Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12083
CASS
Sentenza 18 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore; tale valutazione - che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica - va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta.( Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento disposto nei confronti di un giornalista che aveva inviato un certificato medico attestante la persistenza della patologia già denunciata ma recante data posteriore a quella dell'invio, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva, essendosi accertato che la mancanza contestata al dipendente non investiva la veridicità intrinseca dell'attestazione medica, e rilevato che il carattere evidente dello sfasamento fra la data di trasmissione del certificato e quella del suo apparente rilascio, unitamente alla circostanza che l'accertamento del perdurare della malattia e la conseguente decorrenza dei trenta giorni ulteriori di terapia e riposo prescritti erano da far risalire alla data dell'invio, inducevano ad escludere l'intento fraudolento del dipendente.)

Commentari2

  • 1Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13/09/2006 n° 19554Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006

  • 2Cassazione: licenziamento per comunicazione password per accesso alla rete aziendale
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2006

    Corte di Cassazione - Sezione Lavoro La Beta S.r.l. ha licenziato il proprio dipendente signor Caio previa contestazione disciplinare del fatto che a partire dal mese di novembre 1999 erano state eseguite connessioni con la rete informativa interna della società utilizzando l'identificativo del Caio, e ciò anche da un'utenza telefonica del distretto di Milano, in giorni in cui il Caio era al lavoro nella sede di Avezzano; tali connessioni si erano verificate anche nei giorni 26, 27 e 28 dicembre utilizzando la password del Caio da poco sostituita. L'impugnativa del licenziamento, accolta dal Tribunale di Avezzano, è stata respinta dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza 30 ottobre …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12083
Data del deposito : 18 agosto 2003

Testo completo