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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1511/2022 depositato il 15/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210001775430 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e alla richiesta di definizione agevolata
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti e alla richiesta di definizione agevolata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato all'ADER ed all'AdE DP di Foggia, la ricorrente impugnava la cartella di pagamento, notificata il 21.3.22, indicata in epigrafe, emessa per l'importo di € 9.358,06, oltre sanzioni ed accessori di legge
Il ricorrente eccependone la nullità della cartella e ne chiedeva l'annullamento.
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) omessa e/o invalida notifica delle cartelle esattoriali;
-2) insesitenza dell'obbliogazione di pagamento, atteso che le somme docute erano state pagate in sede di ravvedimento operoso;
3) violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'AdE resistente, si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Con successiva memoria, depositata in data 12.3.23, il ricorrente rilevava e documentava di aver presentato istanze di adesione alla rottamazione quater ex art. 1 co. 236 della Legge 197/22.
Con successiva istanza, il ricorrente allegava F24 di pagamento delle rate del piano di rateizzazione e chiedeva dichiararsi l'estinzione della causa per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che va dichiarata l' estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente ha documentato di aver presentato istanze di adesione alla rottamazione quater ex art. 1 co.
236 della Legge 197/22 e di aver definito le pendenze tributarie.
Tale circostanza integra gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per la definizione delle pendenze tributarie ex ex art. 1 co. 236 della Legge
197/22 e compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1511/2022 depositato il 15/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210001775430 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e alla richiesta di definizione agevolata
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti e alla richiesta di definizione agevolata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato all'ADER ed all'AdE DP di Foggia, la ricorrente impugnava la cartella di pagamento, notificata il 21.3.22, indicata in epigrafe, emessa per l'importo di € 9.358,06, oltre sanzioni ed accessori di legge
Il ricorrente eccependone la nullità della cartella e ne chiedeva l'annullamento.
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) omessa e/o invalida notifica delle cartelle esattoriali;
-2) insesitenza dell'obbliogazione di pagamento, atteso che le somme docute erano state pagate in sede di ravvedimento operoso;
3) violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'AdE resistente, si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Con successiva memoria, depositata in data 12.3.23, il ricorrente rilevava e documentava di aver presentato istanze di adesione alla rottamazione quater ex art. 1 co. 236 della Legge 197/22.
Con successiva istanza, il ricorrente allegava F24 di pagamento delle rate del piano di rateizzazione e chiedeva dichiararsi l'estinzione della causa per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che va dichiarata l' estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente ha documentato di aver presentato istanze di adesione alla rottamazione quater ex art. 1 co.
236 della Legge 197/22 e di aver definito le pendenze tributarie.
Tale circostanza integra gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per la definizione delle pendenze tributarie ex ex art. 1 co. 236 della Legge
197/22 e compensa le spese di lite.