Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre n. 689, tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati in giudizio dall'amministrazione, devono ritenersi acquisiti al processo, a prescindere dalla rituale costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta. Pertanto il giudice adito deve valutarli - tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti - in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria.
Commentario • 1
- 1. Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NC ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, difeso dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6423/98 del Pretore di NAPOLI, depositata il 07/05/98 - R.G.N. 16692/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato MARTIRE per delega CHIANTERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso al Pretore di Napoli in data 7 novembre 1997, ES LE proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro della stessa sede - che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria (di lire 15.520.800) per avere assunto quindici dipendenti non per il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego (in violazione degli art. 11, 13 e 18 l. n. 264 del 1949) - deducendo che le quindici persone, qualificate lavoratori subordinati alle proprie dipendenze, erano invece allievi di una scuola di recitazione ospitata nei locali del teatro Augusteo da lui gestito. L'opposta Direzione provinciale del lavoro si costituiva in giudizio, allegando alla propria memoria la documentazione - sulla quale si fondava l'ordinanza-ingiunzione - e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, in accoglimento della proposta opposizione, annullava l'ordinanza- ingiunzione - con sentenza del 24 aprile/7 maggio 1998, ora denunciata - in base ai rilievi seguenti:
- l'amministrazione opposta ha agito in giudizio a mezzo di un proprio funzionario delegato;
- la delega (peraltro genericamente conferita) è stata, tuttavia, prodotta in fotocopia e, come tale, non è idonea ad attribuire al funzionario delegato il potere di rappresentare l'amministrazione in giudizio;
- di conseguenza, la costituzione dell'amministrazione opposta va considerata "inesistente";
- tale insanabile difetto inficia - impedendone l'acquisizione al processo - la produzione dei documenti allegati alla memoria dell'amministrazione, peraltro priva di sottoscrizione;
- di conseguenza, l'amministrazione non ha assolto l'onere della prova - affidata, appunto, a quei documenti - in ordine all'illecito addebitato all'opponente.
Avverso la sentenza del Pretore, l'amministrazione soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per asserita tardività (ai sensi dell'art.327 c.p.c.). Invero il ricorso risulta tempestivamente notificato (il 22 giugno 1999) - entro l'anno dalla data (7 maggio 1998) di deposito della sentenza impugnata (ai sensi dell'art. 327 c.p.c., cit., appunto) - ove si tenga conto che, in dipendenza della sospensione in periodo feriale, la scadenza di quel termine annuale in giorno festivo (domenica 21 giugno 1999) è stata prorogata di diritto (art. 155, 4^ comma, c.p.c.) al primo giorno seguente non festivo (22 giugno 1999, appunto).
Infatti, il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - relativa all'applicazione di sanzioni amministrative (di cui agli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981) - non rientra tra quelli per i quali è prevista (dall'art. 3 l. n. 742 del 1969) l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' l'inapplicabilità della sospensione riguarda qualsiasi ipotesi di violazioni amministrative in materia di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatorie, in quanto controversie soggette al rito speciale del lavoro (ai sensi degli art. 409 e 442 c.p.c.), ma soltanto le violazioni - espressamente e tassativamente previste (dall'articolo 35 della legge n. 689 del 1981) e consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi e premi obbligatori od altre violazioni dalle quali derivi quella omissione - con la conseguenza che la proposizione del ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa, va sempre valutata alla stregua di detto regime sospensivo, anche in materia di lavoro o previdenza ed assistenza obbligatorie, esclusion fatta - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza delle sezioni unite n. 63 del 2000) - soltanto per le ipotesi eccezionali d'inapplicabilità di quel regime (di cui all'articolo 35 della legge n. 689 del 1981). Tuttavia la sentenza investita dal ricorso per cassazione ha deciso sulla opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - inflitta all'attuale resistente per avere assunto quindici dipendenti non per il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego (in violazione degli art. 11, 13 e 18 l. n. 264 del 1949) - e, pertanto, l'impugnazione è soggetta al regime sospensivo del termine durante il periodo feriale, all'evidenza non ricorrendo alcuna delle ipotesi eccezionali d'inappiicabilità dello stesso regime.
2.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 77, 182 c.p.c., 2719 c.c.) - la Direzione provinciale del lavoro di Napoli censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inesistente la propria costituzione in giudizio e, di conseguenza, impossibile l'acquisizione al processo dei documenti allegati alla propria memoria difensiva, in dipendenza della produzione in fotocopia della delega a stare in giudizio, conferita ad un proprio dipendente, sebbene la validità del conferimento della "legittimazione processuale rappresentativa" è subordinata soltanto al requisito formale dell'atto scritto (art.77 c.p.c.), l'onere della documentazione relativa è necessaria solo se sia richiesta da controparte la giustificazione dei poteri rappresentativi - essendo sufficiente, in difetto di tale richiesta, la mera contemplatio domini - e, comunque, dev'essere obbligatoriamente integrata ad iniziativa del giudice (art. 182, primo comma, c.p.c.), in caso di contestazione, la documentazione relativa al conferimento della delega, mentre, nella specie, la contemplatio domini del delegato risulta integrata da atto scritto prodotto in fotocopia - che, in difetto di disconoscimento, ha la stessa efficacia delle copie autentiche (art. 2719 c.c.) - e, peraltro, l'eventuale difetto di potere rappresentativo andava integrato, appunto, ad iniziativa del giudice.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 23 l. n. 689 del 1981) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360,
n. 3 e 5, c.p.c.) - la Direzione provinciale del lavoro di Napoli censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provati i fatti, posti a fondamento della violazione addebitata all'attuale resistente, sebbene avesse comunque ottemperato - a prescindere dalla regolarità della propria costituzione - all'onere di depositare i documenti relativi all'infrazione ed alla contestazione. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
2.2. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il giudice adito - con decreto in calce al ricorso introduttivo - (tra l'altro) ordina, all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di "depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli alti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione" (ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689). Oltre ad essere meramente ordinatorio il termine all'uopo assegnato - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4931/2001, 373/1998, 583/197, 9310/1992) - nessuna forma è prescritta per il previsto deposito. Il deposito stesso, peraltro, prescinde dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta, che ne risulta onerata (vedi Cass. n. 7296/1996, in motivazione), e non condivide le formalità stabilite per la costituzione stessa (vedi Cass. n. 10696/2001). A prescindere, quindi, dalla ritualità della costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta - nella specie contestata sotto il duplice profilo della forma della delega, all'uopo conferita ad un funzionario, e della mancata sottoscrizione della memoria difensiva - devono ritenersi acquisiti al processo tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati dall'amministrazione. Una volta che l'amministrazione abbia, comunque, ottemperato all'ordine di deposito dei documenti, il giudice adito deve, infatti, valutarli - tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti - in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria (vedi, per tutte, Corte cost. n. 507/95, Cass. n. 909/1998). Non dissimile, tuttavia, dev'essere la valutazione del giudice, sul mancato deposito di quei documenti, parimenti in funzione dello stesso giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria (vedi, per tutte, Corte cost. n. 309/1997, cit., Cass. n. 6466/2000, 6571/1999, 7296/96). La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati.
Infatti, riposa - esclusivamente sull'asserita "inesistenza" della costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta - l'omessa considerazione dei documenti - depositati dall'amministrazione stessa, contestualmente alla propria costituzione - al fine di decidere sull'opposizione. Di tali documenti, invece, si doveva tenere conto - a prescindere dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione, che comunque li aveva depositati - al fine di decidere, appunto, sulla legittimità della pretesa sanzionatoria.
Tanto basta per accogliere il ricorso, senza scrutinare la fondatezza delle censure che investono l'asserita inesistenza della costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta (ed attuale ricorrente).
3. Il ricorso va, quindi, accolto per quanto di ragione. Per l'effetto la sentenza dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice di primo grado, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002