Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. (Fattispecie in cui il relativo dispositivo è stato letto e tradotto in udienza all'estradando, che ha partecipato a tutti atti gli della procedura camerale, assistito dall'interprete e dal difensore di fiducia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2009, n. 21155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21155 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
ESTR.
21155 /09 M "Hie pariess REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO presitare LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 29/04/2009
SENTENZA
N.906, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. DI VIRGINIO ADOLFO REGISTRO GENERALE
" N. 032227/20082. Dott. AGRO' ANTONIO 11
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA
"4. Dott.CITTERIO CARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/05/1950 1) BU ALEXANDER
avverso SENTENZA del 20/06/2008
CORTE APPELLO di MESSINA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CITTERIO CARLO F.M. lacoviello feil と lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. zigetto た del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20.6 - 18.8.2008 la Corte d'appello di Messina ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di BU ALEXANDER, richiesta dal
Governo della Repubblica di Russia per un reato di truffa, oggetto di un mandato di cattura emesso in data 9.6.2007 dal Tribunale di Khoroshovskiy. La Corte messinese escludeva la ragione politica della richiesta di estradizione, stante la natura patrimoniale del reato oggetto del procedimento;
giudicava non emergente dagli atti, e comunque non provato, che tale richiesta nascondesse intenti persecutori o discriminatori, ed irrilevante il timore prospettato dall'estradando anche per il passato contrasto dell'autorità governativa alla sua attività, pure non provato.
2. Ricorre in Cassazione il difensore fiduciario, con primo motivo deducendo la nullità della notifica della sentenza perché non tradotta nella lingua nazionale dell'estradando, che non conoscerebbe la lingua italiana, a nulla rilevando il fatto che sia stato comunque proposto tempestivo ricorso.
Con secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 698 c.p.p., perché sussisterebbe il serio pericolo che il BU venga sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani, in ragione dell'attività da lui in precedenza svolta nella qualità di direttore generale della Fondazione sociale di Mosca
"Della difesa delle vittime del terrorismo e delle situazioni straordinarie". Il ricorrente richiama le dichiarazioni rese da BU in sede di audizione il 6.3.2008, di temere per la propria vita avendo già subito il 29.5.2004 un fallito attentato, riconducibile, a suo dire, ad un regolamento personale di conti organizzato dal ministero degli interni russo. Atteso il suo stato di salute, attuali condizioni della carcerazione in Russia lo condurrebbero poi a morte certa. Sul punto la valutazione del primo Giudice - che ha escluso la sussistenza di causa ostativa alla consegna, ritenendola non provata in alcuna sua parte - sarebbe errata.
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32227 / 08 RG 2
Con terzo motivo deduce la non univocità e contraddittorietà degli indizi di colpevolezza allegati dall'autorità richiedente, in particolare osservando che i fatti affermati sarebbero inconciliabili con la presunzione di adeguatezza degli indizi, propria del regime convenzionale. In particolare, sarebbe inverosimile che egli - direttore della Fondazione -
avesse chiesto proprio al vicedirettore un prestito di denaro necessario per l'attività del fondo;
il BU avrebbe poi documentato, con le allegazioni prodotte, di aver continuato a far parte della Fondazione fino all'ottobre del 2003 - data del suo esonero
-
non essendo quindi fuggito dopo il 1.4.2003, data indicata per la restituzione del prestito.
Dalla stessa documentazione risulterebbero poi comprovate sia le spese effettivamente sostenute per il fondo, sia i ringraziamenti ricevuti per gli aiuti umanitari effettivamente forniti.
Considerato in diritto
3.1 Il primo motivo pone la questione di diritto se la motivazione della sentenza che delibera in esito al procedimento di cui agli artt. 701 e 704 c.p.p. sulla domanda di estradizione, dopo che il relativo dispositivo sia stato letto e tradotto in udienza all'estradando presente ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, debba o meno essere tradotta nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. La soluzione deve essere negativa e conseguentemente il motivo è infondato.
Va premesso che la disciplina del procedimento estradizionale (artt. 704 - 706) non detta alcuna norma specifica in ordine alle modalità di pubblicazione del dispositivo e della motivazione della sentenza e dei conseguenti termini di impugnazione, dovendo pertanto trovare applicazione le disposizioni generali in tema di impugnazioni.
Osserva il Collegio che l'udienza per la deliberazione sulla domanda di estradizione si svolge con rito camerale partecipato (art. 704.2 c.p.p.) e quindi richiama in quanto applicabili gli artt. 127 e 128 c.p.p.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di assenza all'udienza della persona nei cui confronti si procede, ai sensi dell'art. 128 c.p.p. e così come per tutte le sentenze pronunciate in rito camerale diverse da quella deliberata nell'udienza preliminare ex art. 424 c.p.p., va notificato solo l'avviso di avvenuto deposito della sentenza, contenente l'indicazione del dispositivo, e da tale momento decorre il
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32227 / 08 RG 3
termine di quindici giorni per la proposizione dell'eventuale impugnazione [con specifico riferimento a procedura estradizionale: Sez. 6, Sentenza n. 26273 del 14/06/2006
Cc. (dep. 27/07/2006) Rv. 235032 Presidente: Lattanzi G. Estensore: Milo N. Relatore: Milo N.
Imputato: EN P.M. Favalli M. (Diff.)].
Ciò deve avvenire anche nel caso in cui il giudice non abbia dato lettura del dispositivo in udienza, pur se ad essa era presente l'interessato [Sez. 6, Sentenza n. 9750 del
22/02/2005 Cc. (dep. 11/03/2005) Rv. 231493 Presidente: Sansone L. Estensore: Rossi A.
Relatore: Rossi A. Imputato: Quinci. P.M. Geraci V. (Conf.)].
Nel caso in cui sia stato invece letto il dispositivo, la lettura che il giudice abbia comunque effettuato equivale ad una notifica del medesimo dispositivo, con la conseguenza dell'operatività del meccanismo procedurale di cui al combinato disposto degli artt. 128, 548.2, e 585.1 lett. a) e 585.2 lett. c) [arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 5694 del
20/12/1996 Cc. (dep. 03/02/1997) Rv. 208195 Presidente: Ietti G. Estensore: Dragotto G.
Imputato: Agresti. (Conf.), e Sez. 6, Sentenza n. 31754 del 27/05/2003 Ud. (dep. 28/07/2003 ) Rv.
226206 Presidente: Acquarone R. Estensore: Leonasi R. Imputato: Wang Mai. P.M. De Sandro
AM. (Conf.)]. In particolare, nel caso dell'estradizione (procedimento nel quale il termine di legge per il deposito della motivazione è quello ordinario dei cinque giorni di cui all'art. 128 c.p.p.) i quindici giorni per proporre ricorso per cassazione decorrono quindi rispettivamente dal sesto giorno, se la sentenza è stata depositata nei cinque giorni dall'udienza o nel maggior termine eventualmente indicato dalla Corte d'appello, ovvero dalla notificazione o comunicazione - sempre del solo avviso di deposito quando quel termine non sia stato rispettato.
Si evince allora dal sistema come ricostruito che non è mai prescritta la notificazione della motivazione della sentenza, sia quando questa non è letta contestualmente alla pubblicazione del dispositivo avvenuta in presenza dell'estradando, sia quando la corte d'appello o riservi anche la deliberazione immediata del dispositivo presente l'estradando ovvero pubblichi il dispositivo all'udienza cui l'estradando non ha inteso
-
partecipare.
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32227 / 08 RG 4
L'inesistenza di un attuale obbligo di notificazione del testo integrale della motivazione della sentenza all'estradando quale che sia la situazione concreta possibile
-
secondo quanto appena ricostruito - impedisce di sussumere tale atto procedimentale tra quelli, "sia scritti che orali", che ai sensi dell'art. 143 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale (fin dalla Sentenza 10/1993) e dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità (da ultimo Sentenza 36541/2008 in proc. Akimenko) sono a lui indirizzati, e che in quanto caratterizzati da tale espressa specifica e positiva destinazione per sé solo esigono la traduzione.
Né può allo stato affermarsi l'esistenza di un consolidato e generalizzato obbligo di traduzione della sentenza di estradizione, e ciò specialmente quando l'estradando, come nella fattispecie, ha partecipato a tutti gli atti camerali della procedura assistito dall'interprete e dal difensore tecnico (nella specie anche fiduciario), quindi nelle concrete condizioni di comprendere adeguatamente le ragioni della richiesta di estradizione e di poter rappresentare ogni utile difesa, pertinente alle caratteristiche della peculiare e limitata cognizione della speciale procedura estradizionale.
Del resto, risulta dagli atti che il BU è stato pure ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancora in data 25.3.2008. Pertanto, a seguito della Sentenza 254/2007 della
Corte costituzionale poteva anche avvalersi dell'ausilio di un interprete di propria fiducia senza alcun personale onere finanziario, per la traduzione della succinta motivazione della sentenza impugnata e di un eventuale atto di ricorso personale - autonomo ed ulteriore rispetto a quello ritualmente presentato dal difensore fiduciario con ciò superando
-
agevolmente quella situazione di pregiudizio di mero fatto secondo la qualificazione della sentenza delle Sezioni Unite Akimenko citata che non incide sull'effettività di
-
esercizio del diritto di impugnazione. Si deve in proposito osservare come eventuali - e nel caso di specie neppure anche solo meramente allegate - difficoltà pratiche, oggettivamente consistenti e comprovate, possono infatti costituire una di quelle situazioni di forza maggiore idonee a consentire un'eventuale utile restituzione in termini (ed è significativo che proprio nel caso di specie la difesa aveva già sollecitato un differimento di udienza per tale problematica nel corso di questa procedura, con istanza del 15 maggio).
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32227 / 08 RG 5
3.2 Il secondo motivo è pure infondato. L'apprezzamento di merito della Corte messinese, di cui si è dato conto sub 1, non può essere modificato dalle permanenti generiche deduzioni della difesa fiduciaria, solo riproposte nei termini già presentati alla
Corte distrettuale e da quella non illogicamente e condivisibilmente giudicate sfornite di prova, anche con il pertinente rilievo argomentativo che l'estradizione è richiesta per un reato di natura patrimoniale, il che rende più pregnante l'onere probatorio della paventata persecuzione politica. Né la stessa memoria inviata dal BU al Ministero della giustizia e inoltrata a questa Corte in data 7.1.2009 muta il quadro valutativo. Anche in questo ultimo documento il ricorrente deduce di coinvolgimento di appartenenti ai servizi segreti, russi ed americani, in termini del tutto fumosi.
3.3 Il terzo motivo è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite. Il ricorrente in definitiva vorrebbe un apprezzamento alternativo della valutazione probatoria ed indiziaria di cui ha dato conto l'autorità richiedente. Ciò non è tuttavia consentito nella procedura estradizionale, che non può avere ad oggetto la trattazione del merito probatorio del processo estero, quasi anticipando le relative difese in questa sede, una volta che come nella fattispecie - dagli atti esteri risulta che la competente autorità
-
giudiziaria ha compiuto una propria specifica valutazione. Ogni ulteriore disamina è preclusa dal regime della Convenzione europea del 1957 che trova applicazione in questa procedura: invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può
negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.
La documentazione prodotta dall'estradando all'udienza del 20.6.2008 attiene alla difesa nel merito (non contestata dalla ricezione delle somme si prospetta una loro utilizzazione legittima secondo i compiti istituzionali dell'associazione), che deve svolgersi davanti al giudice straniero.
comeQuanto alle deduzioni sui pericoli personali, non solo si tratta di affermazioni argomentato dalla corte distrettuale - sostanzialmente generiche, ma risulta dagli atti che il
BU, tornato in Russia, arrestato il 28 febbraio 2007 per questa causa era stato subito scarcerato il successivo primo marzo, con un ordine a ripresentarsi il giorno 9, quando gli era stata resa nota la contestazione per cui oggi è richiesta l'estradizione. Non può non
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32227 / 08 RG 6
rilevarsi che si tratta di situazione procedimentale (arresto, immediata scarcerazione,
contestazione formale in stato di libertà) relativa a tempi assai successivi al riferito attentato del 29 maggio 2004 e prossimi a questa procedura estradizionale che
-w oggettivamente contrasta con quanto genericamente paventato dall'estradando.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29/4/2009.
Il Consigliere estensore
Carlo Citterio Il Presidente
Cartiteir Giorgio Laftanzi7 4
4 1
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 20 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUFET.)
Lidia Graha
Seale
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32227 / 08 RG