Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8725 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Reg. N. 9638/99 Z UD. 23.04.2001 A 8725 01 1 R 2 T S . I 1 REPUBBLICA ITALIAN G E 9 3 R E A D 6 E IN NOME 4 E . T T N N . T E T LA CORTE S R CASSAZIONE S E A I ( Ceon 19909 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 9638/99 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. MA EL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marina Mes- sina, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Portale come da mandato in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
IN PP, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via Cardinal Caprara n. 34, presso lo studio dell'Avv. Ot- 703/01 tavio Stracuzzi che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 52/98 del 17.11.1998 / 24.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbito il sesto motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 20.02.1998, US IN pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 116/97 emesso dal Giudice di pace di Naso con il quale gli veniva in- timato di pagare in favore del geom. RM AN la somma di L. 828.000, oltre interessi e spese, a titolo di com- penso per prestazioni professionali. Assumeva l'opponente che il credito vantato si era prescritto, ex art. 2956 n. 2 c.c., per- ché riguardava prestazioni professionali risalenti ad oltre tre anni. Il convenuto, costituitosi, deduceva l'inopponibilità della prescrizione presuntiva, assumendo di non essere stato mai pagato. Lamentava l'uso di espressioni sconvenienti ed offen- 2 sive, delle quali chiedeva la cancellazione, oltre il risarcimento del danno. Deferiva all'opponente giuramento decisorio. Istruita la causa, il Giudice di Pace, con sentenza n. 52/98 del 17.11.1998 / 24.11.1998, ritenuto che il giuramento aveva definito la questione principale del pagamento del credito pro- fessionale, pur avendo l'opponente modificato in parte la for- mula per quanto riguardava la domanda accessoria relativa agli interessi, non potendo da ciò discendere l'inefficacia dell' intero giuramento, e che in ogni caso la prescrizione presunti- va non era stata in alcun modo superata, dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo, in quanto l'IN nulla doveva al AN per le prestazioni professionali del 1988; ordinava la cancellazione dell'espressione offensiva “con malcelata mala- fede" e condannava parte opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio. Contro tale sentenza ricorre per cassazione RM Man- gano in base a sei motivi, ai quali US IN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in quanto dal contesto della sentenza non sarebbe dato evincere se il Giudi- ce di pace abbia deciso secondo equità o secondo diritto. 3 2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2 e 3, c.p.c.; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria;
difetto di motivazione;
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver il Giudice di pace omesso di trascrivere, nelle conclu- sioni della parte, e di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria spiegata dal AN in relazione alla cancellazione di espressioni offensive.
3. Erronea interpretazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 238 c.p.c. e 2736 c.c., in relazione all'art. 2960 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver ritenuto il Giudice di pace la validità del giuramento nonostante che questo fosse stato reso su formula in parte modificata in rela- zione al pagamento degli interessi.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2960 c.c. e dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova;
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver ritenuto il Giudice di pace che, anche a voler considerare inefficace il giuramento, l' op- posizione andava ugualmente accolta perché operava la pre- Alburk scrizione presuntiva che non era stata superata dal AN, senza rendersi conto dell'effetto risolutivo del giuramento, che comportava il superamento dell'eccezione di prescrizione pre- suntiva. 4 5. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova;
insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo relativo agli interessi, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver ritenuto il Giu- dice di pace la domanda accessoria degli interessi non suscet- tibile di quantificazione stante l'assoluta incertezza sulla data in cui il pagamento sarebbe avvenuto, senza considerare che stante la confessione del mancato pagamento degli interessi, il dies a quo per tale pagamento avrebbe dovuto essere fissato alla data del deposito del ricorso per ingiunzione.
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della tariffa forense civile approvata con D.M.
5.10.1994 n. 585, dell'art. 112 c.p.c. e dei principi generali in tema di liqui- dazione delle spese, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per aver il Giudice di pace: a) determinato in misura globale diritti e onorario;
b) non tenuto conto della posizione profes- sionale del procuratore dell'opponente (praticante e non avvo- cato); c) applicato un onorario unico;
d) disposto anche il rim- borso delle spese generali.
1.1. Il primo motivo non merita accoglimento. Afirk Il tenore della domanda di risarcimento del danno, prete- samente subito dal AN, attore in senso sostanziale nel giudizio introdotto davanti al Giudice di pace con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, induce a ritenere che il 5 valore della controversia non eccedesse l'importo di £.
2.000.000. Infatti, in assenza di qualsiasi specificazione sull'entità in concreto del danno conseguente all'uso nell'atto di opposizione di espressioni di portata offensiva e lesiva della reputazione dell'opposto, appare del tutto ragionevole riferire l'invocato li- mite di £.
2.000.000 al valore complessivo della controversia (sorte capitalle (£. 828.00), interessi e preteso risarcimento del danno); per cui, a mente del disposto del capoverso dell'art. 113 c.p.c., tale controversia andava decisa dal Giudice di pace secondo equità. Tant'è che il AN, pur ponendosi il problema, non ha esitato a proporre il ricorso per cassazione, mezzo di impugna- zione ammissibile avverso le pronunce del Giudice di pace se- condo equità, ma non esperibile in controversie di valore ecce- dente £. 2.000.000. 2.2. Anche il secondo motivo non ha pregio. Costituisce ius receptum (v. ex plurimis Cass. 29.1.1999 n. 801) che l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza, prescritta dall'art. 132, secondo comma n. 3, c.p.c., non determina nullità della sen- tenza essendo di per sé una semplice imperfezione formale, ir- rilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia determinato una mancata pronuncia del giudice sulle domande o eccezioni 6 ovvero un difetto di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti. Ipotesi che non ricorre nel caso specifico poiché l'impugnata sentenza si è pronunciata, sia pure implicitamente, sul capo di domanda relativo al preteso risarcimento del danno, allor- ché ha considerato soddisfatta l'esigenza di giustizia mediante cancellazione della frase ritenuta offensiva, ritenendo, con giudizio equitativo, che non sussisteva altro danno (patri- moniale e non) meritevole di poter essere liquidato.
3.1. Il terzo, quarto e quinto motivo, da trattare congiunta- mente perché strettamente connessi, sono infondati. Deve innanzitutto osservarsi che non ha pregio l'assunto del ricorrente quando sostiene che per effetto della variazione introdotta nella formula del giuramento decisorio da parte del giurante il quale ha testualmente aggiunto: “Non ho versato - somme per gli interessi legali" debba ritenersi, contraria- mente a quanto si legge nella sentenza impugnata, che il giu- ramento non sia stato prestato. Al riguardo è sufficiente richiamare l'insegnamento di que- sta Corte che ha costantemente ribadito che stabilire, nel caso che siano state apportate dal giurante aggiunte o variazione alla formula del giuramento deferitogli, se questo debba consi- derarsi prestato o non, costituisce apprezzamento di fato in- censurabile in sede di legittimità, ove la motivazione sia esente 7 da vizi logici e giuridici (cfr. ex plurimis: Cass. 27.9.1999 n. 693; 17.6.1986 n. 4052). Conseguentemente qualora il giura- mento sia deferito su una pluralità di fatti, è compito del giu- dice di merito procedere alla valutazione dell'incidenza delle singole dichiarazioni (positive o negative) del giurante ai fini della decisione, onde accertare se queste, tenendo presente la finalità del disposto giuramento, offrono elementi sufficienti per ritenere positiva o meno la prestazione del giuramento medesimo. Si deve poi osservare che, qualora il Giudice di pace, in controversia da decidere secondo equità perché non eccedente £. 2.000.000, abbia ammesso giuramento decisorio, il ricorso per cassazione, stante i limiti di esperibilità di tale impugna- zione, è ammissibile solo per violazione delle norme proces- suali, e cioè per inosservanza delle disposizioni prescritte dal codice di rito, e non anche per violazione delle norme sostan- ziali, attinenti alla valutazione della prestazione del giura- mento. Invero non va dimenticato che la sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità è impugnabile per cassazio- ne solo per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione delle norme sulla competenza (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ov- vero (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per vio- lazioni di norme costituzionali, di norme comunitarie, di nor- 8 me processuali e dei principi generali dell'ordinamento, mentre non è denunciabile la violazione dei "principi regolatori della materia", avendo la novella dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali principi, quale limite al potere equitativo del Giudice di pace (Cass. 12.1.1999 n. 227), né le altre violazioni di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). Conseguentemente è parimenti inammissibile ogni altra do- glianza di violazione di norme sostanziali, mentre non ricorre il dedotto vizio di motivazione contraddittoria ovvero di violazio- ne dei principi generali dell'ordinamento circa la ripartizione dell'onere della prova avendo la sentenza impugnata spiegato perché la domanda relativa agli interessi, in quanto accessoria di quella principale, andava similmente a questa rigettata, in base all'esito del giuramento decisorio, aggiungendo che in ogni caso non risultava superata la proposta eccezione di pre- scrizione presuntiva. Invero ove il convenuto (debitore opponente) abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato e l'attore (creditore opposto) abbia ad esso deferito il giuramento deciso- rio sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, la prestazione di tale mezzo di prova condiziona la decisione, nel senso che, una volta intervenuto il predetto giuramento decisorio riguar- do all'obbligazione principale, con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva della stessa, anche il 9 corrispondente credito per interessi moratori, in quanto acces- sorio dell'obbligazione principale, soggiace allo stesso termine di prescrizione stabilito per quest'ultima. D) Il sesto motivo è infondato perché il Giudice di pace ha condannato alle spese in base al principio della soccombenza;
ed è inammissibile nel resto in ordine alla violazione della ta- riffa professionale perché le norme che fissano gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore non sono includibili tra le norme processuali, al cui rispetto è tenuto il Giudice di pace, ed essendo inoltre incongruo ritenere che il suddetto giudice debba decidere secondo equità la contesa giudiziaria e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo (Cass. 27.9.1999 n. 693). E) In conclusione, in base alle considerazioni sopra svolte, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole co- me in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £. 17.500 oltre £. 400.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 7 febbraio 2001. 10 IL CONSIGLIERE Antoring ESTENSORE IL PRESIDENTE Glifate IL CANCELLIERE C1 Francesc Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA O L 4 Roma 26 Gru, 2001 L 7 O 3 . B N E ) IL CA , E 1 E N 9 C 9 O Calamit 1 A I - Z P 1 A I 1 R - D 1 T S 2 I E . G L C E I R 9 D 3 A U E R D E 6 G 4 T E . N T E N S T TI E R A S I ( 11