CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21277 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UO LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Penale Sent. Sez. 4 Num. 21277 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2025 il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava il provvedimento del Gip del locale Tribunale del 6.10.2025, che applicava a LA SQ la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurime contestazioni del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché al reato di cui all’art. 629, commi 1 e 2, cod. pen. quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 416-bis1 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA SQ, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 bis 1 cod.pen. Si assume che l’ordinanza impugnata ha riproposto le considerazioni del Gip senza confrontarsi con le deduzioni difensive che avevano analiticamente affrontato le circostanze evidenziate nell’ordinanza custodiale a supporto della sussistenza dell’aggravante de qua. Si sottolinea che l’imputato non ha mai prospettato al CI la sua appartenenza ad un clan o che la indebita richiesta provenisse da un’associazione mafiosa né a riguardo può soccorrere il contenuto della conversazione di cui al progr. T 334 riportato a pg. 23 dell’ordinanza. Inoltre é necessario che il destinatario della richiesta sia consapevole che si sta rapportando ad un membro di un sodalizio criminoso mentre nella specie il CI sembra non aver riconosciuto né il LA né l’NO sicché é illogico ritenere che lo stesso avesse piena consapevolezza dello spessore criminale del suo interlocutore. Anche la frase del CI “mi tremano le gambe” andrebbe in realtà riferita alla circostanza di parlare al telefono con un soggetto che non poteva legalmente detenere un apparecchio telefonico. Neppure risulta provata la volontà del CI di corrispondere periodicamente una somma di denaro. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso é manifestamente infondato. 3 Al fine di perimetrare l’ambito dell’odierno giudizio, va premesso che in sede di riesame l’odierno indagato ha rinunciato a sollevare contestazioni in ordine alla gravità indiziaria dei reati di cui all’incolpazione provvisoria e, con riguardo al reato di cui al capo 24), ha contestato solo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen. Detta incolpazione afferisce all’estorsione asseritamente posta in essere dal LA, unitamente ad NO NI e LA ES, ai danni dei fratelli CI IP e CI ES, titolari dell’agenzia di scommesse Passion Sport s.r.l., nel dicembre del 2022 e nel dicembre 2023. Dalla ricostruzione emersa dai dati captativi, come esposta nell’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale, si ricava che il LA, unitamente ai complici, aveva costretto i CI ad elargire una somma di denaro, pari a circa Euro mille, in occasione delle festività natalizie emergendo la natura estorsiva della richiesta sia dal collegamento con l’NO (all’epoca dei fatti detenuto in carcere da dove utilizzava un’utenza telefonica non autorizzata), sia dal tono vago ed allusivo delle conversazioni, a sua volta indicativo della riferibilità della richiesta ad un ambiente criminale. 2. Con riguardo alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 461 bis 1 cod.pen., ritenuta nella specie, occorre ribadire che ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, [...]; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, [...]; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103). Inoltre, non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso, atteso che la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, Rv. 230451; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, [...]). Ed ancora non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto, il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante 4 dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, [...]; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, [...]; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190). Il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite;
si ribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione;tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175). Al fine dell’integrazione dell’aggravante sono efficaci anche condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale delle mafie, integra il “metodo mafioso” (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175). 3. Venendo al caso in esame, il Tribunale, con una motivazione che non si presta ad alcuna censura dal punto di vista sia della tenuta logica che della conformità ai principi di diritto dianzi enunciati, ha evidenziato che la condotta é stata posta in essere esercitando sul CI quella particolare coartazione derivante dall’evocazione della capacità criminale delle organizzazioni di tipo mafioso. In primo luogo, pur essendo il profilo di per sé non dirimente, il Tribunale ha altresì posto in rilievo che il LA era partecipe a consorterie nella zona di Bari e provincia e che l’NO, al momento del fatto in stato di detenzione, era partecipe al clan NO al cui vertice vi era il padre NO PP. Questi aspetti, peraltro, erano ben noti alla vittima la quale da epoca risalente li conosceva entrambi anche in virtù di una realtà territoriale circoscritta quale quella del Comune di Noicottaro. Ma la forza intimidatoria viene in particolare desunta dalle modalità della richiesta che proveniva da un soggetto che si trovava ristretto in carcere e che nonostante ciò riusciva a comunicare, dal riferimento ad una pluralità di soggetti quali beneficiari della somma richiesta, dato questo che evoca la sussistenza di un gruppo nonché dalla reazione della vittima la quale, avuta piena contezza della richiesta, evidentemente consapevole della caratura criminale dei suoi interlocutori, pronuncia la frase “mi tremano le gambe”. A riprova dello stato di assoggettamento della vittima, milita altresì la circostanza, posta in rilevo dal Tribunale, che il CI non ha mai denunciato 5 il reato né con riferimento al primo episodio né con riguardo a richieste successive. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 16 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI ES VA OV
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Penale Sent. Sez. 4 Num. 21277 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2025 il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava il provvedimento del Gip del locale Tribunale del 6.10.2025, che applicava a LA SQ la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurime contestazioni del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché al reato di cui all’art. 629, commi 1 e 2, cod. pen. quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 416-bis1 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA SQ, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 bis 1 cod.pen. Si assume che l’ordinanza impugnata ha riproposto le considerazioni del Gip senza confrontarsi con le deduzioni difensive che avevano analiticamente affrontato le circostanze evidenziate nell’ordinanza custodiale a supporto della sussistenza dell’aggravante de qua. Si sottolinea che l’imputato non ha mai prospettato al CI la sua appartenenza ad un clan o che la indebita richiesta provenisse da un’associazione mafiosa né a riguardo può soccorrere il contenuto della conversazione di cui al progr. T 334 riportato a pg. 23 dell’ordinanza. Inoltre é necessario che il destinatario della richiesta sia consapevole che si sta rapportando ad un membro di un sodalizio criminoso mentre nella specie il CI sembra non aver riconosciuto né il LA né l’NO sicché é illogico ritenere che lo stesso avesse piena consapevolezza dello spessore criminale del suo interlocutore. Anche la frase del CI “mi tremano le gambe” andrebbe in realtà riferita alla circostanza di parlare al telefono con un soggetto che non poteva legalmente detenere un apparecchio telefonico. Neppure risulta provata la volontà del CI di corrispondere periodicamente una somma di denaro. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso é manifestamente infondato. 3 Al fine di perimetrare l’ambito dell’odierno giudizio, va premesso che in sede di riesame l’odierno indagato ha rinunciato a sollevare contestazioni in ordine alla gravità indiziaria dei reati di cui all’incolpazione provvisoria e, con riguardo al reato di cui al capo 24), ha contestato solo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen. Detta incolpazione afferisce all’estorsione asseritamente posta in essere dal LA, unitamente ad NO NI e LA ES, ai danni dei fratelli CI IP e CI ES, titolari dell’agenzia di scommesse Passion Sport s.r.l., nel dicembre del 2022 e nel dicembre 2023. Dalla ricostruzione emersa dai dati captativi, come esposta nell’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale, si ricava che il LA, unitamente ai complici, aveva costretto i CI ad elargire una somma di denaro, pari a circa Euro mille, in occasione delle festività natalizie emergendo la natura estorsiva della richiesta sia dal collegamento con l’NO (all’epoca dei fatti detenuto in carcere da dove utilizzava un’utenza telefonica non autorizzata), sia dal tono vago ed allusivo delle conversazioni, a sua volta indicativo della riferibilità della richiesta ad un ambiente criminale. 2. Con riguardo alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 461 bis 1 cod.pen., ritenuta nella specie, occorre ribadire che ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, [...]; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, [...]; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103). Inoltre, non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso, atteso che la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, Rv. 230451; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, [...]). Ed ancora non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto, il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante 4 dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, [...]; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, [...]; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190). Il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite;
si ribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione;tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175). Al fine dell’integrazione dell’aggravante sono efficaci anche condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale delle mafie, integra il “metodo mafioso” (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175). 3. Venendo al caso in esame, il Tribunale, con una motivazione che non si presta ad alcuna censura dal punto di vista sia della tenuta logica che della conformità ai principi di diritto dianzi enunciati, ha evidenziato che la condotta é stata posta in essere esercitando sul CI quella particolare coartazione derivante dall’evocazione della capacità criminale delle organizzazioni di tipo mafioso. In primo luogo, pur essendo il profilo di per sé non dirimente, il Tribunale ha altresì posto in rilievo che il LA era partecipe a consorterie nella zona di Bari e provincia e che l’NO, al momento del fatto in stato di detenzione, era partecipe al clan NO al cui vertice vi era il padre NO PP. Questi aspetti, peraltro, erano ben noti alla vittima la quale da epoca risalente li conosceva entrambi anche in virtù di una realtà territoriale circoscritta quale quella del Comune di Noicottaro. Ma la forza intimidatoria viene in particolare desunta dalle modalità della richiesta che proveniva da un soggetto che si trovava ristretto in carcere e che nonostante ciò riusciva a comunicare, dal riferimento ad una pluralità di soggetti quali beneficiari della somma richiesta, dato questo che evoca la sussistenza di un gruppo nonché dalla reazione della vittima la quale, avuta piena contezza della richiesta, evidentemente consapevole della caratura criminale dei suoi interlocutori, pronuncia la frase “mi tremano le gambe”. A riprova dello stato di assoggettamento della vittima, milita altresì la circostanza, posta in rilevo dal Tribunale, che il CI non ha mai denunciato 5 il reato né con riferimento al primo episodio né con riguardo a richieste successive. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 16 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI ES VA OV