Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9502
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, va tenuto conto della diversa disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str., a tenore dei quali, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" (come è di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale di accertamento (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice) "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata", conseguendone, altrimenti, l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento.

Commentario1

  • 1Autovelox: legittime le multe elevate senza la presenza della polizia stradaleAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9502
Data del deposito : 28 giugno 2002

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