Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
La pronunzia secondo equità del giudice di pace, che attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo della osservanza delle norme processuali, è vincolata, a seguito della novellazione dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., - che ha soppresso il riferimento, quale limite al potere equitativo del giudice, "ai principi regolatori della materia ", - oltre che alle disposizioni della Costituzione, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento ed al diritto comunitario. Ne consegue che le pronunce emesse ai sensi del predetto art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., sono ricorribili per cassazione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, del diritto comunitario e della legge processuale; in relazione ai vizi previsti dallo stesso art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, ivi compresa l'ipotesi di assoluta carenza o incongruenza della motivazione equitativa. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del giudice di pace - che aveva annullato una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazione di regolamento CEE, ritenendo detta normativa sostanzialmente rispettata dall'opponente, essendosi risolte le irregolarità a lui contestate in violazioni meramente formali, tali da escludere ogni intento fraudolento - per non avere il ricorrente formulato gravame con riferimento alla "ratio decidendi" con la quale erano stati ritenuti sussistenti motivi di equità che giustificavano la deroga alla sola normativa statale sanzionatoria).
Il giudice di pace, competente, nel periodo 1 Maggio - 21 Giugno 1995, a conoscere delle cause aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, se di valore non eccedente i trenta milioni, deve decidere tali controversie secondo equità, ove il valore delle medesime non ecceda i due milioni, alla stregua dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., che non prevede deroghe per l'ipotesi in cui la competenza sia attribuita a quel giudice in base al duplice criterio della materia e del valore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Dirigente pro tempore dell'UFFICIO DI BARI DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OLEIFICIO COOPERATIVO Srl di TORITTO, IO AS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 13/95 del Giudice di pace di MODUGNO, depositata il 23/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 L'Oleificio Cooperativo di Toritto s.r.l., in persona dei legale rappresentante RI Tommaso, con ricorso 8 maggio 1995 al Giudice di pace di Modugno, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 104 del 4 aprile 1995 del direttore dell'Ufficio di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 514.023 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 5 della legge n. 460 del 1987 e 18 della legge n. 689 del 1981. A sostegno dell'opposizione deduceva che il 10 febbraio 1994 gli ispettori dell'Agecontrol, nel corso di un'ispezione, avevano accertato una modestissima irregolarità nella tenuta della contabilità, relativa unicamente alla data di conferimento di olive e molitura delle stesse. Sostanzialmente ammetteva che la irregolarità nella tenuta della contabilità si era verificata, ma ne affermava il carattere meramente formale, privo di conseguenze pratiche, essendo consistita nella mancata distinzione dei conferimenti giornalieri di olive e dell'olio ricavatone in seguito a molitura, in relazione ai singoli soci della cooperativa. L'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace, con sentenza 23 ottobre 1995, accoglieva l'opposizione rilevando, con giudizio equitativo, che l'ispezione nel corso della quale era stata rilevata l'infrazione aveva evidenziato che non vi era stata alcuna frode o tentativo di frode da parte della società cooperativa opponente. In proposito osservava che, essendo stato giornalmente riportato sull'apposito modello l'esatto quantitativo di olive complessivamente conferito e molito, la infrazione contestata - consistita nella mancata annotazione giornaliera, per ogni socio, dei quantitativi di olive entrate nello stabilimento e del quantitativo di olio attribuito a ciascun socio - era meramente formale e, dato tale carattere, sussistevano motivi di equità per annullare l'ingiunzione opposta.
Avverso la sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione dell'art. 9 del Regolamento CEE n. 3061/94 e dell'art. 5 del D.L. n. 370 del 1987,
convertito nella legge n. 460 del 1987, nonché degli artt. 3, 21, 23 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 113 cod. civ., oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si deduce specificamente al riguardo che la normativa comunitaria, nel prevedere aiuti alla produzione dell'olio di oliva, stabilisce che i frantoi che abbiano ottenuto il riconoscimento ad emettere attestazioni da allegare da parte dei richiedenti alle domande di aiuto comunitario, debbano rispettare specifici obblighi di contabilità. In particolare, ove il frantoio sia esercitato da una cooperativa che pratica la molitura delle olive in forma collettiva, e non distintamente per i singoli soci - come è incontroverso faceva la società cooperativa opponente - la cooperativa, a norma dell'art. 9 dei regolamento CEE n. 3061/84 deve indicare nella contabilità standardizzata prevista dalla normativa comunitaria (modelli F), giornalmente, per ciascun socio, i quantitativi di olive entrati nello stabilimento e per ogni giorno in cui ha termine la lavorazione collettiva, il quantitativo di olio attribuito a ciascun socio. La cooperativa opponente, viceversa, secondo l'Amministrazione ricorrente, non ha rispettato tali disposizioni, registrando per ciascun socio su contabilità interna i quantitativi di olive giornalmente conferiti e i quantitativi di olio attribuitigli dopo ogni molitura, registrando invece sui modelli standardizzati previsti dalla normativa CEE, in forma riassuntiva, più conferimenti di olive ed attribuzioni di olio, cosicché in molti modelli "F" la data in cui un socio risulta avere coferito olive e la data in cui gli è stato attribuito olio non sono quelle reali. Ne deriva - secondo l'Amministrazione - la violazione dell'art. 9 del Regolamento CEE sopra citato e la legittimità della irrogazione della sanzione conseguentemente prevista dall'art. 5 del D.L. n. 370 del 1987, non essendo consentito dalla normativa comunitaria compilare un unico modello "F" per più conferimenti, a prescindere dalla loro data. La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata da violazione di legge, tenuto conto che il Giudice di pace, in materia di sanzioni amministrative non poteva giudicare secondo equità.
2 Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il Giudice di pace, nelle cause aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, rientranti nella sua competenza nel periodo 1 maggio - 21 giugno 1995 se di valore non superiore a cinque milioni di lire, secondo la regola generale dettata dall'art. 113, comma 2, c.p.c., deve deciderle secondo equità, se il loro valore "non eccede lire due milioni", mancando nell'art. 113 limitazioni a tale disposizione per il caso che la competenza del Giudice di pace sia attribuita, come in relazione a dette opposizioni, in base al duplice criterio della materia e del valore, e tenuto conto che l'art. 113 non fa riferimento, nello stabilire la regola equitativa per il giudizio, alla "competenza per valore" attribuita a quel giudice, bensì al valore della causa, prescindendo perciò dall'attribuzione alla sua competenza per ragioni di valore o di materia e valore.
Ne deriva che la sentenza emessa dal Giudice di pace, in base alla competenza attribuitagli per il periodo anzi detto in materia di sanzioni amministrative, se di valore inferiore ai due milioni di lire, doveva essere decisa - come lo è stato - secondo equità e la relativa pronuncia, impugnabile in cassazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, lo è unicamente nei limiti in cui possono esserlo le decisioni di equità, in conseguenza delle caratteristiche proprie di tale giudizio, secondo la novella che ha inserito nel c.p.c. il nuovo testo dell'art. 113, comma 2. Al riguardo va ritenuto che 1Interpretrazione della norma ivi introdotta - la quale non contiene alcuna precisazione in ordine al contenuto del giudizio di equità devoluto al Giudice di pace, caratterizzandosi essa unicamente per la soppressione al riferimento, in precedenza stabilito in relazione al giudizio di equità del conciliatore, all'obbligo dell'osservanza dei principi regolatori della materia - debba prendere le mosse dai risultati acquisiti sul concetto di giudizio di equità nel "diritto vivente" al momento di entrata in vigore della novella, quale emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidasi sui risultati cuierano pervenute le SS.UU. con la sentenza 15 luglio 1991, n. 6794. In tale sentenza questa Corte ebbe a stabilire, in tema di giudizio di equità del conciliatore e ricorribilità delle relative sentenze in cassazione, i seguenti principi: a) che l'applicazione delle regole di equità riguardava il merito della causa e non il procedimento;
b) che tali regole "in un ordinamento come l'attuale, fondato sul diritto scritto e su precisi vincoli dettati anche da norme costituzionali" non possono fondarsi sull'intuizione soggettiva del giudicante che trovi nella propria coscienza la regola non scritta per risolvere il singolo caso, ma debbono rinvenirsi "nell'ambito dei valori positivi formatisi nella società in generale e nella comunità alla quale appartengono i litiganti"; c) che al fine della loro applicazione il giudice di equità "non può prescindere dalla normale qualificazione giuridica dei fatti e dalla valutazione giuridica delle loro conseguenze", ma le regole di equità possono applicarsi sia a detta qualificazione, sia a dette conseguenze, salvo l'obbligo del giudice di rispettare i principi regolatori della materia, da intendersi come limite al suo potere equitativo;
d) che il ricorso in cassazione era proponibile secondo i criteri ordinari in relazione all'art. 360, nn. 1, 2 e 4 (competenza, giurisdizione e nullità della sentenza, comprensiva del difetto assoluto di motivazione in ordine al criterio di diritto o di equità adottato, senza che rilevasse nel primo caso la mancata indicazione delle ragioni di equità che avessero indotto il giudice a non discostarsi dalla decisione secondo diritto); e) che esso era proponibile in relazione all'art. 360, n. 3 (violazione di legge) - oltre che con riferimento alle norme processuali - solo sotto il profilo della violazione delle norme costituzionali o dei principi regolatori della materia, cui faceva esplicito riferimento l'art. 113 c.p.c., nel testo allora vigente;
f) che la sentenza non era censurabile, sotto l'aspetto della violazione di legge, in relazione alla corrispondenza del giudizio equitativo a valori di equità concretamente esistenti nella società, ne' in relazione alla violazione della norma di legge applicata implicitamente o esplicitamente traendo da essa la regola equitativa, ove la violazione non si risolvesse in quella di norme costituzionali o dei principi regolatori della materia;
g) che la sentenza era impugnabile in relazione all'art. 360, n. 5, sotto il profilo dei vizi motivazionali in relazione all'accertamento dei fatti decisivi ai fini del giudizio di equità.
Deve ritenersi che il legislatore, nel formulare il nuovo testo dell'art, 113, comma 2, c.p.c., confermando senza ulteriori specificazioni - che possano fare desumere una voluntas legis totalmente innovativa - la formula secondo la quale determinate cause debbono essere decise "secondo equità", e limitandosi a sopprimere il riferimento ai principi regolatori delle singole materie, abbia inteso innovare il giudizio di equità, nel suo contenuto, quale lo aveva individuato la giurisprudenza di questa Corte, unicamente rimuovendo tale preesistente limite ai poteri equitativi del giudice. Ne consegue innanzitutto che il Giudice di pace, nel rendere il giudizio di equità, dovrà applicare le norme di rito, previste in via generale e speciale, riferendo anche il nuovo testo dell'art. 113 c.p.c. l'equità alla sola decisione e non anche al procedimento.
Egli dovrà, quindi, in conformità dei previgente modello di giudizio, dopo avere proceduto all'accertamento dei fatti provvedere alla loro qualificazione ed all'esame delle loro conseguenze giuridiche, potendo peraltro derogare, in riferimento a tutte tali operazioni alle norme di diritto, in applicazione di principi equitativi enucleabili da giudizi di valore, conformi - secondo la sua interpretrazione - al comune sentire sociale. A differenza che in precedenza, peraltro, la scelta delle regole equitative non è più limitata dal dovere di osservanza dei principi della materia, essendo stato soppresso dal legislatore ogni riferimento ai medesimi, ma dovrà conformarsi unicamente ai principi della Costituzione ed al diritto comunitario - in quanto non essendo essi derogabili dal legislatore ordinario, non possono esserlo neppure dal giudice al quale egli demandi, con norma di legge ordinaria, di giudicare secondo equità - nonché ai principi generali dell'ordinamento, che in uno Stato democratico, quale è quello voluto dalla Costituzione, deve ritenersi rispecchino i valori di fondo della società, in contrasto con i quali non può logicamente porsi un giudizio equitativo, che anche ad essi deve necessariamente ispirarsi. Da tali considerazioni deriva, in tema di ricorribilità in cassazione delle decisioni di merito da emanarsi ai sensi dell'art.113, comma 2, c.p.c. che le medesime debbono ritenersi ricorribili -
come già statuito da questa Corte per le sentenze del giudice conciliatore - in relazione ai vizi previsti dall'art. 360, nn. 1, 2 e 4 e che, con riferimento a tale ultimo numero, si deve ritenere per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione (cioè discendente da motivazione assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi ), nel caso in cui il giudice in concreto si sia espressamente discostato da quella che sarebbe stata la decisione secondo diritto, anche quella derivante dall'assoluta carenza o incongruenza della motivazione equitativa. Le sentenze in oggetto debbono ritenersi parimenti ricorribili in relazione agli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di equità, ai sensi dell'art. 360, n. 5, per vizi motivazionali. Debbono ritenersi infine, ricorribili ai sensi dell'art. 360, n. 3, unicamente in relazione a violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, ma non per altre violazioni di legge, risiedendo, per quanto sopra detto, l'essenza dei giudizio di equità proprio nella derogabilità della legge in relazione al singolo caso.
3 Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha esaminato la fattispecie in relazione alla normativa comunitaria della quale era stata dedotta la violazione e irrogata la sanzione amministrativa ai sensi dei d. I. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987, ed ha annullato l'ingiunzione sostanzialmente sulla base di una duplice ratio decidendi affermando per un verso che detta normativa era stata sostanzialmente rispettata dall'opponente, risolvendosi le irregolarità contestategli in violazioni meramenti formali, tali da escludere ogni intento fraudolento;
affermando per altro verso che, in relazione al carattere meramente formale delle violazioni ed all'assenza, di intenti fraudolenti, sussistevano motivi di equità che inducevano, trattandosi tra l'altro di soggetto non recidivo, ad annullare l'ordinanza-ingiunzione, derogando alla normativa statale sanzionatoria.
La decisione impugnata risulta resa, pertanto, sia sulla base dell'interpretrazione della normtiva comunitaria, sia sulla base di un criterio equitativo non attinente all'applicazione di detta normativa, ma della normativa sanzionatoria statale. Il ricorso per cassazone, partendo dal presupposto - erroneo in base a quanto ritenuto al n.
2 - che il giudice di pace, in materia di sanzioni amministrative, non può mai decidere secondo equità, non ha formulato alcuna censura in ordine a tale seconda ratio decidendi, omettendo di formulare gravame, nei limiti in cui, secondo quanto sopra esposto, era ammissibile, riguardo all'autonoma ratio decidendi con la quale il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti motivi di equità che giustificavano una deroga alla normativa statale sanzionatoria in relazione alla particolarità del caso di specie. Ne deriva che la mancata impugnazione della su detta seconda ratio comporta l'inammissibilità del ricorso.
Non essendosi la parte intimata costituita, nulla va statuito sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1998 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999