Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9782
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza del conflitto di competenza

    La Corte ha ritenuto che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento. Le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento maggioritario per cui non sussiste il conflitto nel caso in cui il giudice, investito dell'applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., provveda in tal senso dopo aver disposto la rinnovazione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9782
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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