Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, le parti possono presentare nel procedimento di riesame nuovi elementi direttamente all'udienza camerale, mediante la produzione di documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2007, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 06/02/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 111
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 44526/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE IE, nato a [...], il [...];
2) CA ZO, nato a [...], il [...];
3) TI SI, nato a [...], il [...];
4) TI OL, nato a [...], il [...];
5) AR UR BR, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza 21.9.2006 del Tribunale per il riesame di Vicenza;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. M.P., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. MARTELLATO Luigino Maria, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 21.9.2006, rigettava l'istanza di riesame proposta da IN IE, RO ZO, RO SI, RO OL e RO UR BR, avverso il decreto 18.7.2006 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Bassano del Grappa aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno di proprietà di IN IE, sito in agro del Comune di Mussolente, e delle opere realizzate ed in corso di realizzazione sullo stesso, in relazione agli ipotizzati reati di falso e di lottizzazione abusiva (art. 480 c.p. e art. 44 T.U. n. 380 del 2001, lett. c).
Rilevava il Tribunale che:
- era stata prevista l'edificazione di tre villette residenziali su un terreno di proprietà di IN IE, avente destinazione agricola, ove potevano essere realizzate solo residenze di imprenditori agricoli che intendessero abitarle personalmente in funzione della coltivazione dei fondi;
- allo scopo di fare apparire ricorrenti le condizioni previste dal vigente strumento di pianificazione per la legittimità delle costruzioni, il IN avrebbe simulato con tre imprenditori agricoli (RO ZO, RO SI e RO OL) tre distinti ma simultanei contratti di affitto aventi ciascuno ad oggetto una parte del terreno (previo asservimento di un altro fondo, sito nelle vicinanze, necessario ad integrare la superficie minima richiesta dalla L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3, comma 1, lett. f) per l'edificazione su terreni agricoli), sicché
l'intero appezzamento, attraverso l'attività costruttiva successivamente posta in essere, sarebbe stato illecitamente lottizzato per un non consentito uso residenziale;
- i singoli provvedimenti concessori erano stati richiesti dall'unico proprietario (ed allo stesso rilasciati), il quale aveva anche affidato ad una sola impresa l'esecuzione dei lavori edilizi e provveduto all'acquisto dei materiali;
- nessuno dei proprietari confinanti aveva mai conosciuto o i visto i tre imprenditori agricoli anzidetti quali diretti coltivatori dei rispettivi fondi ad essi affittati;
- il IN, imprenditore nel campo delle compravendite immobiliari, aveva già provveduto ad alienare una villetta completata e la relativa area di pertinenza a tale RO UR BR ed a sua moglie, evidenziando così la vera finalità della complessiva operazione.
Prima di adottare la decisione in oggetto, il Tribunale, all'udienza camerale del 19.9.2006, aveva dichiarato inammissibile il deposito di una memoria difensiva contenente motivi di riesame ex art. 324 c.p.p., comma 4, ed un'ampia documentazione di riferimento, argomentando che la stessa non era stata depositata nel termine perentorio di tre giorni previsto dall'art. 324 c.p.p., comma 6. Avverso l'anzidetta ordinanza interlocutoria e l'ordinanza decisiva del successivo 21 settembre hanno proposto ricorso gli indagati, i quali - sotto il profilo della violazione di legge - hanno lamentato l'illegittimità dell'omesso esame dei motivi di gravame specificamente enunciati nella memoria difensiva ritenuta inammissibile, prospettando altresì, con diffuse argomentazioni, la legalità della vicenda edificatoria alla stregua delle previsioni della L.R. Veneto n. 24 del 1985 e della prescrizione dello strumento pianificatorio comunale.
La doglianza riferita a lamentato vizio di procedura è fondata e merita accoglimento, assorbendo ogni ulteriore motivo di gravame concernente la valutazione della sussistenza del "fumus" dei reati ipotizzati.
Il Tribunale infatti - alla stregua di un'erronea interpretazione dell'alt. 324 c.p.p. - ha ritenuto la sussistenza di un termine perentorio di tre giorni prima dell'udienza di trattazione del riesame di un provvedimento di sequestro per la presentazione di motivi nuovi e di memorie difensive.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, invece:
- in materia di misure cautelari reali, il procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 c.p.p. riconosce, attraverso il richiamo dell'art. 309 c.p.p., comma 9, la possibilità per le parti di presentare nuovi elementi nel corso dell'udienza, producendo nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione (Cass., Sez. IV, 16/04/2004 n. 17601, Becheri ed altro);
- nel giudizio di riesame del decreto di sequestro preventivo, che coinvolge anche il merito del provvedimento cautelare impugnato, possono e devono essere presi in considerazione anche elementi diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il detto provvedimento, compresi quelli sopravvenuti. Le parti, pertanto, possono addurre nell'udienza del riesame elementi nuovi di valutazione ed il tribunale può fondare la sua decisione anche su tali elementi (Cass., Sez. IV, 10/11/1993, n. 980, Tiramani ed altro);
- in sede di riesame di istanza relativa a sequestro probatorio, gli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza di cui il tribunale può tenere conto (art. 309 c.p.p., comma 7, e art. 324 c.p.p., comma 7) possono essere rappresentati da atti e documenti prodotti all'udienza e non facenti parte di quelli depositati in precedenza. Non è richiesto che tali documenti prodotti in udienza debbano essere "nuovi", cioè acquisiti o formati successivamente al deposito degli atti in cancelleria, di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, ne' che a seguito della loro produzione, debba essere concesso un termine per l'esame degli stessi (Cass.: Sez. III, 6/2/1996, n. 164; Sez. VI, 21/07/1993, n. 1782, Sabellico);
- l'espressione "nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., che trovasi nell'art. 324 c.p.p., comma 6, non può considerarsi comprensiva dei termini stabiliti in detto art. 127 c.p.p., dal momento che, per esigenze di celerità del procedimento di riesame, l'art. 324 c.p.p. consente di notificare l'avviso della data di udienza fino a tre giorni prima di questa, in deroga al disposto dell'art. 127 c.p.p., comma 1, il quale fissa per lo stesso adempimento un termine di dieci giorni. Ne consegue che è rituale la presentazione di memorie in cancelleria anche oltre il termine di cui all'art. 127 c.p.p., comma 2, (Cass., Sez. VI, 16/06/1993, n. 1352, Astengo). Ne consegue che, nella fattispecie, è ravvisabile una evidente violazione dei diritti della difesa degli indagati, in quanto, a fronte di un'istanza originaria che si limitava a chiedere genericamente il riesame dell'impugnato provvedimento applicativo della misura di cautela reale, il Tribunale non ha tenuto conto delle specifiche argomentazioni articolate dai ricorrenti anche con specifico riferimento all'ampia documentazione prodotta con la memoria difensiva erroneamente considerata inammissibile. L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza, per una nuova e completa valutazione di tutte le doglianze poste a fondamento dell'istanza di riesame, mentre restano assorbiti da tale preliminare statuizione di annullamento gli ulteriori motivi di ricorso riferiti al merito della vicenda.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Vicenza.
Così deciso in ROMA, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007