Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 60588 E N 6 8 Oggetto PUBBLICA ITALIANA O 9 I 1 SUCCESSIONT Z / A 5 T.L. .346.90. Per / 6 presuoliva per denaro, gioiul 2 A NOME DEL POPOLO ITALIANÇ 024UPREMA DI CAS2 / 03 I mobiti. D * Inamissibilità del ricorso pe E SE T tardiva accuzzone ordine NE N N E integrazione contraddit.orio. 7 S E 3 I 1 A . SEZIONE QUINTA CIVILE N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11509/98 Presidente Baccucci Dott. Bruno Dott. Stefanc Consigliere Monaci Consigliere Cron.5485 Dott. Vittorio Glauco Ibner Cons. Rel. Rep Dott. Giuseppe Vito A Magno Dd. 19/06/02 Consigliere DOLL. Francesco Ruggiero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 60588 Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- ricorrente -
contro
RIMOLA NT, RN, OV, IU, UR, MA NR, MA, OR e Warda intimati avversO la sentenza de-la Commissione Tributaria Piemonte Il. 274/25/97, depositata il Regional de 28.6.1997. : r 1 7017 Udita la relazione de la Causa svolta rella pubblica udienza del 15/6/02 dal Rclatore Cons. Giuseppe Vizo NT Magno;
Udito il P.M.. in persona de_ Bostituto Procuratore Generale Cott. Umberto Apice, the ta concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di liquidazione notificato il 29.9.1986 l'ufficio del registro di Novara intimo ai. signor: NT, RN, NI, IU, UR, LI NR, MA, NO e ND Himola, erodi della signora DE e LA, deceduta i_ 26.6.1986, i_ paçamento della Somma di Lire 3.405.000, Quale supplemento d'imposta dovuto por errore d= calcolo liquidazione dell'imposta di successione ene-la per aver tenuto conto della presunzione globale stabilita dall'articolo 8, D.P.R. 26 Llobre 1972, JL 637, nolla determinazione dell'attivo ereditario. Con sentenza n.1773 del 1990, la commissione tributaria provinciale di Novara accolge il ricorso proposto da: contribuenti;
quindi, con Ca sentenza citata in cpigrafo, la commissione tributaria regionale di Torino respinse 1' appello proposto dall'ufficio, avendo ritenuto, essenzialmente, che non poleva essere accolla la pretesa dell'amministrazione di considerare sa_do 2 attive di un libretto di sparmio, compreso fra i beni ereditari, quale "credito" de sottoporie a Lassazione, anziché come "denaro", già considerato, in quarto tale, nella percentuale di maggiorazione forfetariamente stabilita cal citato articolo 8. Di tale sentenza l'amministrazione finanziaria chiede la rassazione, per due motivi, al cui accoglimento gli intimati non resistore. Deduce, in particolare, 1' amministrazione ricorrente, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 8, C.F.R. 26 ottobre 1972, n. 637, 1834, 1835 e 1836 c. .. nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata respinto l'appello, senza considera- re che il saldo attivo del libre to di deposito a risparmio costituiva un credito € che, pertanto, il relativo importo non poteva essee compreso nella percentuale di maggiorazione forfetariamente stabilita per denaro, gioielli e mobilia dal citato articolo 8 ; col secondo motivo, violazione e faisa applicazione degli articoli 7 e 58, D. Lgs. 31 dicembre 1952, n.546, nonché vizio di motivazione, perché scnterzz impugnata, pur rilevando la mancanza del prospetto di liquidazione dell'imposta e pur ritenendo ragionevole la Lesi dell'ufficio, l'aveva disattesa, sulla base dei documenti prodotti cai convenuti, senza avvalersi del 3 potere di acquisizione conferito dal citato articolo 7. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deva pregiudizialmente rilevare che, con ordinanza pronunziata nell'udienza 3.3.2001, originariamente fis- sate, questa cor Le aveva disposto 1'integrazione del contraddittorio nei confronti di LA NT, cui il ricorsc поп risultava notificato, ed aveva concesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per L'adempimento, rinviando conseguentemente la causa a nuovo ruolo. L'amministrazione ricorrente a provveduto ad eseguire quanto prescritto, notificardo, in data 21.2.2002, copia del ricorso a LA TO e LA EM, eredi di LA NT, deceduto il 6.1.1988. Talo notifica risulta tardiva giacché, essendo stata comunicata l'ordinanza di rinvio in data 20.12.2001, il termine concesso di Sessanta giozni scadeva il 18.2.2002, giorno non festivo. devo essere dichiarato Il ricorso, pertanto, inammissibile, ai sensi dell'articolo 331, secondo сотта c.p.c.. esime, evidentemente, dalia Tale dichiarazione trattaz one dei motivi nel merito. Nulla devesi disporre in ordine alle spese, giacché gli intirati non si sono costituiti. 4
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara il corso inammissibile. Così deciso in Roma neila T camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 19 giugno 2002. 11 consigliere est. 1 presidente мошто ас ист Gurage Miles Аманат алею IL CANCELLIERE C1 AL CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 18 FEB 2003. IL CANCELLIERE C1 ESENTE Casano Arnolds Query AI SEN ' N. 13% TAX. ALL. B - N. 5 MATE D.F.R. 20/4/1986 TRAZIONE TRIBUTARIA