Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9624 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 09 6 24 /0 2 3 REPUBBLICA ITALIANA 3 RTE SUPR 5 . IN NOME DECROPO 3 N 7 - » -8 A 1 O HABI CASSAZIONE T G S Oggetto N I R I A D L SEZIONE LAVORO L Lavoro E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D'ANGELO Presidente Dott. Bruno R.G.N. 1566/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 25367 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 18/04/0 2 DE MATTEIS ConsigliereDott. Aldo ha pronunciato la seguente SE N TE N ZA sul ricorso proposto da: GR AC EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.-
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2002 giusta delega in atti;
B 1691 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 302/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/01/99 R.G.N. 25996/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma l'INAIL ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Roma, con la quale era stato dichiarato che FA NT LE aveva subito infortunio sul lavoro in data 27/8/84, riportando invalidità temporanea di 90 giorni ed invalidità permanente del 13%, e condannato l'Istituto all'erogazione delle relative indennità e rendita;
conveniva quindi in giudizio la FA, per riforma di detta sentenza ed il rigetto dell'originaria domanda. La FA contestava la domanda ed il Tribunale, con sentenza del 6/5/98 - 13/1/99, riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda "attinente alla rendita per inabilità permanente per infortunio sul lavoro". Precisava il giudice del riesame che la costituzione della rendita nella misura del 13%, per il presente infortunio e per quello successivo del 28/11/89, non costituiva acquiescenza spontanea alla sentenza impugnata (come eccepito dell'altra parte) in quanto il comportamento dell'Istituto e la comunicazione data alla parte non avevano univoco significato, ben potendo essere configurati come ottemperanza alla pronuncia del primo giudice, salvo l'esito del gravame nel frattempo proposto (come aveva chiarito l'INAIL con la comparsa di risposta, senza controdeduzioni dell'altra parte). Nel merito l'appello era fondato: in primo grado il CTU aveva concluso, dichiarando che a seguito dell'infortunio subito in data 27/8/84 l'assicurata aveva riportato una invalidità temporanea di giorni 90, con postumi permanenti che comportavano una riduzione del 13% della capacità generica di lavoro. Il consulente nominato in secondo grado, però, pur avendo confermato che la richiedente era affetta dal novembre 1984 (a seguito dell'infortunio per cui è causa) da "esiti di contusione al ginocchio sx con borsite prerotulea operata”, non era stato in rado di rilevare l'inabilità permanente conseguente al detto infortunio, perché si erano sovrapposti gli esiti di un secondo infortunio al medesimo ginocchio, avvenuto in data 30/9/92; dall'esame dei dati clinico - anamnestici e della documentazione in atti erano rilevabili elementi per concludere che l'infortunio del 27/8/84 aveva determinato una riduzione della capacità lavorativa del 10%, mentre il secondo infortunio aveva determinato un ulteriore decremento della capacità lavorativa, quantificabile globalmente nella ن ها را misura del 14%. La relazione doveva essere condivisa, perché fondata sull'esame di tutti i documenti sanitari e degli elementi rilevanti ai fini di causa ed era sorretta da motivazione corretta ed immune da vizi. Non era stata dedotta l'esistenza di altri infortuni sul lavoro e non era stata chiesta la costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80 DPR n. 1124/65, con la conseguenza che il Tribunale doveva solo pronunciarsi sull'infortunio del 1984, in ordine al quale nessuna prestazione poteva essere riconosciuta, essendo stata accertata una riduzione della capacità di lavoro del 10%, inferiore quindi al minimo previsto dalla legge. La sentenza impugnata doveva quindi essere riformata e la domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la FA, fondato su due motivi. 2 Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 116 CPC, 78, 79, 80 e 83 L. n. 1124/65, 1362 e ss. c.c., nonché carenza di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente il Tribunale non ha esaminato le tre lettere inviate dall'INAIL dalle quali risulta che la rendita inizialmente riconosciuta nella misura del 13% è stata poi unificata, ex art. 83 T. U., in sede di revisione con la costituzione della rendita unica del 30%. Ciò comporta una sicura acquiescenza alla sentenza pretorile, con conseguente cessazione della materia del contendere, non avendo nessuno contestato in sede giudiziaria la rendita al 30%, concessa in sede di revisione. Il Tribunale non ha rispettato i canoni di interpretazione degli atti negoziali ed ha in sostanza contestato l'autonomo potere di revisione dell'Istituto, in quanto ha rigettato la domanda, dopo che l'INAIL in sede di revisione aveva autonomamente valutato i postumi dell'infortunio del 1984. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 112, 345, 437 CPC, 74 e 80 DPR n. 1124/65, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale ha omesso di valutare che la prima consulenza effettuata in data 12/6/90 (prima del secondo infortunio del 1992) aveva valutato l'invalidità nella misura del 13% ed ha invece accettato la valutazione del secondo consulente, che ha globalmente determinato l'inabilità complessiva nella misura del 14% 3 per i due infortuni e ridotto quella del primo nella misura del 10%, senza adeguata motivazione;
le diagnosi delle due consulenze sono sovrapponibili ed il secondo ausiliare riconosce l'esistenza dei postumi del primo incidente, anche se poi con valutazione approssimativa, fondata su un "comunque", riduce l'incidenza degli stessi al 10%; sussistevano quindi le condizioni per un approfondimento delle indagini, anche in considerazione del fatto che le conclusioni del secondo consulente erano ai limiti del diritto alla prestazione (10%) e si basavano su una valutazione approssimativa ex post, senza avere nemmeno acquisito i verbali dell'INAIL in ordine al secondo infortunio ed alla costituzione della rendita unificata. Il ricorso è fondato. In ordine alla prima censura osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "l'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, puo' desumersi soltanto da atti o fatti univoci, che si rivelino del tutto incompatibili con la volonta' di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. Non da' luogo, pertanto, ad acquiescenza l'adempimento spontaneo, da parte del soccombente, della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volonta' di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando ispirato dal fine di evitare l'esecuzione forzata del provvedimento 4 giurisdizionale" (Cass. n. 2823 del 9/3/92). Il Collegio condivide questo principio e quindi il primo motivo ✓a disatteso, in quanto la circostanza che l'INAIL abbia tenuto conto anche degli esiti del primo infortunio del 1984 non è comportamento univoco attestante la acquiescenza alla sentenza pretorile, in quanto può anche essere ispirato alla volontà di adempiere ad una sentenza esecutiva, salvo in ogni caso l'esito del giudizio di appello. Non esistevano quindi gli estremi per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per l'opposizione dell'INAIL che insisteva per il rigetto della domanda e la declaratoria di insussistenza del diritto fatto valere. In ordine al secondo va, però, rilevato che questa Corte ha già affermato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza e' sufficiente ed e' escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili" (Cass. n. 6106 del 18/6/98). Nel caso di specie il percorso logico seguito è palesemente contraddittorio ed approssimativo, in quanto, come risulta dalla 5 sentenza, il secondo consulente non ha "potuto rilevare clinicamente l'inabilità permanente conseguita all'infortunio del 27/8/84, in quanto alla stessa si sono sovrapposti i postumi permanenti di altro infortunio, occorso il 30/9/92, con contusione nella stessa sede del precedente trauma;
comunque” dall'esame dalla documentazione sanitaria emerge che fin dal 1984 residuavano postumi permanenti che "hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa del 10%”, cui si è aggiunta quella conseguente all'infortunio del 1989, “globalmente quantificabile nella misura del 14%". Osserva in proposito il Collegio che non viene indicata una sola ragione per disattendere il giudizio espresso dal consulente di primo grado, né vengono specificati i Ли criteri in base ai quali si perviene ad una diversa valutazione rispetto a quella fatta prima del verificarsi del secondo infortunio, e quindi non si tiene conto del fatto che il consulente nominato in prime cure ha espresso la sua valutazione sulla base dell'esame diretto dell'infortunata, mentre la seconda perviene ad una valutazione al limite dell'indennizzabilità in assenza di un accertamento clinico (ormai impossibile per il sovrapporsi del secondo infortunio nella stessa sede del precedente trauma) e senza il supporto di un rigoroso ragionamento tecnico - scientifico. Il secondo motivo va quindi accolto e la sentenza cassata, essendo evidente l'incongruenza, superficialità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza va rimessa per nuovo esame ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di L'Aquila, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di 6 legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di L'Aquila. Roma 18 aprile 2002 队 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Maiorano healle Cuice IL CANCELLIERE Depositate Cancollaris C leANGELLES I D , A O S L S L A цене O T B I A D S I A P S T S I 0 O N 1 P . M S T I R A N 6 A E D A . S D I , N E E A O T G R N O T E G T S S I I T E I G L R E I R A D L O L E D 7