Sentenza 27 ottobre 2011
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato. (Fattispecie di collocazione dell'arma all'interno di una scatola custodita in un garage cui l'imputato aveva liberamente accesso).
Commentario • 1
- 1. Art. 697 - Detenzione abusiva di armihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2011, n. 46622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46622 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/10/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2268
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 29657/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.A. nato il (omesso) ;
2) Ze.Al. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 7.4.2011 della Corte di Appello di Bologna;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. GAETA Piero, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
sentito il difensore, avv. Sintucci Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi
OSSERVA
1) Con sentenza del 7.4.2011 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, emessa il 30.6.2010, con la quale Z.A. e Ze.Al. erano stati condannati alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa ciascuno per i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, ricettazione della stessa e detenzione illegale di munizionamento, ascritti ai capi a), b) e d), unificati sotto il vincolo della continuazione, con espulsione degli stessi dal territorio dello Stato a pena espiata, concedeva le circostanze attenuanti generiche a Z.A. riducendo la pena inflitta allo stesso in primo grado ad anni 2, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, e riduceva la pena inflitta a Ze.Al. ad anni 2, mesi 10 di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2) Ricorre per cassazione Z.A. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 110, 43 e 648 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, nonché la illogicità ed insufficienza della motivazione. La conoscenza del luogo in cui era custodita la pistola e la possibilità di entrarne in possesso non sono elementi idonei ad integrare il reato di ricettazione.
Nè sussiste il reato di detenzione dell'arma, non avendo l'imputato la possibilità di disporre della stessa se non con il consenso del fratello.
Quanto al dolo non vi è prova della consapevolezza della provenienza da reato dell'arma, essendosi egli fidato di quanto dettogli dal fratello.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 202, 232 e 235 c.p.. La Corte territoriale ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato senza alcuna valutazione della pericolosità. Non ha tenuto conto infatti che il ricorrente non ha precedenti penali, aveva regolare permesso di soggiorno e svolgeva attività lavorativa, era inserito in uno stabile contesto sociale, l'arma ritrovata apparteneva al fratello, aveva collaborato con le forze dell'ordine. La Corte di Appello ha rinviato per relationem alla sentenza del Tribunale, che, a sua volta, aveva applicato la misura soltanto sulla base del fatto contestato.
2.1) Ricorre per cassazione anche Ze.Al. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis c.p. ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche senza tener conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare del comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza dell'arresto.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 202, 203 e 235 c.p.. La Corte territoriale ha applicato la misura di sicurezza senza alcuna valutazione della pericolosità, non avendo tenuto conto di tutto quanto già esposto con riferimento al ricorso di Z.A. , nonché della circostanza che la pistola era stata ritrovata in un vano sottoscala, chiusa in una scatola di cartone e che non era stata mai utilizzata.
3) I ricorsi sono infondati in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
3.1) Quanto al ricorso di Z.A. , va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, "in materia di detenzione di armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde da qualunque considerazione temporale e della possibilità di un utilizzo immediato" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 26.11.1996 n. 10165). Si ha quindi detenzione abusiva di un'arma "ogni qual volta che tra l'agente e l'arma risulti sussistente un rapporto ovvero una relazione di fatto che gli consenta la disponibilità dell'arma, e ciò indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l'agente e l'arma detenuta. Non è quindi necessario che l'agente abbia sempre con sè o presso di sè l'arma abusivamente detenuta:
detiene ugualmente anche chi, pur non avendo con sè o presso di sè l'arma, la custodisca o la possegga in un luogo dal quale possa prelevarla sia direttamente che indirettamente, secondo le libere determinazioni della sua volontà. Nè la natura di tale rapporto muta se esso si instaura nei confronti di più persone, che sono codentori, se nei confronti di ciascuna di esse ed in via autonoma è accertata la sussistenza degli elementi costituenti la detenzione". La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente logicamente, ha ritenuto che sussistesse il rapporto sopra delineato tra il ricorrente e l'arma, desumendolo non solo dalla conoscenza (da parte dell'imputato) della presenza dell'arma e del luogo di occultamento, ma anche dalla possibilità di libero accesso in quel luogo (tanto che fu lo stesso imputato a condurvi gli inquirenti), dalle particolari modalità di conservazione e custodia (in una scatola contenente vecchi indumenti nel garage) in modo da non essere visibile a chiunque, dalle stesse ammissioni dell'imputato, secondo cui egli era stato incaricato dal fratello di consegnare l'arma al "R. ", nel caso questi fosse passato a richiederla. Sulla base di tali elementi, ineccepibilmente, ha ritenuto la Corte di merito che il prevenuto avesse la piena disponibilità dell'arma e che, quindi, la codetenesse con il fratello Al. .
Quanto al reato di ricettazione ha ritenuto, correttamente, la Corte che, accertato il rapporto materiale con la res di provenienza illecita, sussisteva indubitabilmente l'elemento soggettivo, desumibile "dalla stessa qualità del bene detenuto, il cui acquisto regolare avviene necessariamente attraverso specifici canali e con l'osservanza di determinate formalità, la cui mancanza appare logicamente spiegabile solo con la consapevolezza di un acquisto in mala fede" (pag. 4 sent.). Ed ha ulteriormente evidenziato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere desunta anche dalla omessa o non attendibile indicazione o giustificazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex multis Cass. pen. sez. 2 n. 29198 del 25.5.2010) e che il dolo è configurabile anche nella forma eventuale (Cass. sez. un. n. 12433 del 26.11.2009, Nocera). 3.2) Il ricorso di Ze.Al. è, a sua volta, infondato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 6200 del 3.3.1992; Cass. sez. 6 n. 34364 del 16.6.2010). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 7707 del 4.12.2003). La Corte territoriale ha pienamente giustificato l'esercizio del potere discrezionale attribuitole, evidenziando che gli elementi favorevoli all'imputato (desumibili dal suo stato di incensuratezza) non potessero che soccombere in presenza della oggettiva gravità e pericolosità della condotta (detenzione illegale di un'arma di illecita provenienza) e del comportamento processuale dell'imputato "basato su una falsa versione dei fatti.." (cfr. pag. 5 sent.). Ha quindi ritenuto assolutamente prevalenti tali "elementi negativi" per escludere l'invocato beneficio.
3.3) Fondati sono, invece, i ricorsi in relazione all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, a pena espiata, dal territorio dello Stato.
L'espulsione dal territorio dello Stato del condannato alla pena della reclusione per un tempo superiore ad anni due (art. 235 c.p. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, richiede il previo, concreto accertamento della pericolosità sociale del reo (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 48937 del 5.11.2009). Con i motivi di appello gli imputati, nel censurare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, avevano dedotto che essi, oltre ad essere incensurati, erano da anni integrati nel territori dello Stato italiano con famiglia e svolgevano onesta attività lavorativa.
La Corte territoriale senza esaminare i rilievi difensivi in relazione alle risultanze processuali, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado (a sua volta estremamente sintetica sul punto), assumendo che trattavasi di "soggetti solo asseritamente integrati nel paese.." e che andava condiviso il giudizio di pericolosità formulato in prime cure.
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni, motiverà adeguatamente in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011