Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8037
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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Massime1

Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre n. 689, tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati in giudizio dall'amministrazione, devono ritenersi acquisiti al processo, a prescindere dalla rituale costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta. Pertanto il giudice adito deve valutarli - tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti - in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria.

Commentario1

  • 1Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitato
    Renato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8037
Data del deposito : 3 giugno 2002

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