Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 227
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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La pronunzia secondo equità del giudice di pace, che attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo della osservanza delle norme processuali, è vincolata, a seguito della novellazione dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., - che ha soppresso il riferimento, quale limite al potere equitativo del giudice, "ai principi regolatori della materia ", - oltre che alle disposizioni della Costituzione, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento ed al diritto comunitario. Ne consegue che le pronunce emesse ai sensi del predetto art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., sono ricorribili per cassazione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, del diritto comunitario e della legge processuale; in relazione ai vizi previsti dallo stesso art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, ivi compresa l'ipotesi di assoluta carenza o incongruenza della motivazione equitativa. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del giudice di pace - che aveva annullato una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazione di regolamento CEE, ritenendo detta normativa sostanzialmente rispettata dall'opponente, essendosi risolte le irregolarità a lui contestate in violazioni meramente formali, tali da escludere ogni intento fraudolento - per non avere il ricorrente formulato gravame con riferimento alla "ratio decidendi" con la quale erano stati ritenuti sussistenti motivi di equità che giustificavano la deroga alla sola normativa statale sanzionatoria).

Il giudice di pace, competente, nel periodo 1 Maggio - 21 Giugno 1995, a conoscere delle cause aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, se di valore non eccedente i trenta milioni, deve decidere tali controversie secondo equità, ove il valore delle medesime non ecceda i due milioni, alla stregua dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., che non prevede deroghe per l'ipotesi in cui la competenza sia attribuita a quel giudice in base al duplice criterio della materia e del valore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 227
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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