Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21277
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Sentenza 10 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis 1 cod.pen.

    La Corte ha ritenuto che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Non è necessario che l'autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso, atteso che la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi. Ed ancora non rileva l'effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione. Il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite; si ribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione. Nel caso in esame, la condotta è stata posta in essere esercitando sul CI quella particolare coartazione derivante dall’evocazione della capacità criminale delle organizzazioni di tipo mafioso. Il LA era partecipe a consorterie nella zona di Bari e provincia e l’NO, al momento del fatto in stato di detenzione, era partecipe al clan NO. Questi aspetti erano ben noti alla vittima. La forza intimidatoria viene in particolare desunta dalle modalità della richiesta che proveniva da un soggetto che si trovava ristretto in carcere e che nonostante ciò riusciva a comunicare, dal riferimento ad una pluralità di soggetti quali beneficiari della somma richiesta, dato questo che evoca la sussistenza di un gruppo nonché dalla reazione della vittima la quale, avuta piena contezza della richiesta, evidentemente consapevole della caratura criminale dei suoi interlocutori, pronuncia la frase “mi tremano le gambe”. A riprova dello stato di assoggettamento della vittima, milita altresì la circostanza che il CI non ha mai denunciato il reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21277
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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