Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBB05 1 24/02 IN NOME POIO O IT. LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Urbanistica Esecuzione SEZIONI UNITE CIVILI obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 14853/00 Dott. Nicola Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Cron.15641 VITTORIA · Consigliere Dott. Paolo миRep. 141 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Ud. 08/02/02 Dott. ER PREDEN - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere " Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 13 SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. in persona del Sindaco pro- COMUNE DI CHIOGGIA, Sole dal Sig. per diritti € 3036 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA tempore, 10 APR. 2002. CICERONE 28, ILONCELLIERE presso lo studio dell'avvocato GIORGIO - 0.77 1.1500 NATOLI, che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLE all'avvocato PAOLO MANTOVAN, giusta delega a margine del ricorso;
*. 2002 ricorrente • 167 contro . CA LD, CA RT, CA AB, GLI 1 ULTIMI DUE IN PROPRIO ED IN QUALITÀ DI EREDI DI CA MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVONE CACCIAVILLANI, PRIMO MICHIELAN, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
CA TO;
intimato avverso la sentenza n. 1184/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Cons. Dott. Massimo BONOMO;
ے ہ uditi gli Avvocati Giorgio NATOLI, Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO convenzione del 22.9.1981, annessa all'auto- Con rizzato piano di lottizzazione convenzionata, DO, IO ed OT AR si obbligavano a cedere gra- tuitamente al Comune di Chioggia, entro un termine prefissato, le aree da destinare alle opere di urba- 2 nizzazione primaria ed a parte di quella secondaria (mq. 2.575 , dei quali mq.1815 per verde pubblico). Con atto notificato il 23.11.1988 il citato comune adiva il Tribunale di Venezia e, premesso che gli AR non avevano adempiuto agli obblighi assunti, chiedeva che: a) si accertasse l'obbligo dei conve- nuti di trasferire a titolo gratuito e consegnare le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) si dichiarasse, ex art. 2932 cod. civ., che tali aree erano trasferite a titolo gra- tuito in proprietà esclusiva dell'ente, c) i conve- nuti fossero condannati all'immediata consegna delle aree stesse. Nel costituirsi in giudizio gli AR esponevano di avere impugnato dinanzi al TAR Veneto (ricorso re- spinto con sentenza n. 1193 del 1997) la convenzione il certificato di collaudo, e di lottizzazione ed chiedevano in via riconvenzionale, tra l'altro, la de- claratoria di nullità della convenzione di lottizza- zione, assumendo anche dinanzi al giudice ordinario che, considerate le opere da loro eseguite e gli esborsi effettuati in favore del Comune, era privo di causa l'obbligo di cessione gratuita pure delle aree da destinare a verde pubblico. Con sentenza non definitiva del 5.3-18.8.1992, se- 3 guita da sentenza definitiva del 31.5-27.6.1995, il Tribunale, tra l'altro, dichiarava il difetto di giu- risdizione sulla domanda riconvenzionale e, accertati gli obblighi dei convenuti, disponeva in favore del Comune di Chioggia il trasferimento delle aree in que- stione. La Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dai soccombenti avversO en- trambe le pronunce di primo grado, dichiarava il di- fetto di giurisdizione del giudice ordinario per esse- re la controversia devoluta alla giurisdizione esclu- siva del giudice amministrativo. La Corte riteneva: a) che si era in presenza di un piano di lot- tizzazione convenzionata (secondo lo schema dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dal- l'art. 8 della legge n. 765 del 1967) e che attraverso la convenzione risultavano disciplinati anche aspetti che nella legge n. 10 del 1977 attengono al rilascio della concessione edilizia;
b) che la controversia doveva ritenersi devo- luta alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 10 del 1977, anche a prescindere dalla mancata diretta impu- gnazione del provvedimento di concessione о di deter- minazione del contributo, essendovi tra la controver- 4 sia ed il provvedimento uno stretto collegamento fun- zionale;
che tale conclusione era avvalorata da quanto successivamente disposto dall'art. 11, 5° com- ma, della legge n. 241 del 1990. Avverso la sentenza d'appello il Comune di Chiog- gia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. DO, ER e LL AR hanno resistito controricorso, depositando una memoria illustrati- con va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 1. 20.3.1865 n. 2248 all. E;
16 1. 28.1.1977, n.10; 11 1. 7.8.1990, n. 241; 5 c.p.c. e 90 1. 26.1.1990, n.353, come da ultimo sostituito dall'art. 9 d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. nella 1. 20.12.1995, n. 534, in relazione all'art. 360, co. 1, n.1 c.p.c. Il Comune di Chioggia censura l'impugnata sentenza deducendo che: il ricorso al giudice ordinario per ottenere la pronuncia prevista dall'art. 2932 c.c., a difesa delle sue ragioni, non assistite anche da poteri di autotu- tela tali da consentirgli di conseguire lo stesso 5 " obiettivo, non sarebbe precluso neanche se la conven- zione fosse qualificata come contratto ad oggetto pub- blico, in quanto il rapporto che ne è derivato attiene ad obblighi e diritti soggettivi, devoluti alla cogni- zione del giudice ordinario ex art. 2 della legge 20.3.1865, all. E e art. 2907 C.C., i quali stabili- scono che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria;
nella specie è inapplicabile l'art. 16 della legge n. 10 del 1977 poiché non può prospettarsi alcun collegamento funzionale tra concessione о determina- zione del contributo, da un lato, e la controversia in esame dall'altro, soprattutto dopo che il TAR Veneto, con la sentenza n. 1193 del 14.7.1997, non ha rimesso in discussione i presupposti della concessione;
la controversia riguarda ormai esclusivamente la possibilità di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, del trasferimento della pro- prietà dell'area a verde pubblico, ex art. 2932 C.C., e la giurisdizione del giudice abilitato alla pronun- cia;
ai fini della determinazione della giurisdizio- ne il ricorso all'art. 11 della legge n. 241 del 1990, entrata in vigore (il 2.11.1990) dopo l'inizio della controversia (23.11.1988), è precluso dall'attuale 6 formulazione dell'art. 5 c.p.c., applicabile anche ai giudizi (quale quello in esame), pendenti al 10.1.1993. 2. Osserva il Collegio che la Corte d'appello ha ritenuto che la controversia in oggetto, relativa ad obbligazioni assunte da privati nei confronti del Co- mune nell'ambito di accordi intervenuti nel procedi- mento teso al rilascio della concessione, rientra, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo, anche a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del prov- vedimento amministrativo, di concessione ° di determi- nazione del contributo, essendovi tra la controversia ed il provvedimento uno stretto collegamento funziona- le. La Corte territoriale ha anche osservato che ad analoga considerazione conduce anche l'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990. Si può concordare con il ricorrente sull'inappli- cabilità nel caso in esame dell'art. 11 citato, atteso che il procedimento in questione ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 e che, in base all'art. 5 c.p.c., come sostituito dal- l'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353, la giu- risdizione si determina in base alla legge vigente al 7 momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge stessa. L'art. 5, come modificato dalla legge n. 353 del 1990, si applica ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e quindi al procedimento in esame in base al- la disciplina transitoria contenuta nell'art. 90 della medesima legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo, dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, conv. con mod. nella legge 20 dicembre 1995 n. 534. La Corte d'appello ha fondato però la sua decisio- ne sull'art. 16 della legge n. 10 del 1977, mentre ha richiamato l'art. 11 della legge. n. 241 del 1990 solo per trarne argomenti ulteriori a fondamento della So- luzione adottata. Ne consegue che l'inapplicabilità dell'art. 11 non fa venir meno il sostegno normativo della decisione impugnata fornito dal citato art. 16. Tale ultima disposizione stabilisce che "i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data ○ negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo (...) sono devoluti alla competenza dei tribunali ammini- strativi regionali (. )" Il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale le convenzioni о gli atti d'obbligo, eventualmente stipulati fra Comune 8 e aspiranti alla concessione edilizia, ove siano impo- sti come momento necessario del procedimento ammini- strativo, finalizzato al rilascio di tale provvedimen- to, in guisa da condizionarne l'adozione e da porsi come elemento sia pure accidentale di esso, non hanno specifica autonomia come fonte negoziale di regolamen- to dei contrapposti interessi delle parti stipulanti;
con la conseguenza che le controversie ad essi relati- ve, risolvendosi in controversie attinenti allo stesso provvedimento concessorio, sono devolute alla giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale configurata dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, senza che rilevi stabilire né se gli obblighi nascenti per il privato dalla convenzione debbano con- siderarsi un'alternativa al contributo per oneri di urbanizzazione, né se trovi applicazione l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riserva alla giurisdizione, del pari esclusiva, del giudice ammini- strativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi fra la P.A. ed il privato, che assolvano la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla pubblica amministrazione a conclusione procedimento preordinato all'esercizio di una di un pubblica funzione amministrativa (Cass. Sez. Un. 12 9 novembre 2001 n. 14031; cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 23 aprile 2001 n. 177, 29 gennaio 2001 n. 29). La competenza giurisdizionale in ordine alla controversia relativa all'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione non può quindi non appar- tenere allo stesso giudice che è competente a conosce- re del provvedimento di concessione edilizia (Cass. Sez. Un. 7 febbraio 2002 n. 1763). Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto che vi fosse uno stretto collegamento funzionale tra la controversia ed il provvedimento concessorio. Il ricorrente nega la sussistenza di un tale col- legamento e sostiene che la pretesa consiste unicamen- te nell'ottenimento di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e cioè il trasferi- mento della proprietà dell'area destinata a verde pub- blico. La controversia non rimetterebbe in discussione a maggior ragione dopo l'emanazione della sentenza 3 1193 del 14 luglio 1997 i presup- del TAR Veneto n. posti della concessione, e cioè le opere di urbanizza- zione da eseguirsi, la determinazione della quota del- le spese da porsi a carico dei lottizzanti, lo scompu- to di questa sulla base dell'obbligazione sostitutiva di eseguire le opere assunte dagli ultimi. In materia di giurisdizione, questa Corte può pro- 10 cedere ad un'indagine di fatto esaminando direttamente gli atti processuali. L'impegno alla cessione delle aree al Comune di Chioggia da parte degli AR è contenuto nell'art. 3 della convenzione per l'attuazione del piano di lot- tizzazione, stipulata il 22 settembre 1981 ("La Ditta lottizzante si impegna a cedere gratuitamente al Comu- ne di Chioggia le aree da destinare alle opere di ur- banizzazione primaria e secondaria"). Con il successi- vo art. 5, la ditta lottizzante si è impegnata a cede- re а titolo gratuito il 50% delle aree di proprietà e cioè mq. 2575,01, all'interno del quale mq. 1815,01 vanno sistemati a verde pubblico. Con l'art. 11 la ditta lottizzante si è impegnata a stipulare la con- venzione definitiva, per il trasferimento delle aree, entro 90 gg. dalla comunicazione dell'intervenuto col- 도 favorevole. Con l'art. 12 la ditta lottizzante laudo è impegnata a consegnare al Comune le aree di cui si al precedente art. n. 3 entro 90 gg. dalla data del collaudo favorevole. Tali disposizioni formano parte integrante della convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazio- la quale costituisce a sua volta il presupposto ne, il provvedimento comunale di autorizzazione alla per lottizzazione. Deve escludersi la possibilità di rico- 11 noscere alle suddette disposizioni valore di autonoma fonte negoziale, in quanto esse non sono dirette a re- golamentare interessi diversi da quelli legati all'at- tuazione del piano di lottizzazione, il quale è fina- lizzato al rilascio della concessione edilizia. In particolare, ai sensi dell'art. 281 comma 7, della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967, il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. pertanto evidente il collegamento tra le disposi- E' zioni della convenzione attraverso le quali vengono assunti gli impegni in oggetto ed il rilascio della concessione edilizia, che è condizionato all'assunzio- ne di quegli impegni. Ritiene pertanto il Collegio che la controversia debba considerarsi attinente allo stesso provvedimento concessorio, in base all'orientamento giurisprudenzia- le sopra richiamato, con conseguente devoluzione della stessa alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi- nistrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 10 del 1977, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Venezia.
3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e va 12 dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice am- ministrativo. Le spese processuali, liquidate come nel disposi- tivo a favore dei controrticorrenti, vanno poste a ca- rico del ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo;
con- danna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 80,00 euro, oltre a 3.000,00 euro per onorari. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2002. Il Cons. est. Il Presidente 10ST 129.11 Dott. Massimo Bonomo Dott. Nicola Marvulli 's Man Bonus ia сват 41,324 l l TOT. 170,43 i M ILCANCELLIERE C NN IA Rate in Cancelleria 110 APR. 2002 Qyi, li R O T P A M IL CANCELLIERE C1 OF OV IAa IO C FI F U AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2061 7002. Registrato in jeto •Serie 4 25146 170143 (euroENCOSETTANCA /43 ( Restor