Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore; tale valutazione - che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica - va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta.( Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento disposto nei confronti di un giornalista che aveva inviato un certificato medico attestante la persistenza della patologia già denunciata ma recante data posteriore a quella dell'invio, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva, essendosi accertato che la mancanza contestata al dipendente non investiva la veridicità intrinseca dell'attestazione medica, e rilevato che il carattere evidente dello sfasamento fra la data di trasmissione del certificato e quella del suo apparente rilascio, unitamente alla circostanza che l'accertamento del perdurare della malattia e la conseguente decorrenza dei trenta giorni ulteriori di terapia e riposo prescritti erano da far risalire alla data dell'invio, inducevano ad escludere l'intento fraudolento del dipendente.)
Commentari • 2
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Corte di Cassazione - Sezione Lavoro La Beta S.r.l. ha licenziato il proprio dipendente signor Caio previa contestazione disciplinare del fatto che a partire dal mese di novembre 1999 erano state eseguite connessioni con la rete informativa interna della società utilizzando l'identificativo del Caio, e ciò anche da un'utenza telefonica del distretto di Milano, in giorni in cui il Caio era al lavoro nella sede di Avezzano; tali connessioni si erano verificate anche nei giorni 26, 27 e 28 dicembre utilizzando la password del Caio da poco sostituita. L'impugnativa del licenziamento, accolta dal Tribunale di Avezzano, è stata respinta dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza 30 ottobre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12083 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA DIVISIONE LA NAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CU RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO CAVALLUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 289/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/07/99 - R.G.N. 450/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato CAVALLUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Vittorio UT, dipendente della Poligrafici editoriale s.p.a in qualità di giornalista, venne licenziato durante un periodo di assenza per malattia, dovuta a sindrome ansioso-depressiva. Quale giusta causa di recesso il datore di lavoro dopo avergli contestato l'invio in data 29 maggio 1996 di un certificato attestante la persistenza della patologia ma recante la data del 1 giugno 1996, aveva posto lo scadimento di qualsiasi affidamento fiduciario nella regolarità della prestazione lavorativa, invocando, inoltre, quale giustificato motivo oggettivo l'entità delle assenze per malattia denunciate dal lavoratore nell'ultimo biennio, e la cronicità della diagnosi esposta, tale da determinare la impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Lo UT, dopo aver proposto senza esito, un procedimento cautelare dinanzi al Pretore, e, in sede di reclamo, al Tribunale di Bologna, impugnò il licenziamento dinanzi al Pretore di Firenze, che nella resistenza della Poligrafici s.p.a., accolse il ricorso, con sentenza confermata in sede di appello dal locale Tribunale.
Il giudice d'appello, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Poligrafici s.p.a. in relazione al precedente procedimento cautelare attivato dallo UT, ha osservato che la mancanza contestata allo UT non concerneva la intrinseca veridicità della diagnosi ma solo la trasmissione del certificato post-datato e che tale condotta pur censurabile non appariva tale da menomare irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Non sussistevano poi i presupposti del licenziamento per giustificato motivo ne soggettivo ne' oggettivo: non del primo, per quanto era risultato circa l'elemento intenzionale della condotta dello UT;
non del secondo essendo mancata la verifica della impossibilità della prestazione, tenendo anche conto delle previsioni del contratto collettivo che riconoscono all'azienda la facoltà di risolvere il rapporto in caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista, constatata da parte degli enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico. Infine, non era fondata la censura dell'appellante in ordine alla liquidazione del trattamento indennitario, avendo il Pretore osservato le prescrizioni dell'art. 18 Stat.lav.
La Poligrafici Editoriale chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di quattro motivi.
Lo UT resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 codice di procedura civile, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver disatteso la preliminare eccezione di incompetenza funzionale territoriale, avendo ritenuto autonomo , e potenzialmente indipendente, il giudizio ordinario rispetto alla precedente fase di urgenza, senza considerare che la instaurazione da parte dello UT del ricorso d'urgenza dinanzi al pretore di Bologna comportava un'inequivoca individuazione del giudice competente anche per la successiva causa di merito, con la conseguente definitività della competenza della magistratura bolognese.
Il motivo è infondato, poiché esso, senza alcuno specifico supporto normativo, e in base al solo, insufficiente, rilievo della strumentalità del procedimento cautelare, anticipa al momento di instaurazione di detto procedimento una preclusione stabilita per il giudizio di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2119 codice civile, anche con riferimento all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto irrilevanti ai fini della dedotta giusta causa di licenziamento, la trasmissione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante una visita che, in realtà, sul piano temporale avrebbe dovuto ancora avvenire, ed il cui esito era stato quello di certificare la prosecuzione di una malattia dichiarata prossima alla cessazione dal precedente controllo sanitario pubblico, e ciò sul solo rilievo che l'utilizzazione del certificato medico, sul piano dell'intensità dell'elemento intenzionale, non era tale da ledere il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro, e senza considerare che l'effettiva utilizzazione da parte dello UT del certificato artefatto dimostrava la preordinazione dell'operazione e la partecipazione ad essa dello stesso lavoratore, elementi, questi, di particolare rilievo proprio nell'ambito del giudizio di gravita da compiersi in base all'articolo 2119 codice civile, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che governano l'adempimento delle obbligazioni, anche accessorie, scaturenti dal contratto di lavoro.
Il motivo è infondato.
Come sottolineato dal Tribunale fiorentino, l'addebito mosso al lavoratore dalla odierna ricorrente, con la lettera 30 maggio 1996, riportata nel ricorso, nel suo nucleo essenziale, riguarda, la trasmissione via fax, in data 29 maggio 1996 da parte dello UT, di un certificato, redatto su carta intestata del dottor Paolo Costa, recante la data del 1 giugno 1996 ed attestante che a seguito di visita effettuata "in data odierna" lo UT risultava ancora "affetto da sindrome ansiosa depressiva e ipertensione borderline" con conseguente "prosecuzione per altri trenta giorni della terapia di riposo prescritto".
Il Tribunale, nell'escludere, nell'ambito dell'accertamento a lui istituzionalmente demandato, la reale gravita del comportamento del lavoratore, ha rilevato anzitutto che la mancanza contestata allo UT non investiva la veridicità intrinseca dell'attestazione medica fornita ossia l'effettiva consistenza della patologia certificato, ed anche osservato che non era neppure controversa la provenienza del certificato da parte di un sanitario. Il giudice di merito ha poi messo in evidenza che il carattere manifesto dello sfasamento fra la data di trasmissione del certificato e la data del suo apparente rilascio, unitamente alla circostanza che l'accertamento del perdurare della malattia e di conseguenza la decorrenza dei trenta giorni ulteriori di terapia e riposo prescritto erano da far risalire al 29 maggio 1996, portavano ad escludere l'intento fraudolento da parte dello UT. Al riguardo in tribunale si è anche dato carico della censura mossa dall'appellante, secondo la quale vi sarebbe stato palese contrasto fra la certificazione inviata dal lavoratore e gli accertamenti sanitari eseguiti dalla Commissione medica legale dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, di Trento, ossia dall'organo pubblico, cui è fatto riferimento nel motivo di ricorso ora all'esame. Il Tribunale ha osservato al riguardo che il giudizio conclusivo formulato il 24 maggio 1996 dal suddetto organo faceva riferimento ad una impossibilità da parte dello UT di riprendere la propria attività lavorativa sino tutto il 2 giugno 1996. Dal che, secondo il giudice di merito, l'insussistenza del dedotto palese contrasto fra la certificazione della commissione medica e quella trasmessa dallo UT.
È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva. Pacifico è poi che la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (cfr. per tutte Cass. 24 giugno 2000, n. 8631;) D'altra parte, tale valutazione va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 -
alla fattispecie concreta (cfr., anche qui per tutte, Cass. 2 febbraio 2000, n. 1144). Per quel che si è riferito in precedenza non vi sono dubbi che il Tribunale abbia fornito la razionale giustificazione delle proprie conclusioni in ordine all'elemento soggettivo della condotta addebitata allo UT. Resta solo da aggiungere che, ove mai fossero residuate incertezze circa il ruolo rivestito dal lavoratore nella vicenda della confezione del certificato, come adombrato nel ricorso, esse si sarebbero risolte in senso sfavorevole alla parte qui ricorrente, in base al criterio di distribuzione dell'onere della prova in materia di giusta causa del licenziamento.
Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 604/1966, anche in relazione all'articolo 1218 cod. civ.; omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver disatteso anche la domanda di conversione del recesso da giusta causa in giustificato motivo soggettivo ex articolo 3 della citata legge sui 604/1966, sempre facendo leva sull'asserita insufficienza dell'elemento intenzionale che aveva caratterizzato il comportamento contestato al lavoratore, e non considerando invece che, fondandosi l'elemento differenziale fra giusta causa e giustificato motivo soggettivo essenzialmente sulla discriminante dolo/colpa, in presenza di una situazione sicuramente determinata da un comportamento che la stessa sentenza aveva riconosciuto come volontario, consistente nell'invio da parte dello UT, in anticipo, di un certificato cronologicamente inconferente, al fine di ottenere il prolungamento di una malattia chiusa da un'apposita collegiale di controllo specialistico, la affermata insufficienza dell'elemento intenzionale risultava del tutto incomprensibile ed era del resto contraria al principio per cui nel momento in cui lavoratore aveva esercitato una eccezione la presunzione con ex articolo 1218 cod. civ. si rovesciava in suo sfavore. Per altro verso, anche nella prospettiva di una differenziazione meramente quantitativa fra i due tipi di recesso, la decisione di merito appariva comunque censurabile dal momento che nel comportamento dello UT, e in particolare nella sua personale partecipazione alla trasmissione anticipata della inconferente documentazione sanitaria, dovevano indubbiamente esser riscontrata gli estremi quantomeno del suo inadempimento agli obblighi di buona fede e correttezza come pure delle altre obbligazioni accessorie al contratto di lavoro.
Infine, la sentenza impugnata era comunque censurabile per aver sostanzialmente obliterato la dedotta ricorrenza di un motivo giustificante di carattere oggettivo, avendo omesso totalmente di verificare l'esistenza di un situazione di impossibilità sopravvenuta al regolare adempimento della prestazione lavorativa da parte dello UT, alla stregua dell'entità delle assenze per malattia poste in essere nell'arco dell'ultimo biennio, anche in considerazione della cronicità delle diagnosi, identiche nel tempo, successivamente esposte.
Il motivo è infondato.
Come in più volte affermato da questa Corte la giusta causa ed il giustificato motivo oggettivo, quest'ultimo implicante comunque un notevole inadempimento del lavoratore, anche se caratterizzato dalla gravita minore di quella che giustifica la risoluzione in tronco del rapporto, sono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato l'altro con preavviso, con conseguente ammissibilità della conversione d'ufficio di un licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo qualora il giudice, adito con l'impugnativa del provvedimento di risoluzione in tronco del rapporto, attribuisca al fatto posto a base del recesso dal datore di lavoro la minore gravita propria del licenziamento per giustificato motivo. (v. per tutte, Cass. 27 febbraio 1998, n. 2204). Orbene, il Tribunale di Firenze, in base alle argomentazioni delle quali si è detto nella trattazione del motivo che precede, ha in sostanza escluso che la condotta addebitata allo UT fosse diretta a pregiudicare il primario interesse della controparte in ordine alla verifica dello reale stato di salute del lavoratore e sulla base di questa valutazione ha poi ritenuto insussistente anche il giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Il Tribunale ha quindi valutato la condotta del lavoratore anche al fine di stabilire se il licenziamento fosse sorretto da un giustificato motivo soggettivo, e lo ha escluso, non già, come affermato nel ricorso, con un giudizio meramente "cosmetico" ma negando in radice che in assenza di intenzionalità residuasse nella condotta un minus rilevante ai fini del licenziamento. In definitiva, benché in modo sintetico, il Tribunale ha anche in questo caso reso congruamente ragione del suo giudizio, che per il resto rimane incensurabile. Per quel che attiene al profilo del giustificato motivo in senso oggettivo, deve condividersi l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe stata necessaria per riconoscere nel caso di specie la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la prova da parte del datore di lavoro di un pregiudizio all'attività produttiva o all'organizzazione aziendale, in ragione della permanenza nell'impresa del prestatore di lavoro, inidoneo fisicamente alla prestazione. Ma, come messo in luce dal Tribunale, con motivazione adeguata e incensurabile in questa sede, tale pregiudizio, nella specie , doveva escludersi dal momento che in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, l'azienda avrebbe avuto la facoltà di risolvere il rapporto in caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista, constatata da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico, ma non aveva provato la sussistenza di dette condizioni.
Con il quarto motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300/70, anche con riferimento all'articolo 1227 cod. civ., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver confermato in termini pressoché assiomatici la decisione di primo grado in ordine alla liquidazione del trattamento indennitario conseguente all'ordine di reintegrazione, trattamento determinato nella misura corrispondente esattamente al trattamento retributivo che sarebbe spettato allo UT.
In tale modo tuttavia la sentenza non aveva tenuto conto della estrema lentezza che aveva caratterizzato le iniziative giudiziarie della controparte e della circostanza che sia il Pretore che il Tribunale di Bologna avevano respinto le domande dello UT. Secondo la parte ricorrente, la liquidazione del trattamento indennitario eventualmente ritenuto spettante non avrebbe potuto eccedere il minimo legale di cinque mensilità, o, al più, prendere in considerazione il periodo successivo al 1997. Il motivo va disatteso, siccome rivolto, al di la della formale intitolazione quale violazione di legge a censurare direttamente la liquidazione del risarcimento in favore del lavoratore, senza peraltro evidenziare quali incongruenze o illogicità caratterizzerebbero tale liquidazione, non bastando al tal fine il riferimento alle iniziative giudiziarie in sede cautelare intraprese dallo UT. Il ricorso è quindi rigettato.
Le particolarità della vicenda esaminata rendono opportuna la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003