Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 2
La convenzione stipulata tra un Comune ed il privato in relazione al rilascio di una concessione edilizia si configura come momento del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento concessorio e non rappresenta pertanto autonoma fonte negoziale del regolamento di interessi delle parti stipulanti, con la conseguenza che deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la pretesa risarcitoria avanzata dal privato e fondata sulla violazione dell'obbligo (nella specie, relativo alla dotazione dello scarico fognante di accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento delle acque antistanti l'approdo turistico per il quale era stata rilasciata concessione) asseritamente assunto dal Comune con la convenzione collegata alla concessione e perciò da ritenersi parte integrante di quest'ultima.
La convenzione stipulata tra un Comune ed il privato in relazione al rilascio di una concessione edilizia si configura come momento del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento concessorio e non rappresenta pertanto autonoma fonte negoziale del regolamento di interessi delle parti stipulanti, con la conseguenza che deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la pretesa risarcitoria avanzata dal privato e fondata sulla violazione dell'obbligo (nella specie, relativo alla dotazione dello scarico fognante di accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento delle acque antistanti l'approdo turistico per il quale era stata rilasciata concessione) asseritamente assunto dal Comune con la convenzione collegata alla concessione e perciò da ritenersi parte integrante di quest'ultima.
Commentario • 1
- 1. Sulla validità delle fideiussioni rilasciate in conformità al modulo predisposto dall’ABIhttps://www.dirittobancario.it/ · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
S 0 A 3 1 T 3 L . , 5 O T A B S . R E I A N P ' D S L I 3 L A 7 T N E - S D G 8 O I O - S P 1 A N 2 M I D E S E A , L TE SUPREMA DI CASSAZIONE G ED O A T G R T E N O S E L T I S SEZIONI UNITE CIVILI T G I E A E R I R L L D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Oggetto O D AMPIEGO (RAPPORTO DI) EX DIPENDENTE COMUNALE - Dott. Andrea VELA - Primo Presidente AZIONE
CONTRO
COMUNE PER - MANCATO CONSEGUIMENTO PENSIONE PRIVILEGIATA Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - R.G.N. 2567/00 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Consigliere Dott. Rafaele CORONA Cron.835 2 9 / VELLA Dott. Antonio Consigliere 7 Consigliere ep. PRESIPING Dott. Giovanni Ud. 17/11/00 Dott. Erminio - Consigliere RAVAGNANI Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere COR ha pronunciato la seguente Ri @ULARizi ORD INANZA pe. 3.000 13 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 80, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIAMICHELA LI VOLTI, MARIA ANTONIETTA CALDO, giusta RE 1500 HANCELLERIA delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
D013427 2000 TT EO, elettivamente domiciliato in ROMA, 0013426150 VIA P. L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio 1 dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DAL PIAZ, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2555/97 del Tribunale di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede, che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che RA OT ha proposto ricorso innanzi al Pretore di Torino, giudice del lavo- ro, con il quale ha chiesto l'affermazione di responsa- bilità e la condanna del Comune di Torino, suo datore di lavoro, per il mancato conseguimento della pensione privilegiata;
- considerato che il giudice adito ha declinato la propria competenza per essere competente il Tribunale di Torino, innanzi al quale la OT ha tempestiva- 2 3 mente riassunto il giudizio;
considerato che
in pendenza di tale giudizio il Comune di Torino ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale chiede che queste S.U. dichiarino la giurisdizione del giudice am- ministrativo o della Corte dei Conti;
considerato che
la OT, nel resistere con controricorso, ha insistito per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del proposto ricorso;
considerato che
queste S.U., con una molteplici- tà di decisioni, hanno rimeditato la questione relati- va ai limiti di ammissibilità del regolamento preventi- vo di giurisdizione, sulla base anche della nuova for- mulazione dell'art. 367 c.p.c., giungendo alla conclu- sione condivisa dal Collegio - che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione, in quanto la formula della prima parte dell'art. 41 c.p.c., anzichè essere interpretata nel senso che solo una pronuncia che abbia attinto il merito della causa preclude il regolamento, deve essere letto nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radi- cato, ha efficacia preclusiva del regolamento, come se dicesse: "finchè non sia intervenuta una decisione sul- 3 4 la causa in sede di merito" , dovendosi ritenere che il legislatore modificando l'art. 367 c.p.c. e rinunciando a disciplinare il regolamento di giurisdizione come im- pugnazione, nonostante che tale ipotesi si fosse profi- lata prima della riforma, ha reso più chiaro il carat- tere preventivo del regolamento, escludendone la propo- nibilità ogniqualvolta la risoluzione della questione della giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass. 22 marzo 1996 n. 2466 e successive conformi); considerato che, nel caso di specie, attesa l'unicità del giudizio proseguito innanzi al Tribunale di Torino a seguito di tempestiva riassunzione, l'intervenuta pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice è ostativa alla proponibilità del re- golamento preventivo di giurisdizione;
considerato che
le precedenti conclusioni non sono superate dalle deduzioni del Comune di Torino, che, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha sostenuto l'esistenza di una diversità di domande fra quella for- mulata innanzi al Pretore di Torino e quella proposta innanzi al Tribunale di Torino;
considerato che
la domanda incoata innanzi a quest'ultimo giudice è espressamente proposta come ri- 4 5 assuntiva della causa proposta innanzi al Pretore di Torino, con la conseguenza che le eventuali inosservan- ze delle disposizioni relative alla riassunzione non sono comunque idonee a negare il carattere di atto ri- assuntivo alla citazione;
considerato che
innanzi al Pretore di Torino la IC ha così testualmente concluso: "accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Torino a risarcire alla dedu- cente i danni tutti patiti e patiendi in relazione all'infortunio occorso in servizio il 26 aprile 1972"; - considerato che innanzi al Tribunale di Torino la stessa IC ha concluso: "voglia il Tribunale ill.mo, reiectis contrariis, dichiarare tenuto e con- dannare il Comune di Torino al risarcimento dei danni subiti dalla deducente per gli eventi di cui in narra- tiva, nella misura ritenuta corrispondente a diritto"; considerato che non è apprezzabile alcuna diver- sità fra le due domande, tale da fare ritenere la se- conda diversa dalla prima;
considerato che
, comunque, la richiamata giuri- sprudenza si applica - in presenza di un atto espressa- mente qualificato come riassuntivo di altro giudizio - a prescindere da qualsiasi diversità fra le due doman- de;
5 6
considerato che
il ricorso va, pertanto, dichia- rato inammissibile, con condanna della parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di 14 J DOO A questa fase di giudizio, liquidate in f.). oltre a £ 3.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Il Presidente Andres Veli Depositato in Cancelleria !! Collaboratore di Cancellerie Qu ie 16 GEN Roma, TRE DI CANCELLS IL COLLABOR I 3 A D 3 S , 5 S 0 O 1 A . L T . L , T N O A R B S 3 A I E ' 7 P - D L S L 8 A - E T 1 D S 1 I E G T 4 1 G N 5 E E 17 L A 6