Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Nelle cause di valore non eccedente lire due milioni che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni del Giudice di pace sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando", limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, nonché alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, mentre non sono denunciabili le violazioni dei principi regolatori della materia vincolanti in passato il Giudice conciliatore. Possono altresì essere impugnate per inesistenza della di motivazione o quando questa risulti apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO PALAZZINA B CASTELNUOVO RANGONE, in persona del suo Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S.GIOVANNI IN LATERANO 60, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CIPRIANI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US RG, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato D'ACUNTI CARLO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO MARIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 204/96 del Giudice di pace di MODENA, depositata il 03/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio II Palazzina B, di Castelnuovo Rangone, con atto di citazione notificato il 2 gennaio 1996 convenne innanzi al Giudice di Pace di Modena il condomino Giorgio Giusti, per sentirlo condannare a versargli la somma complessiva di L. 532.500, oltre agli interessi legali, che assumeva dovutale per spese legali stragiudiziali ed interessi moratori, a seguito del ritardato pagamento, da parte del convenuto, di contributi condominiali. Il convenuto, costituendosi in giudizio, resistè alla domanda ed, a sua volta, propose domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto assumeva avere pagato in eccesso.
Poiché prima del giudizio il convenuto aveva versato quanto dovuto a titolo di interessi moratori, alla prima udienza il procuratore dell'attore ridusse il petitum alle sole spese legali stragiudiziali e relativi interessi.
L'adito giudice di pace, con sentenza resa in data 6 giugno 1996, rigettò la domanda principale ed, in accoglimento di quella proposta in riconvenzione, condannò l'attore a restituire al convenuto la somma di L. 514.800, oltre agli interessi legali dal 24 novembre 1995 al saldo.
Osservò il decidente che, poiché la costituzione in mora del debitore va fatta mediante intimazione o richiesta scritta, la qual cosa rientra nelle normali attribuzioni dell'amministratore condominiale, costituiva attività non necessaria quella di intimare il pagamento della somma dovuta a mezzo di richiesta del legale dopo aver sollecitato il pagamento con lettera dell'amministratore del Condominio e, per di più, ingiustificata appariva l'ulteriore intimazione del legale, operata dopo l'avvenuto pagamento dei contributi condominiali, con la quale veniva chiesto il pagamento di ulteriori L. 232.500 per interessi legali e L. 100.000 per spese legali stragiudiziali.
In ordine, poi, alla determinazione del quantum il Giudice di Pace, premesso che non risultava giustificata la richiesta dell'ulteriore somma di L. 309.800 avanzata dal Condominio con l'intimazione legale del 9 novembre 1995 e determinati in complessive L. 58.754 gli interessi moratori sulla somma di L.
2.031.21 effettivamente dovuta, ritenne che, avendo, il Giusti, versata la maggior somma di L. 2.973.161, allo stesso spettassero in restituzione L. 882.786, che riduceva a L 514.580, come richiesto. Avverso tale sentenza il Condominio Palazzina B propone ricorso per cassazione, fondato su nove motivi, cui il Giusti resiste con controricorso.
V'è memoria illustrativa del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I nove motivi che compongono il ricorso consentono, pur in considerazione della preliminare necessità di valutarne l'ammissibilità, una trattazione unitaria.
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli art. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., adducendo che il Giudice di Pace non ha considerato il dovere del debitore di comportarsi secondo i principi di correttezza, diligenza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione.
Col secondo mezzo il ricorrente denuncia mancata applicazione dell'art. 1183 e sgg. Cod. civ., che prescrivono il tempo dell'adempimento.
Col terzo mezzo si denuncia violazione dell'art. 1218 cod. civ., osservandosi che, poiché, ai sensi di detta norma, dall'inesatto adempimento della prestazione deriva l'obbligo di risarcire il danno, non poteva non riconoscersi l'obbligo, per il Giusti, di rimborsare le spese legali stragiudiziali determinate dal suo inesatto adempimento, poiché tali spese costituivano un danno per il Condominio.
Col quarto motivo si lamenta omessa applicazione degli artt.1223 e 1224 cod. civ., perché negando il recupero delle spese legali stragiudiziali sul rilievo che il ricorso alla opera del legale sarebbe stato frutto di una libera scelta del Condominio e che le due raccomandate spedite dal legale non erano ne' necessarie ne' giustificate, il Giudice di Pace ha errato sia perché la decisione della parte di reagire all'altrui inadempimento mediante ricorso all'opera del legale è del tutto legittima, sia perché la scelta, da parte del legale, di intimare l'adempimento ad agire immediatamente per via giudiziaria è altrettanto legittima, sia perché, nei fatti, l'opera del legale si rivelò efficace, da momento che il Giusti, dopo la prima raccomandata, versò la sorte capitale e, dopo la seconda, versò gli interessi, sia, infine, perché le spese stragiudiziali vanno annoverate nel danno emergente di cui all'art. 1223 cod. civ. o nel maggior danno di cui al cpv, dell'art. 1224 cod. civ., a nulla rilevando che nel caso in esame esse non risultassero ancora corrisposte dal Condominio al legale, poiché il danneggiato non ha l'obbligo di riparare il danno prima di chiederne il risarcimento.
Col quinto mezzo il ricorrente si duole di mancata applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., adducendo che il giudice a quo, negando gli interessi, ha disapplicato le norme riportate in epigrafe, che sanciscono, rispettivamente, il diritto del creditore agli interessi di mora per il ritardo nel pagamento ed agli interessi legali per i crediti certi, liquidi ed esigibili, come sono quelli condominiali.
Col sesto motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa applicazione degli artt. 1223 cod. civ. e 63 disp. att. cod. civ. , rilevando che erroneamente è stata rigettata la richiesta di pagamento, nella misura di L. 309.800, delle "quote di godimento" avanzata con la richiesta del 9 novembre 1995.
Trattavasi di quote di contributi gravanti sui conduttori degli immobili di proprietà del Giusti, il cui pagamento legittimamente veniva richiesto al proprietario.
Col settimo mezzo si denuncia violazione dell'art. 116 cod. proc. Civ., adducendosi che la domanda riconvenzionale è stata accolta senza che il convenuto avesse assolto l'onere della relativa prova, essendosi limitato ad indicare solo in sede di precisazione delle conclusioni la somma di cui chiedeva la restituzione, senza spiegare la ragione di tale richiesta.
È stata, peraltro, incomprensibilmente decurtata la somma di L. 410.000 corrisposta dal Giusti come "prima e seconda rata 1995". Con l'ottavo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà nella motivazione, poiché il Giudice di Pace ha accolto la domanda riconvenzionale nonostante avesse riconosciuto che la questione era complicata ed inoltre, ha ritenuto che gli interessi di mora non erano dovuti, pur avendo riconosciuto che si era verificato ritardo nel pagamento. Col nono ed ultimo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per avere pronunciato ultra petita, perché la somma richiesta in restituzione dal Giusti riguardava contributi condominiali, mentre il giudice a quo ha ricompreso in essa anche parte degli interessi legali, la cui restituzione non era stata chiesta.
Il ricorso è inammissibile.
Poiché il valore della controversia è inferiore a due milioni, ai sensi dell'art. 113, cpv., cod. proc. civ. deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità, a nulla rilevando che dell'equità non abbia fatto menzione in sentenza, dovendosi presumere che, se anche, senza menzionarle, avesse avuto come riferimento norme di diritto, tali norme siano state da lui ritenute corrispondenti a regole di equità (cfr. Cass. 17 maggio 1995, n. 5422). Ne deriva che la sentenza de qua era impugnabile per cassazione limitatamente agli errores in procedendo e, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alle violazione delle norme e principi costituzionali nonché alle violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Non erano, invece, denunciabili le violazioni dei "principi regolatori della materia", poiché il nuovo art. 113, co. 2^, cod. proc. civ., a differenza del precedente, prevede che il giudice di pace decida le cause il cui valore non ecceda lire due milioni "secondo equità!, non più "secondo equità, osservando i principi regolatori della materia" (v. Cass. N. 5794 del 1998). Trattasi di una delibeata scelta fatta dal legislatore al fine, da un canto, di allargare i confini del giudizio reso dal giudice di pace secondo equità, dall'altro di limitare la possibilità di impugnare tali decisioni in sede di legittimità.
Restano fermi, peraltro, i limiti della sindacabilità di tali sentenze per vizi della motivazione, che pertanto, sono denunciabili solo quando si denunzi che la motivazione fu totalmente omessa o che essa è solo apparente (cfr. Cass. 13 novembre 1973, n. 3001). Orbene, alla stregua di tali principi risultano inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, poiché con essi si denunciano errores in iudicando, che si assumono commessi per violazione di principi regolatori della materia delle obbligazioni o dell'adempimento delle prestazioni ovvero di singole norme che disciplinano tale materia.
Ugualmente inammissibili sono i motivi ottavo e nono, perché:
a) col primo, denunciandosi un vizio della motivazione, non si sostiene che la motivazione è assente o solo apparente;
b) col secondo, pur denunciandosi un vizio in procedendo, si formula una censura generica, che, comunque. per quel che è dato di comprendere, non ha fondamento, poiché il Giudice di Pace, dovendo stabilire se ed in qual misura fossero state corrisposte somme oltre il dovuto, ha correttamente cumulato alle somme dovute gli interessi di mora maturati ed a quelle versate ha cumulato gli interessi corrisposti, procedendo poi alla sottrazione tra il versato e il dovuto. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, conseguentemente, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 625.150, di cui L. 400.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 29 Marzo 1999