Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15003 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
DOME 689 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE . N 15003/03 ponaU PIEM 24- a L. istem 23 al s Oggetto ART. odifiche SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 31821/01 Dott. RI DE MUSIS Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Cron. 30431 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Rep. - Dott. Carlo PICCININNI -· Consigliere Ud. 02/04/2003 - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SANT ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente ·
contro
PULITANO' DOMENICA;
intimata avverso la sentenza n. 145/01 del Giudice di pace di 2003 LOCRI, depositata il 31/05/01; 864 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Carnuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 Pulitanò Domenica, con ricorso al Giudice di pace di Locri depositato il 21 febbraio 2001, proponeva op- posizione avverso verbale di accertamento di una viola- zione dell'art. 142 del codice della strada, accertata a mezzo autovelox, deducendo, tra l'altro, la violazio- ne dell'art. 200 del codice della strada, per non esse- re stata la violazione immediatamente contestata. In contraddittorio con il Comune di Sant'Ilario dello Io- nio, il Giudice di pace di Locri, con sentenza deposi- tata il 31 maggio 2001, notificata il 5 ottobre 2001, accoglieva l'opposizione. Avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Ionio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Pulitanò il 4 dicembre 2001, formulando tre motivi di impugnazione. La parte intimata non ha presentato difese. Il ricorrente ha anche depositato memoria. 2 Motivi della decisione 1 Dopo avere premesso che il verbale di accertamen- to attestava che la violazione non era stata contestat a immediatamente perché l'accertamento era stato "effettuato con apparecchiature di accertamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo il pas- saggio del veicolo" e "comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" e che al controllo delle apparecchiature vi era un solo agente, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, poiché la contestazione successiva, con notifica del verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossi- bilità di contestazione immediata, fra i quali vi è il caso in cui l'accertamento sia avvenuta a mezzo di ap- parecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce che nel caso di specie a querela di il verbale, che sul punto fa prova fino falso, afferma che la contestazione eranon stata ef- 1'apparecchiatura fettuata immediatamente in quanto utilizzata consentiva la determinazione dell'illecito 3 solo dopo il passaggio del veicolo e ciò giustificava di per sé la contestazione successiva a norma dell'art. 201. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione avendo il Giudice di pace accolto l'opposizione censu- rando le modalità di organizzazione del servizio, col ritenere che la contestazione immediata era possibile ove si fosse utilizzata una seconda pattuglia. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli art. 23 della legge n. 689 del 1981, nonché degli artt. 152 a 155 c.p.c. si deduce al riguardo che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto tardiva la co- stituzione del Comune, mentre questa era ritualmente avvenuta con comparsa depositata il 21 maggio 2001, dieci giorni prima dell'udienza del 31 maggio 2001, fissata per la trattazione dell'opposizione, non essen- do previsto che la costituzione dovesse avvenire dieci giorni liberi prima dell'udienza. I primi due motivi del ricorso sono fondati. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la 4 contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 set- tembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giu- gno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giuri- sdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in propo- sito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margi- ne di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibi- lità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovve- ro dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". 5 Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha accol- to l'opposizione affermando che la contestazione imme- diata, nel caso di specie, era possibile ove fosse sta- ta predisposta una seconda pattuglia per compierla. Ma così facendo ha censurato le modalità di organizzazione del servizio di controllo, che rientrano nella discre- zionalità amministrativa ed attengono a valutazioni, circa la disponibilità e l'utilizzo delle pattuglie, incensurabili in sede di opposizione. Parimenti fondato è il terzo motivo, con il quale si lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto tardi- va la costituzione del convenuto avvenuta con comparsa depositata dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione, tenuto conto che il termine di dieci giorni per il deposito da parte dell'Amministrazione degli atti della procedura previsto dall'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981 non è un termine "libero", nè è un termine perentorio, ma è un termine ordinatorio (Cass. 27 settembre 2002, n. 14016; 3 giu- gno 2002, n. 8037), e che esso comunque non attiene al- dell'Amministrazione, la la costituzione in giudizio -quale nei giudizi come quello in questione dinanzi - al Giudice di pace può avvenire tempestivamente, a nor- ma dell'art. 319 c.p.c., anche nella prima udienza. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Cala- bria, che farà applicazione dei su detti principi di diritto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente beMusis) (Francesco Felicetti) (RI ра завите Pell mis IL CANCELLIERE SO SA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria it BOTT. 20032 CANCE 7