Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito l'art. 4 del d.lgs. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 31288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31288 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
31288 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.521 Giacomo Paoloni -· Presidente - Massimo Ricciarelli UP - 28/03/2017 Orlando Villoni R.G.N. 39753/2016 Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'IO FE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2016 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio 2013 dal Tribunale di Lecce, ha dichiarato FE D'IO colpevole dei delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale commessi in Giurdignano in data 8 novembre 2010 e lo ha condannato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'avv. Dimitry Conte, difensore di fiducia del D'IO, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, articolano due motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso il difensore deduce la inosservanza della legge processuale per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di Appello era stato, infatti, notificato presso lo studio del difensore e non già in Giurdignano, alla Via Lecce snc, ove l'imputato aveva dichiarato il proprio domicilio.
4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione di legge in relazione alla carenza dell'elemento soggettivo del reato. Il D'IO aveva, infatti, reagito agli operanti solo dopo che i carabinieri avevano elevato la contestazione amministrativa;
non vi era stata, pertanto, alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e non era ravvisabile alcun nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, che, tuttavia, non poteva configurare il delitto di resistenza. Le frasi proferite dal D'IO all'indirizzo degli operanti, inoltre, non erano state percepite come offensive dagli astanti.
5. Deduce, da ultimo, il ricorrente che la Corte di Appello aveva decretato il ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, senza, tuttavia, disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale. ز د ح ا م CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano infondati.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Secondo ricorrente, infatti, il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di Appello era stato notificato presso lo studio del difensore e non già in Giurdignano, alla Via Lecce snc, ove l'imputato aveva dichiarato il proprio domicilio. Tale doglianza deve, tuttavia, essere disattesa in quanto si rivela infondata. Dall'esame degli atti risulta, infatti, che la notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello è stata effettuata a mezzo posta e ricevuta in data 26 novembre 2014 in Giurdignano, alla Via Lecce snc, dal padre dell'imputato, Igino D'IO.
3. Infondato si rivela anche il secondo motivo di ricorso. La posteriorità della condotta oppositiva del D'IO rispetto al compimento dell'atto di ufficio, il carattere inoffensivo delle espressioni proferite all'indirizzo dei Carabinieri di Otranto e la assenza del dolo dei delitti contestati, si rivelano questioni di merito, che per come dedotte, risultano obiettivamente estranee all'ambito cognitorio del giudizio di Cassazione. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
4. Con l'ultima censura il ricorrente si duole che la Corte di Appello di Lecce ha riformato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado senza, tuttavia, previamente disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e, segnatamente, delle prove dichiarative assunte. i Anche tale doglianza deve essere disattesa in quanto infondata. s La sentenza impugnata, emessa anteriormente alla pronuncia delle Sezioni o Unite nel caso Dasgupta, ha recepito l'orientamento maggioritario della J giurisprudenza di legittimità in tema obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in caso di reformatio in peius di sentenza assolutoria di primo grado, in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Dan
contro
Moldavia. La Corte di Appello di Lecce, muovendo dalla giurisprudenza di legittimità (e, segnatamente, dalle statuizioni di Sez. 5, n. 6403 del 16/9/2014, Preite, Rv. 262674), ha escluso, tuttavia, nella specie la necessità di procedere all'ascolto preliminare di testimoni, in quanto l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in grado di appello sorge solo per escutere soggetti di cui si valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado e sempre che si tratti di prova avente il carattere di decisività. Nella specie, tuttavia, secondo la perspicua motivazione della Corte di Appello, la riforma della sentenza di primo grado non traeva origine da una diversa valutazione di attendibilità dei testi, bensì dalla mera diversa valutazione giuridica delle stesse emergenze processuali. 3 4.1. Tale valutazione è pienamente legittima ed immune dai vizi denunciati. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione è, infatti, affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). In tale prospettiva interpretativa costituiscono prove decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si to sh rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491). L'obbligo di rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale, nella stessa elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non è, tuttavia, incondizionato, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente. Le stesse Sezioni Unite nella medesima pronuncia hanno, infatti, rilevato come non possa ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/0712014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944). Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ed inquadrate dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. in tal senso Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).
4.2. Proprio tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie. La Corte di Appello di Lecce ha riformato la pronuncia assolutoria resa in ordine al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, muovendo da una "lettura critica dell'ardita valorizzazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni isolate dell'imputato". La sentenza di primo grado aveva, infatti, acriticamente recepito la versione difensiva dell'imputato, priva, peraltro, di riscontri in ulteriori emergenze probatorie, ed aveva apoditticamente ritenuto la stessa prevalente sulle dichiarazioni assunte nel corso del dibattimento, non solo dai militari operanti, ma anche da amici e conoscenti del D'IO, peraltro neppure valutate come inattendibili. Parimenti, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, si rileva nella sentenza impugnata come il Tribunale di Lecce avesse valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese dall'imputato pro se, intese ad accreditare la sussistenza putativa della causa di non punibilità degli atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 393 bis cod. pen. Tale ipotesi ricostruttiva, secondo la logica argomentazione della sentenza impugnata, oltre ad essere esplicitamente smentita dai militari, era, peraltro, rimasta priva di riscontri nelle dichiarazioni degli ulteriori testi assunti. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, inoltre, in materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito l'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513). Pienamente corretta è, pertanto, la interpretazione della Corte di Appello di Lecce, in ordine alla inussistenza dei presupposti per procedere alla rinnovazione 5 della istruttoria dibattimentale, in quanto nella specie non veniva in rilievo una diversa valutazione di attendibilità dei dichiaranti, bensì esclusivamente, a fronte delle medesime emergenze processuali, una questione di corretta applicazione dei canoni legali di valutazione della prova e di una esplicazione del libero convincimento del giudice compatibile con la sintassi del codice di rito. La Corte di Appello di Lecce, infatti, nel delibare le prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado, ha valutato sinergicamente le dichiarazioni rese da militari operanti, dal teste IU De CC, professatosi amico del D'IO, di NO EZ, conoscente dell'imputato, e di VI NO, amico del D'IO.
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Fabrizio D'Arcangelo 扣人 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 % Glu 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito U 606