Sentenza 6 dicembre 2006
Massime • 1
Integra il reato di abuso di ufficio la condotta del segretario di seggio elettorale che, esercitando legittimamente funzioni vicarie del presidente, nel provvedere alla sostituzione di scrutatore assente, designi all'incarico un congiunto (nella specie, la sorella), allo scopo di procurargli un ingiusto vantaggio, in violazione della disposizione contenuta nell'art. 41, comma secondo, d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (testo unico per le elezioni comunali), la quale prevede che siano chiamati, in sostituzione dello scrutatore assente, alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti muniti di certificato elettorale e di valido documento di identità, a nulla rilevando la circostanza della competenza funzionale alla sostituzione in capo al presidente di seggio, momentaneamente assente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2006, n. 17980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17980 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 06/12/2006
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO LA - Consigliere - N. 1562
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 33301/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 02.02.2006 dalla Corte di Appello di Bari;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. PAOLONI GIACOMO;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO F. M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al quarto motivo di impugnazione;
udito l'Avv. TRENTADUE M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tratto a giudizio per rispondere di concorso in abuso di ufficio, perché in qualità di segretario della sezione elettorale n. 11 del comune di Altamura - in occasione della consultazione referendaria del 19.4.1999 - violava il D.P.R. n. 361 del 1957, art. 41, (testo unico per le elezioni comunali) nel provvedere alla sostituzione di uno scrutatore assente, chiamando a comporre il seggio - allo scopo di procurarle un ingiusto vantaggio economico - la propria sorella EA FO, AN FO era riconosciuto colpevole del reato così ascrittogli con sentenza del Tribunale di Bari in data 20.04.2004. In concorso di generiche circostanza attenuanti era condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 4.647,60 di multa. Il concorrente nell'illecita condotta, il presidente del seggio elettorale LA ZI, era assolto dall'imputazione per difetto del correlativo elemento psicologico (con la formula del fatto non costituente reato).
Investita dall'appello dell'imputato, la Corte di Appello di Bari con l'epigrafata sentenza del 02.02.2006 confermava la sentenza di condanna di primo grado, limitandosi a correggere l'erroneo calcolo della conversione della pena pecuniaria compiuto dal primo giudice in Euro 4.560,00 di multa.
Avverso detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione con l'ausilio del difensore fiduciario il FO, deducendo quattro motivi di censura.
2. In punto di fatto la vicenda processuale, di peculiare semplicità ricostruttiva, è agevolmente sintetizzabile attraverso la congiunta lettura delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. È perfino superfluo rammentare al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento censurato, debba fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado, sia alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 4^, sent.
4.6.2004 n. 36757, Perino, RV. 229688). Principio vieppiù significativo allorché, come nel caso di specie, la sentenza di appello sottoposta al vaglio di legittimità sia una sentenza di conferma della sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme). Come si desume dal testo della sentenza impugnata, che mutua la ricomposizione dei fatti operata dal primo giudice di merito, nella fase preliminare di costituzione del seggio referendario (nel pomeriggio del sabato 18.4.1999 precedente il giorno delle votazioni) il FO, designato quale segretario dal presidente ZI (alla sua prima esperienza di presidente di un seggio elettorale), profittando del ritardo nell'arrivo del presidente del seggio, fa entrare nell'aula scolastica adibita a seggio la propria sorella EA, così illegittimamente cooptandola nell'organico degli scrutatori, essendosi verificata l'assenza di uno scrutatore assegnato alla sezione. La "cooptazione" della scrutatrice FO EA avviene in aperta violazione de disposto dell'art. 41 del testo unico elettorale (D.P.R. n. 361 del 1957), che al comma 2, prevede che siano chiamati "in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti", muniti di certificato elettorale e di valido documento d'identità. Nell'area antistante la sezione elettorale, al momento della diretta "chiamata" della sorella del segretario FO, sono presenti oltre dieci/quindici persone (per lo più giovani), che ivi stazionano proprio in attesa di un'eventuale "chiamata" in sostituzione e che il FO si astiene dall'interpellare ai fini della sostituzione dello scrutatore assente, chiudendo la porta del seggio (dopo avervi fatto entrare la sorella) ed asserendo - alle rimostranze dei giovani che assistono alla irregolare sostituzione - che la sezione è ormai stata composta. Anche al di lì a poco sopraggiunto presidente di seggio ZI i giovani rappresentano l'irregolarità compiuta dal segretario, ma questi si trova davanti ad un fatto compiuto poiché, fidandosi delle contrarie assicurazione del segretario, prende atto che EA FO in qualità di "sostituto" scrutatore è già adibita ad operazioni di vidimazione delle schede referendarie. I giovani aspiranti sporgono denuncia dell'accaduto presso la locale stazione dei Carabinieri, che provvedono ad identificare FO EA, accertando che la medesima nell'occasione non è l'elettore più anziano ne' il più giovane tra le persone presenti davanti al seggio aspiranti all'eventuale sostituzione di scrutatori assenti. Oggettivamente, quindi, la sorella dell'imputato è stata designata scrutatore sostituto in palese inosservanza del criterio di selezione previsto dal citato art. 41 T.U. elettorale.
Con il ricorso proposto contro la sentenza di appello confermativa della sua penale responsabilità il FO articola quattro motivi di doglianza, che - ad eccezione dell'ultimo - si rivelano destituiti di fondamento alla stregua dei canoni valutativi propri del giudizio di legittimità.
3. Con il primo motivo egli deduce l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 323 c.p., nella misura in cui i giudici di merito hanno ritenuto di sussumere nella fattispecie criminosa contestata la violazione del citato art. 41 T.U. elettorale, disciplinante la procedura di sostituzione di scrutatori non presentatisi all'atto della costituzione dell'ufficio (sezione) elettorale. Vuoi perché la norma attribuisce all'esclusiva competenza del presidente del seggio l'attività di sostituzione degli scrutatori assenti, di guisa che non spetterebbe al segretario l'onere del previo controllo dell'elettorato attivo e dell'età ai fini della nomina a scrutatore supplente (il reato di abuso di ufficio eventualmente integrato dalla violazione del citato art. 41 T.U. elettorale, integrerebbe un reato "proprio" del presidente). Vuoi perché la disposizione in parola non avrebbe che un mero valore procedimentale, dettando semplici criteri regolatori (criteri guida) per lo svolgimento di operazioni preliminari al funzionamento dell'ufficio elettorale, con la conseguenza che l'inosservanza della norma darebbe luogo soltanto a una disfunzione nell'operato della pubblica amministrazione non censurabile in sede penale per gli effetti di cui all'art. 323 c.p., (all'ingiusto modesto vantaggio economico conseguito dalla sorella dell'imputato per la remunerazione quale scrutinatrice elettorale non corrispondendo una effettiva lesione dei canoni di buon andamento ed imparzialità cui deve conformarsi l'agire della P.A.). I rilievi del ricorrente sono destituiti di pregio. Per la semplice ragione, innanzitutto, che il citato art. 41 T.U. elettorale, ha specifica natura precettiva, introducendo criteri di selezione sostitutiva di scrutatori assenti specifici e non derogabili, che impongono al pubblico ufficiale di procedere alla verifica dei requisiti dei possibili aspiranti (elettorato attivo ed età). Di tal che l'inosservanza della norma, tradottasi nel caso di specie in palmare violazione del dovere di imparzialità (essendosi platealmente pretermessi aspiranti che avrebbero avuto titolo ad assumere la veste di scrutatore supplente in luogo della sorella dell'imputato), è idonea ad integrare la fattispecie dell'abuso c.d. favoristico, qualificato da valenze patrimoniali, non potendosi discutere che EA FO abbia ottenuto una retribuzione (sebbene modesta) cui non aveva titolo in relazione alla scorretta investitura nella funzione di scrutatore supplente. In secondo luogo l'argomento della esclusiva competenza funzionale del presidente di seggio alla sostituzione di uno scrutatore assente appartiene al genere degli argomenti che, come suol dirsi, provano troppo. Il FO, in vero, non solo si è autoattribuito le funzioni vicarie del presidente (in sua precaria assenza) ma ha in concreto proceduto autonomamente (lui e non altri, il sopraggiunto e inconsapevole ZI essendosi limitato a ratificare la già esaurita irregolare procedura) alla sostituzione dello scrutatore "cooptando" la sorella. Ciò che comprova la finalizzazione antigiuridica del contegno del ricorrente. Ma egli ha in ogni caso altresì operato nella sua pacifica veste di pubblico ufficiale, in tutta evidenza chiamato a rispettare le norme della legge elettorale. È appena il caso di osservare, infatti, che l'art. 40 del citato T.U. elettorale precisa al comma 3, come tutti i membri dell'ufficio elettorale (compresi i rappresentati di lista) siano "considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni". Non è lecito dubitare, allora, che il FO abbia agito in tale pubblica qualità, piegando l'esercizio della funzione ad un obiettivo certamente illegittimo (attribuzione alla sorella dell'incarico di scrutatore), perché conseguito violando la legge regolatrice della corretta composizione dell'ufficio elettorale.
4. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati unitariamente per la loro complementarietà e sovrapposizione, il ricorrente deduce violazione della legge processuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e correlata carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento finalizzata all'esame testimoniale di tale NE RA, presente nel seggio elettorale nel pomeriggio del 18.4.1999, e formalizzata con uno dei motivi di appello nonché al silenzio (difetto di motivazione) mantenuto su tale tema dalla sentenza della Corte di Appello di Bari.
La censura è infondata. È vero che la sentenza di appello non richiama espressamente su tale punto la sentenza di primo grado, ma è altrettanto chiaro che ai contenuti di detta sentenza si faccia inequivoco rinvio con la premessa motivazionale della decisione confermativa della Corte territoriale, allorché si precisa che la sentenza del Tribunale di Bari merita di essere riformata soltanto nella parte inerente la più corretta quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva inflitta all'imputato. La sentenza di primo grado già rende ultronea la prospettazione istruttoria del FO poiché, in merito all'omologa richiesta di esame del teste NE avanzata nel corso del dibattimento di primo grado, rileva come l'escussione di tale teste si renda del tutto ininfluente ai fini del giudizio. Nè può trascurarsi che, a ben considerare, siffatta irrilevanza di detto esame testimoniale è fatta palese dalla stessa enunciazione dei motivi di appello, laddove non si sottace come la condotta attribuita all'imputato sia stata ricostruita in virtù delle numerose altre testimonianze di segno contrario, che ne puntualizzano i crismi di antigiuridicità (inosservanza dell'art. 41 T.U. elettorale).
5. Il quarto motivo di ricorso censura l'omessa motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), della sentenza di secondo grado in ordine alla subordinata richiesta della concessione dei doppi benefici di legge (sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), non riconosciuti dal primo giudice, espressa con uno dei motivi dell'appello. Per tal verso il ricorso è fondato. Effettivamente l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Bari non contiene menzione alcuna, neppure implicita, di tale istanza resa oggetto di un preciso motivo dell'appello proposto dall'imputato (per l'esattezza del terzo motivo). L'omessa pronuncia sulla concedibilità o non dei benefici di legge impone, come rilevato dal concludente Procuratore Generale di udienza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale specifico profilo o punto della decisione. Non può nel caso di specie trovare applicazione il disposto dell'art.620 c.p.p., comma 1, lett. 1), atteso che la concessione dei benefici in parola involge giudizi di merito e valutazioni di circostanze storiche certamente incompatibili con le attribuzioni di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. sez. 4^, sent.
6.3.2006 n. 15589, Cantani, RV. 233972).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sui benefici di legge e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per il giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007