Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
L'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino comunitario o dello straniero condannato alla pena della reclusione per un tempo superiore ad anni due (art. 235 cod. pen., come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modd., in L. 24 luglio 2008, n. 125), richiede il previo concreto accertamento della pericolosità sociale del reo.
Commentario • 1
- 1. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2009, n. 48937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48937 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
489 37 / 0 9
ACR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI TERZA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 05/11/2009
SENTENZA
N. 1324 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ERNESTO LUPO
- Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 21731/2009 Dott. AGOSTINO CORDOVA
-
Dott. MARGHERITA MARMO
- Consigliere - Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) KOESSLINGER MANFRED N. IL 23/07/1960
avverso la sentenza n. 2378/2007 GIP TRIBUNALE di RIETI, del 10/07/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AGOSTINO CORDOVA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ; aw illas con inuio le suutin 20 injufuate eiuitatamente alle disforte espulsione Udit i difensor Avv.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.7.2008 il G.i.p. presso il Tribunale di Rieti applicava ex art. 444 C.p.p. a Koessinger Manfred la pena di tre anni, due mesi di reclusione ed euro 11.700 di mulya, ed a Licaj Eurel quella di tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine al reato di cui agli art. 110 C.p., 73 c. I, I bis, 80 c. II D.P.R. 309\90 per avere, in concorso tra loro, negoziato e comunque detenuto circa kg. 5,5 di cocaina, pari a
1.970 dosi singole, che il primo cedeva al secondo dietro pagamento di euro 13.500; ed inoltre, quanto al Liaj, per avere detenuto a fini di spaccio presso la propria abitazione gr. 164 di cocaina. nonché pèr il reato di cui agli art. 2 e 7 l. 895\67 per avere detenuto abusivamente una pistola e quattro cartucce.
Veniva altresì applicata l'espulsione di entrambi dal territorio nazionale a pena espiata, ex art. 1 d.l. 92\08. Proponeva ricorso personalmente il Koesslinger, deducendo quanto segue:
a) era stata applicata la misura di sicurezza esclusivamente quale conseguenza ex art. 235 C.p. della condanna superiore a due anni, trascurando qualsiasi riferimento a carico dei destinatari dei presupposti di pericolosità congiuntamente richiesti dal combinato disposto degli art. 202, 203, 205, 235, 133 C.p.: e ciò nonostante la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti;
b) il nuovo testo degli art. 235 c. III e 312 c. II C.p. fa espressamente salve le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, donde la permanente riferibilità, quanto all'art. 235 C.p., a quella generale degli art. 199 ss. C.p., incompatibile con qualsiasi automatismo applicativo;
c) pertanto la misura in esame poteva essere applicata solo ove concretamente sussistesse la pericolosità sociale del condannato, specie per la reiterazione dei fatti delittuosi: ma mancava qualsiasi motivazione al riguardo. Chiedeva quindi l'annullamento per tale parte dell'impugnata sentenza.
Con requisitoria scritta, anche la P.G. presso questa Corte chiedeva per tale parte l'annullamento della sentenza, mancando la motivazione al riguardo, come da Cass. n. 44336\08.
MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva questa Corte che l'art. 86 del D.P.R. 309\90 che dispone l'espulsione dallo Stato dello straniero in caso di condanna, fra, l'altro, per il reato di cui all'art. 73, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 58 del 24.2.1995 nella parte in cui faceva discendere automaticamente tale espulsione solo da detta condanna, e cioè senza il concreto accertamento della pericolosità sociale.
Vero è che l'art. 235 C.p., come sostituito dalla 1. 24.7.2008 n. 125, prevede l'espulsione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il cittadino comunitario o lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni: ma ciò deve intendersi alle condizioni di cui alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, come da giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (v. Sez. I, 18.11.2008, n. 44336).
Infatti, la dizione "oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge" deve intendersi fatto anche a quello di cui al citato art. 86, così come modificato dalla Corte
Costituzionale, trattandosi di un principio di carattere generale attinente alle misure di sicurezza, per cui non va ravvisata una nuova questione di costituzionalità. Rier Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Terni per una nuova pronunzia sul punto in esame.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla Tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma il 5 Novembre 2009.
A. Cordova, rel.-est.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 2 1 DIC. 2009
IL CANCELLIERE C
(Paolo piensurat disposta espulsione e rinvia al
E. Lupo, pres.
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