Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 10/04/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
Composta dai signori magistrati:
ER RL FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere NT GRASSO Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 21745 del registro di segreteria, nei confronti di TA VE, nata a [...] il [...], (cf.:
[...]).
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il consigliere relatore NT SS, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale LV CI, e la convenuta TA VE.
Ritenuto in
FATTO
Con relazione depositata il 16 ottobre 2025 il magistrato istruttore ha deferito all’esame collegiale il conto 63351 reso dall’agente contabile TA VE, economo del Comune di Moneglia, annualità 2019, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile e la valutazione in ordine alla SENT. n. 27/2026 liquidazione del debito per le spese non discaricabili, pari a complessivi euro 3.014,83 di cui: euro 1.426,20 per “missioni”, euro 1.028,13 per spese di “rappresentanza” ed euro 560,50 per altre spese prive di documentazione giustificativa.
Dalla relazione risulta che: il conto in esame è stato depositato in data 15 ottobre 2020; con nota istruttoria del 18 luglio 2022, integrata nota del 29 marzo 2024, è stata chiesta l’acquisizione di pertinente documentazione; con nota del 29 novembre 2022, integrata con nota del 16 aprile 2024, l’Amministrazione comunale ha fatto pervenire varia documentazione; in ragione delle essenziali, sebbene non esaustive, integrazioni documentali prodotte a decorrere dal 2022, considerando, altresì, gli effetti sospensivi ex lege discendenti dalla previsione dell’art. 85, quarto comma, del decreto-legge 17marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il giudizio non sarebbe estinto; la revisione è stata effettuata sulla base delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute dall’economo (nn. 35, 62, 71, 99 e 110 del 2019) e dei relativi allegati. Detta revisione ha condotto a raggruppare le spese, complessivamente pari ad euro 8.822,34, nelle seguenti voci: minute spese d’ufficio (euro 3.692,18); missioni (euro 1.426,20); imposte e bolli (euro 1.692,33); spese postali (euro 646,60); spese di rappresentanza
(euro 1.028,13); varie (euro 336,90); sotto il profilo formale, il prospetto depositato dall’Amministrazione comunale, contenente 114 registrazioni in 13 pagine, diverge ictu oculi dal modello n. 23 approvato dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, in quanto dal n. ordine 1 al n. ordine 62 le registrazioni iscritte nella colonna “anticipazioni e rimborsi periodici” (parte sinistra del “carico”
delle somme anticipate) e quelle iscritte nella colonna “versamento in tesoreria” (parte destra in “scarico” delle somme spese) non sono allineate sulla medesima riga. Nello specifico, nella prima pagina è compilata integralmente la colonna di destra mentre la colonna di sinistra riporta esclusivamente una registrazione (mandato di costituzione del fondo economale). Dal n. ordine 1 al n. ordine 62 si alternano pagine contenenti registrazioni solo a destra, pagine contenenti registrazioni solo a sinistra e pagine contenenti, non allineate, registrazioni in entrambe le colonne. Tale divergenza vanifica la portata dell’art.
93 del Tuel, alla cui stregua l’esame del conto deve potersi effettuare sulla base delle risultanze del modello e la documentazione relativa va allegata solo ove espressamente richiesto; l’utilizzazione del fondo economale del 2019 in diversi casi è avvenuto per il pagamento di spese dell’esercizio finanziario precedente (vedasi Allegato relazione); i pagamenti sostenuti a valere sul fondo economale sarebbero, salve le eccezioni di cui appresso, discaricabili, attesa la loro inerenza alle finalità istituzionali dell’ente territoriale; sono classificate come spese di “missione”, in ogni caso carenti degli “appositi atti autorizzativi” di cui al combinato disposto artt. 5, secondo comma, lett. j, e 11, secondo comma, del regolamento comunale, spese che costituiscono rimborsi di spese di vitto e di trasporto, come tali non rientranti nelle anticipazioni erogabili a valere sul fondo economale. Inoltre, in qualche caso, tali esborsi sono privi della documentazione fiscale., per complessivi euro 28,70; sono state classificate come di “rappresentanza” le spese sostenute per n. 2 cene (l’una per la commissione edilizia e l’altra per il gruppo degli alpini), dell’importo complessivo di euro 600,00, per n. 3 cuscini funebri dell’importo di complessivo di euro 240,00, per n. 2 rinfreschi di Natale (uno tenutosi nell’esercizio precedente) dell’importo complessivo di euro 127,13, per l’acquisto di una targa, di cui non si è rinvenuta la motivazione, dell’importo di euro 61,00. Tali spese non sarebbero inerenti ai fini istituzionali dell’ente locale né destinate a soddisfarne l’essenziale funzione rappresentativa esterna; per altri casi di spese, appartenenti a diverse tipologie (v. Allegato relazione) mancherebbe la documentata prova dell’avvenuto esborso (casi di documentazione fiscale in tutto o in parte assente), in violazione dell’art. 11, sesto comma, del regolamento comunale.
Con memoria depositata il 3 febbraio 2026 ha svolto la propria difesa scritta l’agente contabile, che: produce documentazione a giustificazione delle spese effettuate, distinta per tipologia di spesa (all. 1-155), evidenziando che molti scontrini sono poco o parzialmente o assolutamente illeggibili, stante il tempo trascorso dalla loro stampa effettuata su carta chimica; deduce che tutte le spese sostenute avrebbero strettissima rilevanza istituzionale, sarebbero di piccola o piccolissima entità e in ogni caso si sarebbero dovute sostenere. Esse sono state fatte spesso in urgenza, per non arrecare danno all’Ente e utilizzando il servizio economato per ottenere un notevole risparmio di tempo e di risorse, considerata la cronica carenza di personale e la grande mole di servizi di competenza dei diversi uffici. Conclude per il discarico totale, invocando la conformità a legge del proprio operato e l’assenza di dolo.
La Procura non ha depositato memoria conclusionale.
All’udienza pubblica odierna, il Pubblico ministero ha concluso per il discarico parziale, con liquidazione del debito relativamente alle spese di rappresentanza per i due rinfreschi, di quelle per l’acquisto dei cuscini floreali e della spesa per i membri della commissione edilizia, per un totale di euro 667,15. Il convenuto ha concluso per il discarico, come da atti. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato in via pregiudiziale a pronunciarsi, anche d’ufficio, sull’estinzione del giudizio. A norma dell’art. 150, c. 1, del c.g.c., il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della Sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero. Secondo quanto sancito dal comma successivo della disposizione, l'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio.
L'esame giudiziale dei conti degli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni risponde a un interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla verifica della regolarità della gestione del denaro o dei beni della collettività. Con la norma in questione (già art. 2 l. 20/1994) il legislatore ha inteso trovare una sintesi equilibrata tra detto interesse e l'interesse delle parti (agente contabile e P.A.) a una sollecita definizione del rapporto tra esse intercorrente, prevedendosi l'estinzione del giudizio di conto qualora quest'ultimo sia stato depositato nella segreteria della Sezione competente al suo esame, senza che entro il termine quinquennale sia stata depositata la relazione del magistrato relatore ovvero elevate contestazioni (cfr. Sez. Liguria, n. 64/2022). Osserva il Collegio che il termine di cinque anni di cui all’art. 150 c.g.c. ha senz’altro natura processuale ed in quanto tale soggetto tanto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, quanto alla sospensione di cui all’art. 85, comma 4, del decretolegge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod. (cfr. Sez. Liguria, n. 70/2022). Risulta da quanto si è venuti dicendo che, relativamente al conto de quo, depositato in data 15 ottobre 2020, risulta tempestiva la relazione di addebiti del 16 ottobre 2025, anche considerando solamente la sospensione feriale dei termini.
2. Osserva il Collegio che la responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno il maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verificazione di un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda l’art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a norma del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei requisiti formali (cfr. Sez. II, n. 256/2020). In questa prospettiva, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del conto non ne preclude l’autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura sostanziale (Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez.
Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008). La Sezione ha già rilevato che le irregolarità contabili non danno luogo a liquidazione di debito a carico dell’economo tutte le volte che non si configuri un danno effettivo a carico dell’amministrazione, in quanto quest’ultima avrebbe comunque dovuto sostenere le spese di cui trattasi, con conseguente esclusione di un ammanco in senso tecnico produttivo di obbligo di ristoro (ex aliis, Sez. Liguria, nn.
70/2022; 37/2023). Ai fini dell’esame del conto economale de quo, il Collegio ritiene di dare continuità, altresì, agli approdi della Sezione con riferimento alla natura delle spese economali e alla documentazione a corredo delle stesse.
Nella giurisprudenza di questa Sezione è stato rilevato che la gestione delle spese pubbliche è informata al principio della programmazione e si snoda attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (cfr. artt. 152, 182 ss. d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le spese economali costituiscono una deroga rispetto a tale scansione procedimentale e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa. Le spese economali rivestono, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito della programmazione generale e secondo l’ordinario procedimento di spesa (ex aliis, Sez.
Liguria, n. 70/2022). Resta fermo che le spese devono essere giustificate con la produzione della pertinente documentazione (ex pluribus, Sez. Liguria, n.
101/2023), con conseguente discarico nei casi di sostanziale finalizzazione istituzionale delle spese medesime (cfr. Sez. Liguria, n. 37/2023).
3. In base alla produzione documentale dispiegata dal convenuto con la memoria difensiva, vagliata nel contraddittorio processuale, appaiono predicabili l’inerenza e la riconducibilità alle finalità istituzionali delle spese per cui è giudizio. In particolare, risulta che le spese, sulla scorta della documentazione depositata, sono riconducibili alle finalità proprie dell’Ente e comunque a compiti assunti dagli organi di governo e da quelli amministrativi come istituzionali. Ed è proprio muovendo da tale produzione che la Procura Regionale ha concluso per il discarico parziale del contabile, con liquidazione dell’importo residuo pari ad euro 667,15, per le spese relative a due rinfreschi, a quella per i membri della commissione edilizia e a quelle per l’acquisto di cuscini funebri, tutte prive dei caratteri che qualificano le spese di rappresentanza.
Osserva il Collegio che il conto economale è un conto di competenza e non di cassa ed è, pertanto, soggetto al principio di annualità della gestione, di guisa che non sono possibili imputazioni di spesa relative ad esercizi diversi da quello al quale il conto si riferisce (ex multis, Sez. Liguria, n. 227/2021). In ordine alle spese di rappresentanza, esse, sotto il profilo finalistico, hanno come obiettivo il miglioramento dell’immagine dell’ente o della percezione che il pubblico ha verso il soggetto che le effettua. In questa prospettiva, le spese di rappresentanza si configurano essenzialmente volte ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Esse devono dunque assolvere il preciso scopo di consentire all’ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini. Le spese di rappresentanza devono allora rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività, e l’attributo della eccezionalità. I caratteri di inerenza, ufficialità e eccezionalità sono in linea di principio esclusi rispetto alle spese sostenute per l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni ed incontri in senso lato conviviali, nonché per gli acquisti di omaggi a favore di terzi (ex aliis, Sez.
Liguria, n. 187/2021; n. 26/2025).
In definitiva il conto, nella misura in cui vengono imputate spese effettuate in esercizi diversi da quello di riferimento e sostenute spese qualificate come di rappresentanza ma prive dei caratteri propri della categoria, è irregolare. Alla declaratoria di irregolarità segue la liquidazione del debito del contabile per euro 667,15, somma relativa alle spese per due rinfreschi, alla spesa per la cena dei componenti della commissione edilizia e alle spese per l’acquisto di tre omaggi floreali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, liquida in euro 667,15
(seicentosessantasette/15) il debito del convenuto VE TA.
Pone a carico del convenuto le spese di giustizia, liquidate con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT SS ER RL AN
Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 226,33 (euro Duecentoventisei/33). Genova, 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria LE ST (f.to digitalmente)
(f.to digitalmente ) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria LE ST (f.to digitalmente)