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Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9782 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IL TT SI MI NZ AL VI AM SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con ordinanza del 12/12/2025 nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Monza nel procedimento a carico di AN RI nato in [...] il [...] Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, provvedendo ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti di RI AN, la misura cautelare degli arresti domiciliari dichiarando, contestualmente, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia. Ha, pertanto, sollevato conflitto ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. demandandone la soluzione a questa Corte di cassazione. Il procedimento ha ad oggetto il delitto di ricettazione di un veicolo industriale oggetto di furto commesso a Pessano con NA e denunciato ai Carabinieri di Agrate Brianza. L’indagato, controllato dalla Polizia stradale di Venezia in data 25 settembre 2025, veniva sottoposto a fermo in quanto disponeva del mezzo di provenienza illecita. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 27 settembre 2025, convalidava il provvedimento e disponva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (misura successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari). A seguito di richiesta di giudizio immediato del 10 novembre 2025, il predetto Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 24 novembre 2025, sul presupposto della consumazione del reato a CA, ritenuta la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Milano, rigettava la richiesta di giudizio immediato. Poiché CA ricade nel circondario del Tribunale di Monza, il fascicolo perveniva alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale che, in data 3 dicembre 2025, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9782 Anno 2026 Presidente: CE FR Relatore: AL NZ Data Udienza: 05/03/2026 richiedeva la rinnovazione dell’ordinanza cautelare. Previa illustrazione della gravità indiziaria e degli elementi a supporto della tesi della competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria veneziana, il Giudice che ha sollevato il conflitto, in punto di applicazione della misura cautelare, ha, preliminarmente, emesso, in rinnovazione, un nuovo titolo cautelare richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità espressamente riportata, secondo la quale la misura applicata dal giudice dichiaratosi incompetente è destinata a perdere efficacia ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento, senza che possa invocarsi, in senso contrario, il disposto di cui all’art. 32, comma 3, cod. proc. pen.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha fatto pervenire osservazioni. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto deve ritenersi insussistente.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, investito del provvedimento in materia di misura cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 24 novembre 2025 che ha, per tale ragione, rigettato la richiesta di giudizio immediato dopo avere applicato, in data 27 settembre 2025, la misura cautelare della custodia in carcere, ha applicato la misura cautelare personale e contestualmente dichiarato la propria incompetenza proponendo conflitto negativo essendo competente, a suo dire, l’Autorità giudiziaria veneziana. Il provvedimento con il quale è stato sollevato il conflitto ha dichiaratamente applicato il principio di diritto per cui «la misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente, perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto» (Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, Borgese, Rv. 287600 – 01; conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Collicenza, Rv. 287422 - 02). L’orientamento seguito dal giudice che ha sollevato il conflitto si contrappone a quello per il quale «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento» espresso dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte. In tal senso, fra le molte, Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, Confl. comp. in proc. Commisso e altri, Rv. 253693 – 01; Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876 – 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Gip, Rv. 278940 – 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Gip, Rv. 279328 – 01; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797 – 01; Sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, Ferrari, Rv. 248693 – 01. Fra le non massimate: Sez. 1, n. 1727 del 17/12/2024, dep. 2025, GIP Tribunale di Nola;
Sez. 1, n. 46787 del 15/10/2024, GIP Tribunale di Alessandria;
Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna;
Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023, Sturiale;
Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep. 2023, GIP Tribunale di Cosenza;
Sez. 1, n. 46507 del 2 05/07/2022, GIP Tribunale di Novara;
Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020, GIP Tribunale di Forlì. In ragione del rilevato contrasto, con ordinanza del 16 settembre 2025, questa stessa Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione sulla questione «se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia applicato solo in via provvisoria le misure, ritenutosi a sua volta incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto». La questione è stata decisa all’udienza del 15 gennaio 2026 nel senso della insussistenza del conflitto (cfr. informazione provvisoria n. 1 del 2026). Le Sezioni Unite hanno inteso, pertanto aderire all’orientamento maggioritario sopra descritto con la conseguenza che non sussiste il conflitto nel caso in cui il giudice, investito dell’applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., provveda in tal senso dopo avere disposto la rinnovazione della misura.
3. Ciò posto, deve, pertanto ritenersi insussistente il conflitto proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che, provvedendo sull’applicazione della misura ha compiuto l’atto incompatibile con la situazione di stasi processuale. Gli atti vanno conseguentemente restituiti al giudice che ha sollevato il conflitto per il prosieguo del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NZ AL FR CE 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, provvedendo ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti di RI AN, la misura cautelare degli arresti domiciliari dichiarando, contestualmente, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia. Ha, pertanto, sollevato conflitto ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. demandandone la soluzione a questa Corte di cassazione. Il procedimento ha ad oggetto il delitto di ricettazione di un veicolo industriale oggetto di furto commesso a Pessano con NA e denunciato ai Carabinieri di Agrate Brianza. L’indagato, controllato dalla Polizia stradale di Venezia in data 25 settembre 2025, veniva sottoposto a fermo in quanto disponeva del mezzo di provenienza illecita. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 27 settembre 2025, convalidava il provvedimento e disponva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (misura successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari). A seguito di richiesta di giudizio immediato del 10 novembre 2025, il predetto Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 24 novembre 2025, sul presupposto della consumazione del reato a CA, ritenuta la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Milano, rigettava la richiesta di giudizio immediato. Poiché CA ricade nel circondario del Tribunale di Monza, il fascicolo perveniva alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale che, in data 3 dicembre 2025, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9782 Anno 2026 Presidente: CE FR Relatore: AL NZ Data Udienza: 05/03/2026 richiedeva la rinnovazione dell’ordinanza cautelare. Previa illustrazione della gravità indiziaria e degli elementi a supporto della tesi della competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria veneziana, il Giudice che ha sollevato il conflitto, in punto di applicazione della misura cautelare, ha, preliminarmente, emesso, in rinnovazione, un nuovo titolo cautelare richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità espressamente riportata, secondo la quale la misura applicata dal giudice dichiaratosi incompetente è destinata a perdere efficacia ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento, senza che possa invocarsi, in senso contrario, il disposto di cui all’art. 32, comma 3, cod. proc. pen.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha fatto pervenire osservazioni. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto deve ritenersi insussistente.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, investito del provvedimento in materia di misura cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 24 novembre 2025 che ha, per tale ragione, rigettato la richiesta di giudizio immediato dopo avere applicato, in data 27 settembre 2025, la misura cautelare della custodia in carcere, ha applicato la misura cautelare personale e contestualmente dichiarato la propria incompetenza proponendo conflitto negativo essendo competente, a suo dire, l’Autorità giudiziaria veneziana. Il provvedimento con il quale è stato sollevato il conflitto ha dichiaratamente applicato il principio di diritto per cui «la misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente, perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto» (Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, Borgese, Rv. 287600 – 01; conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Collicenza, Rv. 287422 - 02). L’orientamento seguito dal giudice che ha sollevato il conflitto si contrappone a quello per il quale «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento» espresso dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte. In tal senso, fra le molte, Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, Confl. comp. in proc. Commisso e altri, Rv. 253693 – 01; Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876 – 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Gip, Rv. 278940 – 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Gip, Rv. 279328 – 01; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797 – 01; Sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, Ferrari, Rv. 248693 – 01. Fra le non massimate: Sez. 1, n. 1727 del 17/12/2024, dep. 2025, GIP Tribunale di Nola;
Sez. 1, n. 46787 del 15/10/2024, GIP Tribunale di Alessandria;
Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna;
Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023, Sturiale;
Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep. 2023, GIP Tribunale di Cosenza;
Sez. 1, n. 46507 del 2 05/07/2022, GIP Tribunale di Novara;
Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020, GIP Tribunale di Forlì. In ragione del rilevato contrasto, con ordinanza del 16 settembre 2025, questa stessa Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione sulla questione «se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia applicato solo in via provvisoria le misure, ritenutosi a sua volta incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto». La questione è stata decisa all’udienza del 15 gennaio 2026 nel senso della insussistenza del conflitto (cfr. informazione provvisoria n. 1 del 2026). Le Sezioni Unite hanno inteso, pertanto aderire all’orientamento maggioritario sopra descritto con la conseguenza che non sussiste il conflitto nel caso in cui il giudice, investito dell’applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., provveda in tal senso dopo avere disposto la rinnovazione della misura.
3. Ciò posto, deve, pertanto ritenersi insussistente il conflitto proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che, provvedendo sull’applicazione della misura ha compiuto l’atto incompatibile con la situazione di stasi processuale. Gli atti vanno conseguentemente restituiti al giudice che ha sollevato il conflitto per il prosieguo del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NZ AL FR CE 3