Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2984
CASS
Sentenza 29 marzo 1999

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Nelle cause di valore non eccedente lire due milioni che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni del Giudice di pace sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando", limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, nonché alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, mentre non sono denunciabili le violazioni dei principi regolatori della materia vincolanti in passato il Giudice conciliatore. Possono altresì essere impugnate per inesistenza della di motivazione o quando questa risulti apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2984
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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