Sentenza 5 aprile 2000
Massime • 1
Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, pertanto con riferimento a tale luogo si radica la competenza per territorio, non rilevando, ai predetti fini, il momento (e il luogo) di deposito degli atti presso la Camera di Commercio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consigl
Dott. Franco Marrone Presidente del 5/4/2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 2160
3. " Vittorio G. Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 47560/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT RI nata a [...] il [...]
Avverso
Ordinanza tribunale di Como dell' 11/11/1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto de ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il gip del tribunale di Como procedeva in data 10/06/1999 al sequestro preventivo di libri sociali e documentazione contabile nei confronti della società "Ombretta srl" sede Milano, in relazione al reato p. e p. dall'art. 2641 c.c. contestato alla sua amministratrice IN RI in concorso con altri.
L'impugnata ordinanza del tribunale di riesame, nel confermare il provvedimento genetico, integrava la motivazione, quanto al fatto concreto sussumibile sub art. 2621 c.c., con riferimento ad altro provvedimento (sequestro probatorio di un libro della medesima società per l'accertamento di una pagina falsa) cui il fatto contestabile era collegabile.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Incompetenza del gip di Como, in relazione al luogo di consumazione del reato di falso in bilancio.
2) Difetto di motivazione del sequestro in violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p.. Chiedeva l'annullamento del decreto di sequestro del gip nonché dell'ordinanza impugnata.
Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. Quanto al primo motivo, risulta priva di base argomentativa la tesi secondo cui il reato di false comunicazioni sociali si perfezioni necessariamente con il deposito dell'atto presso la C.C.I.A. (nella specie Milano, sede della società e della competente Camera) ove avviene la pubblicazione.
Indipendentemente dalla sede della società, la comunicazione sociale avviene nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio è illustrato ai soci.
L'impugnato provvedimento, inoltre, considera il nesso tra il falso già accertato sul libro dei soci ed il reato ex art. 2621 c.c.. Tanto basta - in sede di indagini preliminari, in cui non è possibile scendere ad una approfondita disamina del merito - al fine dell'attribuzione di competenza.
In relazione al secondo motivo, occorre ricordare che l'art. 325 c. 1 c.p.p. consente il ricorso dinanzi a questa Corte solo "per violazione di legge".
Il vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) non rientra nella "violazione di legge" se non nel caso di mancanza materiale e comunque assoluta della struttura argomentativa di un provvedimento, ex art. 125 co. 3 c.p.p.. Nè può ritenersi invocato il vizio di leggittimità con la semplice enunciazione delle norme - processuali o sostanziali - che si assumono violate.
Nella specie, l'enunciazione degli artt. 125 co. 3 e 321 c.p.p. non è certo sufficiente ad evidenziare l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa di false comunicazioni sociali ed al pericolo di aggravamento del reato o agevolazione nella commissione di ulteriori reati. L'impugnata ordinanza, infatti, riconosce la sussistenza del fumus di una complessa operazione criminosa, traente origine dalla falsificazione - già accertata - di uno dei libri sociali e giustifica il sequestro con la provata necessità di interrompere un iter criminoso che si assume "ormai condotto a conseguenze avanzate". Il motivo è pertanto inammissibile, poiché investe il processo logico-giuridico seguito dal giudice a sostegno della pronuncia impugnata.
Per concludere, il ricorso va rigettato nella sua globalità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2000