Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
L'autista soccorritore del servizio 118, incaricato di pubblico servizio, è tenuto all'obbligo del segreto d'ufficio previsto, per gli impiegati civili dello Stato, dall'art. 28, l. 7 agosto 1990, n. 241. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in quanto lo stesso aveva rivelato ad un giornalista le notizie relative alla dinamica di tre omicidi in relazione ai quali aveva prestato il proprio servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2016, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
05818-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/12/2016 Composta da: Sent. n. sez.2105 VINCENZO ROTUNDO -Presidente REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - N.44154/2015 MAURIZIO GIANESINI OR EL PIERLUIGI DI STEFANO NG CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN VA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/02/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI Udito il Procuratore Generale in persona del LUCA TAMPIERI che ha concluso per il rifetto del ricorso Sembito il Difensore Avv. G.Ventura che ha chiesto 1' accoglimento del riorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Difensore di IV IN ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di CALTANISSETTA ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 326, primo comma cod. pen. perché, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista soccorritore del servizio S.U.E.S. 118 e in violazione del segreto professionale, aveva rivelato ad una giornalista del quotidiano "la Sicilia" notizie relative alla dinamica di tre omicidi, consegnandole anche tre foto scattate sul posto.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, entrambi relativi ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in riferimento all'art. 326 cod. pen.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato che l'imputato fosse tenuto al segreto professionale o comunque ad un dovere di segretezza, tanto più che difettava nel caso in esame una specifica fonte normativa.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che le foto diffuse dall'imputato non erano suscettibili di arrecare nessun pregiudizio alla Amministrazione del 188 dato che le stesse erano già di pubblico dominio prima della diffusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. osservato2. In merito specifico al primo motivo di ricorso, va preliminarmente che non è controversa tra le parti la circostanza che le foto scattate dall'imputato su richiesta di un medico legale sul luogo dei fatti siano state effettivamente trasmesse o consegnate alla giornalista Laura MENDOLA, del quotidiano "La Sicilia" né che la qualifica soggettiva del IN, autista soccorritore del servizio S.U.E.S. 188, fosse quella di persona incaricata di un pubblico servizio ex art. 358 cod. pen.; la questione rilevante è infatti solo quella della individuazione della fonte dell'obbligo del segreto che gravava sull' imputato.
2.1 La Corte di Appello di Caltanissetta ha richiamato, come fonte di detto obbligo, la disposizione di cui all'art. 28 della 1.7/8/1990 n. 241 sugli impiegati civili dello Stato, che impone, tra l'altro, "il segreto di ufficio su informazioni riguardanti .....operazioni amministrative in corso o concluse o notizie di cui (il 1 pubblico impiegato) sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni" e ha giustificato la sua tesi con l'osservazione che il Servizio del 118 è comunque una articolazione del Servizio Sanitario Nazionale;
le ulteriori indicazioni normative o regolamentari indicate poi dalla Corte siciliana, specie l'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle strutture sanitarie associate e collegate al Servizio sanitario Nazionale, costituiscono poi nella sostanza elementi di rafforzamento di un obbligo principale che deriva direttamente dalla norma sopra richiamata, già di per sé idonea a fondare, il tutta la sua estensione, l'obbligo di segreto di cui si dice.
2.2 Il ricorrente ha confutato le conclusioni della Corte affermando sostanzialmente che la individuazione della fonte dell'obbligo del segreto non era rintracciabile nella normativa di cui alla legge statale sopra ricordata ma in quella regionale siciliana (in particolare, art. 53, comma 4 decr. leg.vo 150/2009) sostenendo però del tutto genericamente ed apoditticamente una applicazione "in malam partem" della normativa nazionale che non ha alcuna ragione di esistere una volta che si consideri, per un verso, che il citato art. 53 non sembra avere alcuna specifica attinenza con la questione che si sta trattando (dato che lo stesso si limita a richiamare la contrattazione collettiva ed integrativa) e, dall'altro, come lo stesso, secondo la condivisibile tesi della Corte di Appello di Caltanissetta, risulti integrato dal già citato art. 41 del C.C.N.L. dei dipendenti delle strutture sanitarie associate al S.S.N. che impone comunque l'obbligo di segreto.
2.3 Con una seconda, subordinata prospettazione accennata nel primo motivo di ricorso, il ricorrente ha segnalato che, anche tutto voler concedere circa l'esistenza di un generico obbligo di segreto per gli incaricati di pubblico servizio che prestano attività presso il servizio del 118, quelle diffuse mediante la consegna delle foto più volte ricordata non costituirebbe comunque diffusione di notizie coperte dal segreto dal momento che la norma penale fa riferimento ad atti e notizie per le quali il segreto è previsto "espressamente" per come risultante dalle norme che disciplinano il diritto di accesso ma non anche per quelle indebitamente diffuse in violazione di dette norme senza le modalità previste.
2.4 La tesi difensiva non è persuasiva;
la stessa, infatti, dimentica che nel caso in esame il termine di riferimento per individuare la natura riservata e segreta della notizia non ha nulla a che fare con la disciplina del diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi richiamata dal ricorrente ma si deve confrontare, come correttamente osservato dalla Corte siciliana, con il tenore dell'art. 329 2 cod. proc. pen. e con i connessi, ben più pregnanti, obblighi di segreto e divieti di diffusione di notizie relative ad atti compiuti della polizia giudiziaria;
del resto, in quest'ultima prospettiva argomentativa, non pare dubbio, come sottolineato dalla Corte, che la diffusione delle foto e perciò delle connesse notizie relative all'omicidio di tre persone, tra cui anche minori, abbia causato un concreto pericolo al buon andamento della pubblica amministrazione non solo nella prospettiva sopra richiamata ma anche in quella più direttamente riferibile alla pubblica amministrazione di appartenenza dell'imputato, evidentemente interessata da un macroscopico danno di immagine proprio in riferimento alla riservatezza che avrebbe dovuto connotare, in questa occasione in modo particolare, il comportamento di un appartenente alla stessa.
3. Il secondo motivo di ricorso, poi, è sostanzialmente inammissibile in questa specifica sede;
le osservazioni difensive relative alla circostanza che la già avvenuta diffusione per altra via delle notizie coperte da segreto toglie il carattere di rilevanza penale alle relative condotte di violazione del segreto sono senz'altro condividibili in astratto ma le prospettazioni concretamente svolte nel motivo di ricorso, che lamenta la sola violazione di legge penale sostanziale in riferimento all'art. 326 cod. pen. e non denuncia alcun vizio di motivazione, sono tutte esclusivamente riferite a circostanze di fatto relative alla affermata, già avvenuta pubblicizzazione del contenuto delle foto in questione su articoli di stampa e su emittenti televisive non proponibili davanti alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Incenso Retunde Vincenzo ROTUNDO Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOARIO AUDIZIARIO Piera Esposito 3