Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 21005
CASS
Sentenza 22 maggio 2008

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In tema di mandato d'arresto europeo, nel caso di consegna di soggetti minorenni all'epoca dei fatti, competono all'autorità giudiziaria italiana «i necessari accertamenti» previsti in tema d'imputabilità dall'art. 18, lett. i) L. 22 aprile 2005, n. 69, i quali possono basarsi anche sui dati rappresentati al riguardo dall'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata disposta la consegna esecutiva di una persona minorenne all'epoca dei fatti, poiché si limitava ad affermare che l'accertamento circa la capacità di discernimento del minore doveva presuntivamente ritenersi effettuato dall'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione, in quanto imposto dalla legislazione locale).

In tema di mandato d'arresto europeo, è competente a decidere sulla richiesta di consegna di soggetti minorenni all'epoca dei fatti la sezione per i minorenni della corte d'appello. (Vedi C. Cost. n. 310 del 30 luglio 2008)

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  • 1Mandato di arresto europeo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 21005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21005
Data del deposito : 22 maggio 2008

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