Sentenza 26 marzo 2002
Commentario • 1
- 1. Rimborso contributi previdenziali INPS caduti in prescrizioneAvv. Alessandro Sgrò · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 dicembre 2015
L'art. 3, comma 9, della L. n°335/1995 prescrive che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
AULA "A"0434 9 /0 2 486/2001 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MI LE O Presidente Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.N.13436/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 10132 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.19.12.2001 da CERE SA G RA rapp.to e difeso dagli avv.ti Giacomo Fustinoni, del Foro di Bergamo, e Alessio Petretti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente 5216
contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., geometra 1 Fausto Savoldi, rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Maurizio Cinelli, prof. AN Palermo e Bruno Sconocchia, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Gregorio VII°, n. 108, giusta procura speciale а margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 00037/1998 del 15/30.05.2000, R.G. n. 00117/2000, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Giacomo Fustinoni, per ER AN, e Maurizio Cinelli, per la Cassa;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00795/99 de 24 dicembre 1999 il Tribunale di LE accoglieva la domanda proposta dal geometra AN ER contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (in appresso solo Cassa) diretta alla condanna della Cassa alla erogazione dei ratei di pensione illegittimamente sospesi ed al risarcimento dei danni sofferti. Aveva dedotto il ER che, dopo aver richiesto nell'ottobre 1995 la retrodatazione 2 all'anno 1957 della propria iscrizione alla cassa ed aver versato i contributi richiesti dal 1957 al 1967, ed ottenuto con la nuova durata di iscrizione la relativa pensione con decorrenza 1° aprile 1996 con immediata cancellazione dall'albo professionale, la Cassa, in data 18 settembre 1998, aveva comunicato la sospensione della pensione per revoca della delibera di concessione della retrodatazione della iscrizione per effetto dell'intervenuto art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995. La Corte di Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza appellata, assolveva la Cassa da ogni domanda del ER;
nulla per le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la Corte di Appello: l'argomentazione della sentenza appellata circa il diritto del geometra ad essere iscritto di ufficio alla Cassa, sicché i contributi, se accettati, davano diritto alla pensione a prescindere dalla prescrizione di essi, era in contrasto con precise disposizioni legislative;
in realtà, se l'iscrizione di ufficio doveva intendersi come status di iscritto, l'acquisto del quale è obbligatorio e automatico in presenza delle condizioni previste dalla legge, da esso scaturivano comunque diritti ed obblighi;
fra questi ultimi certamente quello, а carico del solo iscritto, del versamento dei contributi;
l'accettazione da parte della Cassa del versamento oltre i limiti di tempo consentiti non costituiva rinuncia alla 7 3 eccezione di prescrizione e non determinava la definitività della posizione assicurativa;
ai sensi dell'art. 19 della legge n. 773 del 1982 i contributi erano prescritti già all'epoca della delibera di autorizzazione del versamento di essi per gli anni 1955/67; la revoca di tale delibera si poneva come corretto esercizio di potere-dovere in relazione alla funzione demandata alla Cassa;
poiché la pensione era stata mantenuta a condizione del pagamento della riserva 1338 del 1962, e ciò era matematica prevista dalla legge n. il massimo cui il ER poteva aspirare, non sussisteva alcun danno risarcibile. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza ER AN con quattro motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. La Cassa si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ER AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, in relazione all'artt. 360, n. 3, l'interpretazione letterale della disposizione di c.p.c.: la obbligatorietà legge richiamata deponeva per dell'iscrizione alla Cassa e quindi per il diritto del geometra alla detta iscrizione, che era anche imprescrittibile;
riscossi, О non, i contributi, la Cassa aveva l'obbligo di provvedere al trattamento pensionistico e, a seguito di eventuale inadempimento del pagamento dei contributi aveva l'onere di esigerli anche coattivamente;
per il solo fatto della iscrizione di ufficio era maturato in capo al geometra il diritto al trattamento pensionistico, sicché l'intervenuta legge sulla irricevibilità dei contributi prescritti era irrilevante;
le delibere nn. 141 e 142 del 23 giugno 1998 della Cassa erano illegittime. Il motivo è infondato. Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. opera come principio generale nel senso indicato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 0374 del 1997) sul presupposto dei diversi requisiti, che si verta nella ipotesi di assicurazione generale obbligatoria, che i contributi a copertura della prestazione, ancorché non versati non siano anche prescritti (esclusa la ipotesi di cui all'art. 3 del d. lgs. N. 80 del 1992 in attuazione della Direttiva CEE n. 80/987/CEE), e che nella disciplina relativa alla richiesta prestazione non sussista una deroga espressamente prevista in sede legislativa (fra le tante, Cass. 02 febbraio 2001, n. 01460). Nel caso di specie non può certo dirsi che i contributi erano stati versati prima della scadenza del termine di prescrizione, di cui si dirà, ○ che fosse intervenuta, о in qualche modo esistesse una deroga, di cui, peraltro non si fa menzione. 5 Con il secondo motivo di ricorso ER AN denunzia falsa applicazione dell'art. 3 della legge 08 agosto 1995, n. 335, nonché omessa о quanto meno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il diritto della Cassa alla riscossione dei contributi non era prescritto atteso che essi non erano ricevibili se non a seguito della messa in mora intervenuta con la istanza di retrodatazione della iscrizione e cioè nel marzo 1997. Con il terzo motivo di ricorso ER AN denunzia violazione o falsa interpretazione dell'art. 3 della legge 08 agosto 1995, n. 335, falsa applicazione del secondo comma dell'art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e violazione dell'art. 2940 c.C., il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: il citato art. 3 della legge n. 335 del 1995 non era applicabile alla Cassa perché per essa non esisteva alcuna norma di richiamo al secondo comma dell'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, per coerenza al principio dell'art. 11 delle preleggi, e per salvaguardare la norma stessa dal sospetto di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
per il comma 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 i termini di prescrizione si applicavano anche alle contribuzioni pregresse, alle quali non si applica ai sensi dell'art. 2940 C.C. il divieto di versare e ricevere quanto prescritto e la ripetizione di quanto pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto. Anche i detti due motivi di ricorso, da trattarsi per evidente connessione tra essi, sono congiuntamente infondati. A conferma della diversa disciplina sulla cd. prescrizione della contribuzione previdenziale nell'ottica - dell'esclusione di un diritto soggettivo al versamento dei contributi, per il quale, peraltro, non può parlarsi di una particolare tutela costituzionale che ne comporti la sottrazione alle regole della legislazione ordinaria l'art. - 3, comma 9, della legge 08 agosto 1995, n. 335, espressamente prevede che "le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati", così ponendosi non solo un termine preciso (dieci o cinque anni, come in appresso indicato nelle diverse ipotesi previste dal medesimo articolo 911 ma anche un limite alla stessa disponibilità da parte dell'ente previdenziale gestore dell'assicurazione obbligatoria, escludendone la possibilità di rinunciarvi. La ratio del principio così formulato, e informato Xalla più generale esigenza di una totale indisponibilità della intera materia, salvo eccezioni espressamente e analiticamente previste dalla legge, 7 ovviamente non applicabili per analogia (cd. periodi a riscatto: servizio militare, ed altri). Il cennato principio di cui al comma 9 dell'art. 3 citato ha evidente, ed anche espressa ("La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione", comma 1°, art. 1, della legge n. 335 del 1990, "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di Repubblica", comma 2°) riforma economico-sociale della valenza e portata fondamentale, e quindi applicazione generalizzata a tutte le forme di previdenza obbligatoria;
né particolari ambiti di applicazione trattati nella medesima legge e la pur denunziata discriminazione della posizione dei lavoratori autonomi a fronte di quella dei lavoratori subordinati in punto alternativi meccanismi riparatori (rendita vitalizia) costituiscono eccezioni tali da snaturare di uguaglianza di cui all'art. 3 della il principio Costituzione. Ancor meno pertinente è il ricorso al principio di irretroattività della legge. Esso, in realtà, viene rispettato, tenuto conto che il divieto di utilizzazione di contributi prescritti comunque opera per il futuro, ed in tal senso deve intendersi la disposizione che applica la nuova disciplina (successivo comma 10 dello stesso art. 10) anche "1 alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in 8 vigore della presente legge"; né, evidentemente, può l'argomentazione intendersi sotto il complesso profilo della tutela del diritto acquisito, che si presenterebbe, allo stato, di una così generica introduzione che non ne permette certamente la trattazione. Con il quarto motivo di ricorso ER AN denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: in via del tutto subordinata, circa il rigetto della domanda di risarcimento danni la sentenza non aveva tenuto conto che il ER per avere la pensione aveva dovuto versare oltre dodici milioni di contributi e si era dovuto cancellare dall'albo successivi cinque anni ed oltreper i interrompendo professionale e i contatti con la propria l'attività clientela;
la proposta del pagamento della riserva matematica comportava una spesa (circa duecento milioni) non posseduta come neanche avanzata;
la dal ER, sicché essa era responsabilità della Cassa scaturiva dall'invito al ER di cancellarsi dall'Albo per avere la pensione, dalla richiesta della somma di oltre dodici milioni di contributi, e dall'aver revocato una pensione già riconosciuta e in base a leggi già all'epoca esistenti. Il motivo è infondato. 9 La genericità, о per meglio dire, la impossibile decifrabilità della censura non ne permette l'approfondimento. In realtà, l'azione cd. risarcitoria sembra informata alla perdita della pensione, cioè di un diritto che, allo stato, è decisamente negato dalla legislazione vigente. Ed allora, la critica del comportamento della Cassa, legittimato, per le considerazioni dianzi svolte, dalla conformità ad imprescindibili obblighi di legge, può trovare eventuali motivi di rivalsa per motivi di correttezza e buona fede, cui, però, la perdita del diritto previdenziale resta completamente estraneo. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione vertendosi nella ipotesi di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
dichiara non la C o r t e doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella gioveni l aulle Vincenzo Mileo incenzo Mides % 10 Pt line IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 26 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE R O C