Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4571
CASS
Sentenza 29 marzo 2001

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In tema di violazioni alle norme del codice della strada, fermo l'obbligo di procedere alla contestazione immediata delle stesse ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notifica del verbale, nei casi di eccesso dai limiti di velocità rilevati da apparecchiatura "autovelox" l'amministrazione è tenuta a precisare nel verbale notificato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari ed integranti la impossibilità di procedere a detta contestazione, in tal caso essendo, peraltro, escluso che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare anche le scelte organizzative della stessa amministrazione.(fattispecie in tema di contestazione di eccesso di velocità rilevato da pattuglia della polizia stradale a monte, a mezzo di "autovelox" idoneo a consentire la rilevazione solo contestualmente al passaggio del veicolo davanti all'apparecchio stesso, e non in un momento successivo, ed in assenza di una seconda pattuglia dislocata a valle per procedere alla contestazione.)

Commentario1

  • 1Prima di farmi la multa il vigile deve fermarmi sempre?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4571
Data del deposito : 29 marzo 2001

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