TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2540
TAR
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività dell'impugnazione dell'atto presupposto (delibera G.M. n. 152/2018)

    L'interesse della ricorrente a non avere una nuova farmacia nel proprio quartiere è stato leso dalla delibera del 2018 che ha istituito la sesta sede. La delibera del 2022 è mera esecuzione di tale atto presupposto. La mancata impugnazione dell'atto presupposto rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Mancanza di un interesse giuridicamente tutelabile

    L'interesse a non subire la concorrenza di una nuova farmacia nel proprio quartiere è considerato un interesse di mero fatto, recessivo rispetto all'interesse pubblico all'equa distribuzione del servizio farmaceutico. La tutela di tale interesse andava perseguita tramite l'impugnazione della delibera del 2018.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della delibera di esercizio del diritto di prelazione (delibera G.C. n. 188/2018)

    La mancata impugnazione della delibera di revisione della pianta organica del 2018, che istituiva la sesta sede farmaceutica, rende inammissibile anche l'impugnazione della successiva delibera di esercizio del diritto di prelazione.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla gestione tramite C.I.S.S. e Inco.Farma

    La delibera impugnata prevede procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio di maggioranza, attenuando le preoccupazioni sulla violazione delle regole di affidamento e concorrenza. Le censure sono considerate generiche.

  • Rigettato
    Infondatezza della censura relativa al conflitto di interessi del Sindaco

    La presidenza del Consorzio da parte del Sindaco è una conseguenza della sua carica di Sindaco di un Comune consorziato. L'affidamento al Consorzio è finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Non vi è prova di un vantaggio indebito per il Sindaco o per terzi.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La delibera di revisione della pianta organica del 2018, istituendo la sesta sede farmaceutica nel quartiere MI, ha leso immediatamente l'interesse della ricorrente. La sua mancata impugnazione nei termini di legge rende il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione e atto presupposto non impugnato

    L'omessa o tardiva impugnazione del provvedimento presupposto (istituzione della sede farmaceutica) rende inammissibile il ricorso proposto contro l'atto conseguenziale (esercizio del diritto di prelazione).

  • Inammissibile
    Atto presupposto non impugnato tempestivamente

    La lesività dell'adesione al Consorzio e del suo statuto, ai fini della tutela dell'interesse della ricorrente, si è manifestata con l'istituzione della sesta sede farmaceutica nel 2018. La mancata impugnazione di tale atto rende inammissibile anche l'impugnazione degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Atto presupposto non impugnato tempestivamente

    L'istituzione della sesta sede farmaceutica nel 2018 è l'atto lesivo dell'interesse della ricorrente. La mancata impugnazione di tale atto rende inammissibile il ricorso avverso gli atti successivi che ne attuano la gestione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità generale per tardività e carenza di interesse

    La tardività dell'impugnazione della delibera del 2018 e la natura di mero fatto dell'interesse della ricorrente rendono inammissibile l'impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2540
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2540
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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