CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24200 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
{"numdec": "24200", "szdec": "4", "datdep": ["20230606"], "kind": "snpen", "datdec": "20230413", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023424200S", "anno": "2023", "filename": ["./20230606/snpen@s40@a2023@n24200@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilit\u00e0 ovvero il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 12 Maggio 2022 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente TT MO in relazione alla detenzione in custodia cautelare dapprima in carcere (dalla data del 21 Settembre 2002 al 4 Ottobre 2002) e poi agli arresti domiciliari fino al 19 Dicembre 2002, in relazione al reato di estorsione;
reato dal quale era stato assolto dal Tribunale di Avellino, irrevocabile il 13 Gennaio 2018. 2. La Corte di Appello, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, rilevava che, sulla base delle stesse difese prospettate nel giudizio di merito dalla difesa del TT, era emerso il coinvolgimento di questi in una vicenda usuraria in quanto, nell'interesse del proprio genitore, aveva contattato telefonicamente la persona offesa, il commerciante DI OR, per intimargli il pagamento dell'importo mutuatogli dal padre, nonch\u00e9 aveva ricevuto due assegni presso l'esercizio commerciale della persona offesa, e aveva mantenuto con questo ulteriori contatti telefonici per la indicazione dei riferimenti bancari del proprio genitore al fine del saldo del dovuto. Evidenziava inoltre che tale condotta si inseriva nell'ambito di un prestito usurario, giudizialmente accertato in via definitiva, elargito dal padre del ricorrente e che il DI TO in sede dibattimentale, pur avendo riconosciuto di essere stato sottoposto ad usura da parte dei TT, aveva ritrattato le originarie accuse di essere stato altres\u00ec gravemente minacciato da entrambi i prevenuti 2.1 Nondimeno riconosceva la condizione ostativa della colpa grave laddove il ricorrente si era reso intermediario del proprio genitore in oscure ed opache operazioni finanziarie, sollecitando il pagamento di un credito che non gli competeva e di cui assumeva di non conoscere l'origine e la causa, ricevendo assegni e fornendo indicazioni per i successivi pagamenti senza sincerarsi dell'oggetto, delle cause e della natura del rapporto obbligatorio, tenendo pertanto una condotta che forniva l'apparenza di concorso nell'illecita attivit\u00e0 del congiunto.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, TT RO, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione.In particolare denuncia come apparente l'ordito motivazionale che fondava il titolo ostativo in una condotta del tutto neutra del ricorrente, come quella di riscuotere un credito di un prossimo congiunto impedito alla riscossione perch\u00e9 ammalato, in assenza di qualsiasi pressione rivolta nei confronti del debitore e prestandosi ad eseguire mere operazioni materiali da cui non potevano neppure trarsi indizi di connivenza nell'asserito reato presupposto di usura, anche in ragione dei rapporti di amicizia che intercorrevano con l'asserita persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimit\u00e0 sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione \u00e8 limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice \u00e8 pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che \u00e8 tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravit\u00e0 della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che \"chi \u00e8 stato prosciolto con sentenza irrevocabile perch\u00e9 il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perch\u00e9 il fatto non costituisce reato o non \u00e8 previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave\".
2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' \"id quod plerumque accidit\" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorit\u00e0 giudiziaria a tutela della comunit\u00e0, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).
3. Poich\u00e9 inoltre, la nozione di colpa \u00e8 data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorit\u00e0 giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale o nella mancata revoca di uno gi\u00e0 emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034).
4. La corte territoriale con una motivazione resistente alle censure mosse in questa sede ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in un comportamento volontario del TT che si \u00e8 posto come antecedente causale della detenzione, poi risultata ingiusta.
4.1 Invero il giudice della riparazione, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico, ha stigmatizzato l'opacit\u00e0 e la avventatezza di una condotta, volontariamente realizzata dal prossimo congiunto di un creditore, nell'ambito di una relazione accertata come usuraria, che funge da tramite tra usuraio ed usurato sollecitando il pagamento del debito, ricevendo assegni, recandosi presso l'esercizio commerciale del debitore e fornendo ulteriori informazioni per i pagamenti successivi su espresso mandato del creditore, senza sincerarsi delle ragioni del credito, della misura dell'importo prestato, dei corrispettivi indicati nei titoli di credito e della corrispondenza del valore originario della provvista. A fronte di un comportamento talmente avventato e ignaro, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha riconosciuto una consapevolezza, in capo al richiedente la riparazione, della natura usuraria del prestito e di una sostanziale connivenza del TT RO il quale, in sede di interrogatorio, aveva negato di conoscere non solo l'origine del credito, ma anche di avere visionato gli importi indicati negli assegni, condotta ritenuta del tutto inverosimile dal giudice dell'assoluzione, a fronte delle resistenze operate dalla persona offesa DI OR al saldo di quanto dovuto, tenuto altres\u00ec conto che quest'ultimo aveva indicato entrambi i TT quali responsabili della condotta usuraria, con dichiarazione non ritrattata in sede dibattimentale.
4.2 D percorso argomentativo del giudice distrettuale appare pertanto del tutto coerente con l'insegnamento della S.C. in tema di connivenza passiva. La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennit\u00e0, viene ravvisata nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 anche in presenza di un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidariet\u00e0 sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non gi\u00e0 in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprech\u00e9 l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attivit\u00e0 criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volont\u00e0 criminosa dell'agente, bench\u00e9 il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attivit\u00e0 criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n.4113 del 13/01/2021, Sanyang, Ry.280391; n.15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009), Rv. 242538].
4.3 Invero nella specie la condotta del ricorrente \u00e8 risultata del tutto contributiva alla realizzazione delle finalit\u00e0 usurarie del genitore e il giudice distrettuale ha desunto la consapevolezza del ricorrente del carattere usurario del prestito sulla base di elementi sintomatici del tutto univoci, sia per la rilevanza e pluralit\u00e0 delle operazioni eseguite dal ricorrente affich\u00e8 il debito venisse soddisfatto dal DI OR, sia per l'assoluta inverosimiglianza delle giustificazioni da questo fornite in ordine al disinteresse, se non al distacco, con cui tali condotte venivano eseguite, senza neppure sincerarsi dei corrispettivi indicati nei titoli di credito ricevuti e, verosimilmente consegnati al genitore se non dallo stesso versati sul conto del genitore.
5. A tale proposito ha affermato la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che la condotta gravemente colposa per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorit\u00e0 giudiziaria con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente connesso (sez.4, n.2619 del 7/11/2018 Ahmetovic, Rv.276253; in termini conformi 26/09/2017 n.48311, D'Urso, Rv.271039). Nella specie vengono in considerazione le modalit\u00e0 esecutive di un complessivo illecito accordo usurario, che si poneva alla base dell'asserita condotta estorsiva nel cui ambito il ricorrente aveva realizzato una pluralit\u00e0 di azioni che denotavano connivenza, se non complicit\u00e0, come rappresentato dal DI OR in sede di denuncia e anche nel corso del dibattimento.
5.1 Sotto questo profilo pertanto il percorso logico seguito dalla corte territoriale si inserisce nel tracciato della interpretazione gi\u00e0 espressa dal giudice di legittimit\u00e0 quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione \"ex ante\" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorch\u00e9 in presenza di errore dell'autorit\u00e0 procedente, la falsa apparenza della sua configurabilit\u00e0 come illecito penale (Cass. sez.4, 13.11.2013 n. 9212 Maltese;
22.9.2016, La Fornara, Rv.268952).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericit\u00e0 e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al"], "relatore": ["BELLINI UGO"], "presidente": ["CIAMPI FRANCESCO MARIA"], "decision_date": "2023-06-06", "hearing_date": "2023-04-13", "short_title": "Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.24200 del 06/06/2023", "long_title": "Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.24200 del 06/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24200PEN), udienza del 13/04/2023,Presidente
CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore BELLINI UGO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:24200PEN", "session_full_name": "quarta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230606/snpen@s40@a2023@n24200@tS.clean.pdf"}
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilit\u00e0 ovvero il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 12 Maggio 2022 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente TT MO in relazione alla detenzione in custodia cautelare dapprima in carcere (dalla data del 21 Settembre 2002 al 4 Ottobre 2002) e poi agli arresti domiciliari fino al 19 Dicembre 2002, in relazione al reato di estorsione;
reato dal quale era stato assolto dal Tribunale di Avellino, irrevocabile il 13 Gennaio 2018. 2. La Corte di Appello, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, rilevava che, sulla base delle stesse difese prospettate nel giudizio di merito dalla difesa del TT, era emerso il coinvolgimento di questi in una vicenda usuraria in quanto, nell'interesse del proprio genitore, aveva contattato telefonicamente la persona offesa, il commerciante DI OR, per intimargli il pagamento dell'importo mutuatogli dal padre, nonch\u00e9 aveva ricevuto due assegni presso l'esercizio commerciale della persona offesa, e aveva mantenuto con questo ulteriori contatti telefonici per la indicazione dei riferimenti bancari del proprio genitore al fine del saldo del dovuto. Evidenziava inoltre che tale condotta si inseriva nell'ambito di un prestito usurario, giudizialmente accertato in via definitiva, elargito dal padre del ricorrente e che il DI TO in sede dibattimentale, pur avendo riconosciuto di essere stato sottoposto ad usura da parte dei TT, aveva ritrattato le originarie accuse di essere stato altres\u00ec gravemente minacciato da entrambi i prevenuti 2.1 Nondimeno riconosceva la condizione ostativa della colpa grave laddove il ricorrente si era reso intermediario del proprio genitore in oscure ed opache operazioni finanziarie, sollecitando il pagamento di un credito che non gli competeva e di cui assumeva di non conoscere l'origine e la causa, ricevendo assegni e fornendo indicazioni per i successivi pagamenti senza sincerarsi dell'oggetto, delle cause e della natura del rapporto obbligatorio, tenendo pertanto una condotta che forniva l'apparenza di concorso nell'illecita attivit\u00e0 del congiunto.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, TT RO, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione.In particolare denuncia come apparente l'ordito motivazionale che fondava il titolo ostativo in una condotta del tutto neutra del ricorrente, come quella di riscuotere un credito di un prossimo congiunto impedito alla riscossione perch\u00e9 ammalato, in assenza di qualsiasi pressione rivolta nei confronti del debitore e prestandosi ad eseguire mere operazioni materiali da cui non potevano neppure trarsi indizi di connivenza nell'asserito reato presupposto di usura, anche in ragione dei rapporti di amicizia che intercorrevano con l'asserita persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimit\u00e0 sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione \u00e8 limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice \u00e8 pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che \u00e8 tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravit\u00e0 della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che \"chi \u00e8 stato prosciolto con sentenza irrevocabile perch\u00e9 il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perch\u00e9 il fatto non costituisce reato o non \u00e8 previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave\".
2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' \"id quod plerumque accidit\" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorit\u00e0 giudiziaria a tutela della comunit\u00e0, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).
3. Poich\u00e9 inoltre, la nozione di colpa \u00e8 data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorit\u00e0 giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale o nella mancata revoca di uno gi\u00e0 emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034).
4. La corte territoriale con una motivazione resistente alle censure mosse in questa sede ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in un comportamento volontario del TT che si \u00e8 posto come antecedente causale della detenzione, poi risultata ingiusta.
4.1 Invero il giudice della riparazione, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico, ha stigmatizzato l'opacit\u00e0 e la avventatezza di una condotta, volontariamente realizzata dal prossimo congiunto di un creditore, nell'ambito di una relazione accertata come usuraria, che funge da tramite tra usuraio ed usurato sollecitando il pagamento del debito, ricevendo assegni, recandosi presso l'esercizio commerciale del debitore e fornendo ulteriori informazioni per i pagamenti successivi su espresso mandato del creditore, senza sincerarsi delle ragioni del credito, della misura dell'importo prestato, dei corrispettivi indicati nei titoli di credito e della corrispondenza del valore originario della provvista. A fronte di un comportamento talmente avventato e ignaro, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha riconosciuto una consapevolezza, in capo al richiedente la riparazione, della natura usuraria del prestito e di una sostanziale connivenza del TT RO il quale, in sede di interrogatorio, aveva negato di conoscere non solo l'origine del credito, ma anche di avere visionato gli importi indicati negli assegni, condotta ritenuta del tutto inverosimile dal giudice dell'assoluzione, a fronte delle resistenze operate dalla persona offesa DI OR al saldo di quanto dovuto, tenuto altres\u00ec conto che quest'ultimo aveva indicato entrambi i TT quali responsabili della condotta usuraria, con dichiarazione non ritrattata in sede dibattimentale.
4.2 D percorso argomentativo del giudice distrettuale appare pertanto del tutto coerente con l'insegnamento della S.C. in tema di connivenza passiva. La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennit\u00e0, viene ravvisata nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 anche in presenza di un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidariet\u00e0 sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non gi\u00e0 in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprech\u00e9 l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attivit\u00e0 criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volont\u00e0 criminosa dell'agente, bench\u00e9 il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attivit\u00e0 criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n.4113 del 13/01/2021, Sanyang, Ry.280391; n.15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009), Rv. 242538].
4.3 Invero nella specie la condotta del ricorrente \u00e8 risultata del tutto contributiva alla realizzazione delle finalit\u00e0 usurarie del genitore e il giudice distrettuale ha desunto la consapevolezza del ricorrente del carattere usurario del prestito sulla base di elementi sintomatici del tutto univoci, sia per la rilevanza e pluralit\u00e0 delle operazioni eseguite dal ricorrente affich\u00e8 il debito venisse soddisfatto dal DI OR, sia per l'assoluta inverosimiglianza delle giustificazioni da questo fornite in ordine al disinteresse, se non al distacco, con cui tali condotte venivano eseguite, senza neppure sincerarsi dei corrispettivi indicati nei titoli di credito ricevuti e, verosimilmente consegnati al genitore se non dallo stesso versati sul conto del genitore.
5. A tale proposito ha affermato la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che la condotta gravemente colposa per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorit\u00e0 giudiziaria con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente connesso (sez.4, n.2619 del 7/11/2018 Ahmetovic, Rv.276253; in termini conformi 26/09/2017 n.48311, D'Urso, Rv.271039). Nella specie vengono in considerazione le modalit\u00e0 esecutive di un complessivo illecito accordo usurario, che si poneva alla base dell'asserita condotta estorsiva nel cui ambito il ricorrente aveva realizzato una pluralit\u00e0 di azioni che denotavano connivenza, se non complicit\u00e0, come rappresentato dal DI OR in sede di denuncia e anche nel corso del dibattimento.
5.1 Sotto questo profilo pertanto il percorso logico seguito dalla corte territoriale si inserisce nel tracciato della interpretazione gi\u00e0 espressa dal giudice di legittimit\u00e0 quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione \"ex ante\" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorch\u00e9 in presenza di errore dell'autorit\u00e0 procedente, la falsa apparenza della sua configurabilit\u00e0 come illecito penale (Cass. sez.4, 13.11.2013 n. 9212 Maltese;
22.9.2016, La Fornara, Rv.268952).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericit\u00e0 e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).
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CIAMPI FRANCESCO MARIA
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