Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, va tenuto conto della diversa disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str., a tenore dei quali, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" (come è di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale di accertamento (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice) "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata", conseguendone, altrimenti, l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Autovelox: legittime le multe elevate senza la presenza della polizia stradaleAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9502 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA DO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 28/98 della Pretura di CATANIA, Sezione distaccata di BRONTE, depositata il 17/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che RE AT ha impugnato per cassazione la sentenza in data 17 giugno 1998 del Pretore di Catania, che ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza del Prefetto della stessa città irrogativa, di sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 7 C.S.;
che in questo giudizio non si è costituita la Prefettura intimata.
Ritenuto che, nel respingere il motivo di opposizione, con cui il AT aveva denunciato l'omessa e non motivata contestazione immediata dell'infrazione, il Pretore a quo ha argomentato che tale omissione potesse reputarsi giustificata in ragione delle condizioni metereologiche ("pioggerella"") allegate dallo stesso opponente.
Considerato che
, viceversa, come puntualizzato da questa Corte con la sua più recente giurisprudenza (cfr. nn. 6123/99; 4010, 10107/00; 2491/01), per le violazioni del codice stradale - non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale in tema di sanzioni amministrative, sub art. 14 l. 1991 n. 689, per cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (nn. 5904/97; 377/98; 9695/99) - va tenuto conto della diversa disciplina speciale, di cui agli artt. 200 e 201 C.S.. - A tenore dei quali, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" (come è di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale di accertamento (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice, in caso di opposizione) "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata"; conseguendone, altrimenti, l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento;
che effettivamente ha, quindi, nella specie errato il Pretore con il negare il rilievo alla omessa indicazione, nel verbale di accertamento dell'infrazione, dei motivi della sua mancata contestazione immediata, e con il surrogare tale omessa indicazione con proprie autonome valutazioni giustificative della mancanza della rituale contestazione;
che il ricorso va per tale assorbente - motivo, pertanto accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che sussistono comunque i presupposti per la decisione della causa, in questa sede nel merito, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c.;
che, a tali effetti, in applicazione del principio di diritto come sopra enunciato va direttamente accolta l'opposizione del ricorrente, per la rilevata illegittimità (derivata) dell'ingiunzione prefettizia: che ne comporta l'annullamento;
che le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione ed annulla l'ingiunzione opposta. Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 300, per spese ed onorari, relativamente al primo grado, ed in euro 250, per spese ed onorari per la fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002