito dall'interprete e dal difensore di fiducia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2009, n. 21155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21155
    Data del deposito : 29 aprile 2009

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