Sentenza 24 aprile 2009
Massime • 1
Nel computo del termine di impugnazione, ove il "dies a quo" cada nel periodo di sospensione feriale, non deve tenersi conto, operato il differimento alla fine del periodo di sospensione, del giorno 15 settembre ma di quello immediatamente successivo. (Vd., Cass., Sez. un. civ., 28 marzo 1995 n. 3668).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2009, n. 34223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34223 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 24/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 932
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 006168/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ED AR N. IL 05/12/1967;
avverso SENTENZA del 09/10/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Renato che si riporta al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello de L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da ED RA contro la sentenza del Tribunale di Avezzano sul presupposto che l'impugnazione fosse stata proposta il 31 ottobre 2003, fuori termine.
2.- Propone ricorso per cassazione la ED, deducendo che, poiché il primo giudice si era riservato, con la sentenza emessa in data 27 maggio 2003, (e depositata il 26 luglio 2003) un termine di 70 giorni per il deposito, che era scaduto il 6 agosto 2003, durante il periodo di sospensioni dei termini processuali, ai fini del decorso di quello di 45 giorni per depositare l'appello, non doveva essere computato il giorno 16 settembre che doveva considerarsi come data di inizio.
3.- Il ricorso è infondato.
La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 stabilisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, anche di questa sezione (Cass. pen., sez. 2^, 15 maggio 2008, n. 23649, Cass. pen., Cass. pen., sez. 5^, 22 maggio 2008, n. 34 645, Cass. Pen. sez. 5^, 21 ottobre 2008, n. 43229) la norma contenuta nella predetta disposizione legislativa va interpretata nel senso che la parola inizio deve essere collegata con l'art. 172 c.p.p. che stabilisce che nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui è iniziata la decorrenza. Così che in quello stabilito a giorni, nel caso di sospensione nel periodo feriale, per la presentazione dell'impugnazione, non deve computarsi il 16 settembre, in quanto momento di inizio della decorrenza (dies a quo).
Per un altro indirizzo, quando il dies a quo cade nel periodo feriale di sospensione dei termini processuali (1 agosto - 15 settembre), l'inizio è differito "alla fine del periodo di sospensione", cioè al 15 settembre, come espressamente prevede la disposizione legislativa, cosi che quello che non si computa è il 15 settembre, dies a quo, e non il successivo giorno 16 che deve essere compreso nel termine per impugnare (Cass. pen. sez. 1^, 20 gennaio 1992, n. 198, Bernasconi, Cass. pen. sez. 4^, 13 febbraio 2001, n. 10060). Anche le sezioni civili di questa Corte si sono occupate del problema interpretativo della L. n. 1969 cit., art.
1. e, dopo un contrasto giurisprudenziale risolto (sez. un. riv. n. 4814/83), nel senso della computabilità del giorno 16 settembre nel termine di impugnazione, sono tornate sull'argomento, con la sentenza del 1995, (sezioni unite n. 3668) confermando il citato orientamento secondo cui il giorno 16 settembre deve essere compreso nel termine per impugnare. Questo orientamento è stato seguito anche da Cass. civ. 688/2006, 6016/2007, 7757/2007. Questo collegio ritiene di dovere aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale affermato anche dalle sezioni unite civili. Anzitutto, va rilevato che non vi è una differenza normativa tra l'art. 155 c.p.c. che dispone che w nel computo dei termini a giorni e ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali" e l'art. 172 c.p.p. che prevede che "nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui è iniziata la decorrenza".
Come affermato dalle sezioni unite civili (n. 3668/1995) non ha alcun fondamento logico la distinzione concettuale tra decorso e computo del termine, in quanto "nel decorso del termine entra soltanto ciò che si computa, non ciò che non si computa. Il dies a quo, che non viene computato nel termine, quindi, non è neppure parte del decorso".
Poi, giustamente è stato rilevato che il principio della non computalitità del termine iniziale è ispirato all'esigenza di non considerare le frazioni del giorno in cui si sono realizzati atti e gli effetti giuridici (ad es. la notifica della sentenza o la scadenza del termine del deposito) che scandiscono il momento (dies a quo) da cui parte il computo dei giorni interi del termine. Tale principio riguarda i termini processuali in genere stante la unitarietà della nozione di "termine" e la sostanziale uniformità normativa.
Per cui è illogico considerare come dies a quo un giorno intero, il 16 settembre, quando in questo nessun atto si è realizzato e nessun effetto giuridico si è verificato.
Infatti, nel caso di notifica della sentenza o di scadenza del termine del deposito durante il periodo di sospensione, l'atto e l'effetto giuridico si sono già realizzati ed è all'interno di quel periodo che deve essere situato il dies a quo.
E letteralmente ciò ha voluto dire l'art. 1 cit. quando dispone che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", nel senso che il momento da cui parte il computo dei giorni interi del termine, in seguito alla realizzazione degli atti e la verificazione degli effetti giuridici, è situato all'interno del periodo di sospensione e precisamente alla fine, che è il 15 settembre, che è il dies a quo, e non già il 16 settembre, che è il primo giorno intero di inizio della ripresa del periodo ordinario.
Tale interpretazione conduce ad unità l'interpretazione dell'art. 1 cit. che è dettato per tutti i termini processuali, stante anche l'unitarietà concettuale dei termini processuali. Pertanto, va confermato il principio che ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato al 15 settembre e il giorno 16 settembre, intero, va computato nel termine.
Nella specie, poiché andava computato nel termine per impugnare il 16 settembre l'appello proposto il 31 ottobre 3003 non era stato tempestivo.
Pertanto, legittimamente era stato dichiarato l'appello inammissibile.
Di conseguenza il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Lo stesso va condannato anche a rimborsare le spese alla parte civile che si liquidano in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009