Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC OR, SA ZI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio dell'avvocato ANNA MA FERRETTI, che li difende unitamente all'avvocato RINO GRACILI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EN OL, IN MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. CLEMENTI 70, presso lo studio Associato BISCEGLIE CARLUCCIO PARDINI, difesi dall'avvocato RUGGERO ROMANI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
EN AS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 268/00 del Tribunale di LUCCA, depositata il 24/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato FERRETTI Anna AR, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR della Sez. distaccata di Pietrasanta, AS ED , AR IN e LO NZ, proprietari di distinti terreni (e relativi fabbricati) siti in Comune di Pietrasanta, via del Serraglio, rispettivamente censiti ai mappali 456, 459 e 461 del fol. 23 del N.C.T., convenivano in giudizio OR AN e ZI IS, coniugi proprietari del fondo di cui al mappale 469.
Assumevano che questi ultimi, verso la fine di luglio del 1995, per necessità di trasporto di materiali edili, avevano rimosso una rete di recinzione di una strada privata;
che ripristinata la rete a seguito delle lamentele di essi ricorrenti, i AN avevano eretto, al termine della strada privata e con invasione delle proprietà NZ e BA, delimitate da un fosso di confine, una struttura fissa in muratura per ingresso all'abitazione, con cancello e spallette di cemento;
che a questa struttura i convenuti avevano portato gli attacchi al contatore dell'acqua e quelli luce per un faretto d'illuminazione; che vi avevano apposto altresì la numerazione "77 A", così ingenerando confusione con quella ("77") regolarmente assegnata dal Comune di Pietrasanta alla proprietà del ricorrente NZ;
che tanto la struttura fissa, quanto l'apposizione della suindicata numerazione, non erano state precedute da autorizzazioni pubbliche;
che, per effetto dei citati episodi, si erano determinate turbative in danno di tutti i ricorrenti, stante la menomazione del possesso della strada privata, con aggravamento altresì nell'uso della stessa;
che i convenuti avevano posto in essere un comportamento volto a costituire una servitù in danno del fondo posseduto dai ricorrenti senza aver partecipato - essi stessi o il loro dante causa - alla realizzazione della strada e alla sua manutenzione.
Tanto esposto, chiedevano gli attori che l'adito OR ordinasse ai AN di cessare le turbative in questione conseguenti all'utilizzo della strada privata;
di ripristinare lo "status quo ante" con eliminazione dell'ingresso alla proprietà e con nuova erezione della originaria rete di recinzione sita tra le proprietà NZ e BA;
di demolire quanto costruito sulla sede stradale. Si costituivano i convenuti resistendo alle avverse pretese.
Con sentenza del 12 giugno 1997 il OR rigettava il ricorso sul rilievo della decadenza degli stessi ex art. 1170 c.c., regolando le spese secondo la soccombenza.
Proposto gravame dai soccombenti, espletata una CTU descrittiva dei luoghi della controversia, con sentenza del 24 marzo 2000, il Tribunale di Lucca, in riforma dell'impugnata pronunzia, ordinava agli appellati la cessazione delle turbative, con condanna degli stessi alla chiusura dell'accesso al fondo realizzato sulla via del Serraglio e al ripristino della preesistente rete.
Rigettate le restanti domande, compensava quel giudice per un terzo le spese di lite, complessivamente considerate, con condanna degli appellati al rimborso, in favore delle controparti, dei due terzi residui.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, OR AN e ZI IS. Resistono con controricorso illustrato da memoria AR IN e LO NZ.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti di AS ED, che non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 83 e 125 stesso codice,
essendo gli atti di citazione in appello dinanzi al Tribunale di Lucca notificati ai ricorrenti basati su procura inesistente in quanto priva delle firme degli appellanti e risultando altresì la copia notificata al AN priva del nome dell'avvocato cui la procura sarebbe stata conferita.
La doglianza non può essere accolta giacché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il precetto dell'art. 125 primo comma c.p.c., che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti, non si riferisce alla procura alle liti la quale, apposta, come nel caso di specie, a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non è sottoscritta dalla parte nella copia notificata (v. Cass. n. 7705/90, n. 5028/93, n. 14999/2000, n. 146/98). E del resto l'eventuale nullità determinata dalla mancanza di sottoscrizione sarebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio degli attuali ricorrenti nel giudizio d'appello (v. Cass. n. 14637/99). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e difetto di motivazione, avendo il Tribunale, sul punto della protrazione o meno del comportamento di essi ricorrenti per un tempo idoneo alla prescrizione dell'azione possessoria, omesso, in tutto o in parte, l'esame delle deposizioni dei testi RI, BA, AT OL, AG, AG e NE, che invece concordavano pienamente con le difese svolte in prime cure in base alle quali il OR aveva respinto il ricorso possessorio essendo ampiamente decorso il termine di un anno dall'inizio delle turbative. Nel riformare la sentenza pretorile il giudice d'appello non aveva tenuto in alcun conto il percorso logico seguito dal primo giudice ed aveva altresì attribuito pro-quota ad essi ricorrenti le spese della Ctu di seconde cure, pur riconosciuta del tutto inutile. La doglianza è infondata.
Premesso che la decadenza ex art. 1170 c.c. era stata ritenuta dal primo giudice sulla scorta di una erronea valutazione delle risultanza istruttorie, ha desunto il giudice d'appello dal raccolto testimoniale che la concretizzazione della lesione possessoria, correlata all'intendimento dei coniugi AN di utilizzare la strada privata "ad immagine" di servitù di passaggio (con correlativo "animus turbandi") era avvenuta - e risultava percepibile come tale dai ricorrenti di prime cure - solo in epoca prossima al giugno 1995, allorché le strutture portanti del cancello erano risultate oggettivamente realizzate. Sicché, essendo ravvisabile la molestia quando l'atto lesivo includa una pretesa possessoria da parte dell'agente, tale da apparire oggettivamente, prodromica all'atto inteso a pregiudicare l'altrui possesso, errato era l'assunto pretorile circa l'iniziale decorso del termine di decadenza già a far data dall'espletamento del passaggio durante i lavori edili.
Con la conseguenza che, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 9 febbraio 1996, nessuna decadenza risultava nella specie maturata.
Ebbene, come ognun vede, tali conclusioni sono il risultato di un accertamento di fatto, non solo completo ed esauriente, ma sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o da errori giuridici e come tale incensurabile in questa sede di legittimità. Mentre le critiche;
in ordine alla valutazione delle prove in contrasto con le istanze, eccezioni e deduzioni formulate in sede di gravame di merito, ignorano il consolidato insegnamento giurisprudenziale circa la "riserva" al giudice del merito della interpretazione e della valutazione del materiale probatorio, nonché della scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, riserva che rende qui insindacabile il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Tribunale è pervenuto ad un logicamente motivato giudizio, diverso da quello formulato dal primo giudice.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso va respinto con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di AR IN e LO NZ, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 90,00, oltre ad euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004