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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16942 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SA ALLA NY AT SA, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 9 marzo 2022, della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AT NE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 9 marzo 2023, dall'avv. Andrea Ingenito, nell'interesse del ricorrente RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto SA Alla responsabile, nella sua qualità di amministratore della Padana s.r.l. (dichiarata fallita il 13 novembre 2012) e in concorso con RA MA (successivo amministratore della stessa, deceduto nelle more del processo), dei Penale Sent. Sez. 5 Num. 16942 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/03/2023 reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestato al capo sub 1, per aver distratto ingenti somme di denaro dal conto corrente intestato alla società) e di bancarotta fraudolenta documentale (contestato al capo sub 2, per aver tenuto la contabilità in modo incompleto, così non permettendo la corretta ed attendibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Il ricorso, proposto nell'interesse del primo imputato, si compone di quattro motivi di censura, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Con i primi due, relativi ai fatti di bancarotta patrimoniale, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. (anche in relazione agli artt. 110 e 40 cod. pen.) ed il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente ed immotivatamente attribuito al ricorrente sostanziali funzioni gestorie anche per il periodo in cui lo stesso aveva trasferito formalmente tali funzioni al successivo amministratore (originario coimputato, poi deceduto), peraltro utilizzando, in malam partem, le dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore. Sempre sotto tale profilo, poi, la corte territoriale, pur riconoscendo che parte delle somme oggetto dell'originaria contestazione fossero state utilizzate per finalità coerenti con gli interessi della società, non avrebbe poi trasfuso tale dato in una corrispondente assoluzione. Gli altri due motivi attengono ai fatti di bancarotta documentale e deducono, sotto i medesimi profili già indicati (erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. e connesso vizio di motivazione), che la corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto la dimostrata situazione fattuale rappresentata dall'avvenuta consegna della documentazione contabile al successivo amministratore. Cosicché, per quella consegnata non potrebbe ritenersi alcuna responsabilità in capo al ricorrente e per quella successiva, al massimo, potrebbe ritenersi integrato il diverso e più lieve reato di bancarotta semplice. Tanto, peraltro, si riverserebbe anche sotto il profilo soggettivo, mancando una specifica finalizzazione fraudolenta della condotta, in realtà riconducibile a semplici "pasticci" in un'attività imprenditoriale che era comunque reale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al profilo, peraltro solo evocato, dell'omessa contestazione del ruolo di amministratore di fatto, è necessario rilevare come, in generale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. 2 Cosicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). In applicazione di tali principi è, così, stata esclusa la violazione del principio di correlazione, non solo quando, rimasta immutata l'azione distrattiva ascritta, la responsabilità è stata ritenuta a titolo di concorso esterno e non quale amministratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 dl 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842), ma anche quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all'imputato non quale formale titolare di una delle cariche indicata nell'art. 223, I. fall., ma in ragione dell'esercizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d'imputazione (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779) D'altronde, ciò che conta è che siano stati assicurati nel corso del processo i diritti di difesa dell'imputato in ordine all'oggetto dell'imputazione così come rivelatosi in sentenza e che, viceversa, non vi sia stato alcun pregiudizio di sorta di tali diritti di difesa. Circostanza neanche evidenziata dal ricorrente. Ciò considerato, sotto il profilo clohia processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254). Ebbene, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti le funzioni gestorie alla luce una serie variegata di elementi documentali, logici e dichiarativi dettagliatamente indicati: le esplicite dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore di diritto (e la sua scarsa conoscenza delle vicende societarie); quelle rese dai dipendenti della società e la stessa oggettiva destinazione dei bonifici oggetto di contestazione alla società gestita dalla moglie del ricorrente o direttamente a quest'ultima. 3 In questo contesto, le dichiarazioni rese dal curatore, peraltro legittimamente utilizzabili in ragione dell'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. o dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664), non avendo dedotto il ricorrente di aver richiesto l'esame del coimputato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Rv. 270599), appaiono evidentemente non decisive. E ciò rende inammissibile anche la relativa censura. Ciò considerato, è sufficiente ribadire che, come questa Corte ha ripetutamente osservato, l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenersi gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità. In relazione all'ulteriore profilo dedotto dal ricorrente (quanto alla minor somma ritenuta in sentenza) è sufficiente rilevare che la configurazione del reato in elementi di minor consistenza oggettiva non solo non costituisce violazione del principio di correlazione fra sentenza e accusa (perche, all'evidenza, non ne deriva alcun pregiudizio per la difesa), ma non necessita di alcuna specifica statuizione nella parte dispositiva della sentenza che, com'è noto, va letto unitamente alla connessa parte motiva. Le superiori considerazioni danno conto anche della manifesta infondatezza delle ulteriori censure sollevate, con gli ultimi due motivi, in relazione alla contestazione di bancarotta documentale, in relazioni alle quali è sufficiente richiamare i doveri esistenti in capo a colui che, anche se solo in fatto, svolga funzioni gestorie. E tanto rende del tutto irrilevante l'asserita consegna della documentazione all'amministratore di diritto al momento del formale passaggio di consegne. In ultimo, la (solo evocata) mancanza di una specifica finalizzazione fraudolenta sottesa a tale condotta appare del tutto eccentrica rispetto alla contestazione, formulata in termini di bancarotta generica (seconda parte del n. 2 dell'art. 216 I. fall.), che, com'è noto, può essere sorretta dal solo dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Rv. 276650). Il Il Presidente In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AT NE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 9 marzo 2023, dall'avv. Andrea Ingenito, nell'interesse del ricorrente RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto SA Alla responsabile, nella sua qualità di amministratore della Padana s.r.l. (dichiarata fallita il 13 novembre 2012) e in concorso con RA MA (successivo amministratore della stessa, deceduto nelle more del processo), dei Penale Sent. Sez. 5 Num. 16942 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/03/2023 reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestato al capo sub 1, per aver distratto ingenti somme di denaro dal conto corrente intestato alla società) e di bancarotta fraudolenta documentale (contestato al capo sub 2, per aver tenuto la contabilità in modo incompleto, così non permettendo la corretta ed attendibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Il ricorso, proposto nell'interesse del primo imputato, si compone di quattro motivi di censura, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Con i primi due, relativi ai fatti di bancarotta patrimoniale, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. (anche in relazione agli artt. 110 e 40 cod. pen.) ed il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente ed immotivatamente attribuito al ricorrente sostanziali funzioni gestorie anche per il periodo in cui lo stesso aveva trasferito formalmente tali funzioni al successivo amministratore (originario coimputato, poi deceduto), peraltro utilizzando, in malam partem, le dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore. Sempre sotto tale profilo, poi, la corte territoriale, pur riconoscendo che parte delle somme oggetto dell'originaria contestazione fossero state utilizzate per finalità coerenti con gli interessi della società, non avrebbe poi trasfuso tale dato in una corrispondente assoluzione. Gli altri due motivi attengono ai fatti di bancarotta documentale e deducono, sotto i medesimi profili già indicati (erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. e connesso vizio di motivazione), che la corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto la dimostrata situazione fattuale rappresentata dall'avvenuta consegna della documentazione contabile al successivo amministratore. Cosicché, per quella consegnata non potrebbe ritenersi alcuna responsabilità in capo al ricorrente e per quella successiva, al massimo, potrebbe ritenersi integrato il diverso e più lieve reato di bancarotta semplice. Tanto, peraltro, si riverserebbe anche sotto il profilo soggettivo, mancando una specifica finalizzazione fraudolenta della condotta, in realtà riconducibile a semplici "pasticci" in un'attività imprenditoriale che era comunque reale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al profilo, peraltro solo evocato, dell'omessa contestazione del ruolo di amministratore di fatto, è necessario rilevare come, in generale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. 2 Cosicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). In applicazione di tali principi è, così, stata esclusa la violazione del principio di correlazione, non solo quando, rimasta immutata l'azione distrattiva ascritta, la responsabilità è stata ritenuta a titolo di concorso esterno e non quale amministratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 dl 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842), ma anche quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all'imputato non quale formale titolare di una delle cariche indicata nell'art. 223, I. fall., ma in ragione dell'esercizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d'imputazione (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779) D'altronde, ciò che conta è che siano stati assicurati nel corso del processo i diritti di difesa dell'imputato in ordine all'oggetto dell'imputazione così come rivelatosi in sentenza e che, viceversa, non vi sia stato alcun pregiudizio di sorta di tali diritti di difesa. Circostanza neanche evidenziata dal ricorrente. Ciò considerato, sotto il profilo clohia processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254). Ebbene, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti le funzioni gestorie alla luce una serie variegata di elementi documentali, logici e dichiarativi dettagliatamente indicati: le esplicite dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore di diritto (e la sua scarsa conoscenza delle vicende societarie); quelle rese dai dipendenti della società e la stessa oggettiva destinazione dei bonifici oggetto di contestazione alla società gestita dalla moglie del ricorrente o direttamente a quest'ultima. 3 In questo contesto, le dichiarazioni rese dal curatore, peraltro legittimamente utilizzabili in ragione dell'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. o dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664), non avendo dedotto il ricorrente di aver richiesto l'esame del coimputato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Rv. 270599), appaiono evidentemente non decisive. E ciò rende inammissibile anche la relativa censura. Ciò considerato, è sufficiente ribadire che, come questa Corte ha ripetutamente osservato, l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenersi gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità. In relazione all'ulteriore profilo dedotto dal ricorrente (quanto alla minor somma ritenuta in sentenza) è sufficiente rilevare che la configurazione del reato in elementi di minor consistenza oggettiva non solo non costituisce violazione del principio di correlazione fra sentenza e accusa (perche, all'evidenza, non ne deriva alcun pregiudizio per la difesa), ma non necessita di alcuna specifica statuizione nella parte dispositiva della sentenza che, com'è noto, va letto unitamente alla connessa parte motiva. Le superiori considerazioni danno conto anche della manifesta infondatezza delle ulteriori censure sollevate, con gli ultimi due motivi, in relazione alla contestazione di bancarotta documentale, in relazioni alle quali è sufficiente richiamare i doveri esistenti in capo a colui che, anche se solo in fatto, svolga funzioni gestorie. E tanto rende del tutto irrilevante l'asserita consegna della documentazione all'amministratore di diritto al momento del formale passaggio di consegne. In ultimo, la (solo evocata) mancanza di una specifica finalizzazione fraudolenta sottesa a tale condotta appare del tutto eccentrica rispetto alla contestazione, formulata in termini di bancarotta generica (seconda parte del n. 2 dell'art. 216 I. fall.), che, com'è noto, può essere sorretta dal solo dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Rv. 276650). Il Il Presidente In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2023